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Document 32014R0350

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 104 del 8.4.2014, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/350/oj

    8.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 104/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 3 aprile 2014

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

    Per la Commissione

    A nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo costituito da una scatola di legno ricoperta, all'interno come all'esterno, di tessuto. La scatola presenta un'apertura sulla parte anteriore che consente a un gatto di entrarvi ed è di dimensioni tali da consentire a un gatto di dormirvi.

    Sulla parte superiore della scatola è fissato, in posizione verticale, un tubo di cartone ricoperto da una corda in sisal ad esso fissata. La corda è costituita di filati in fibre di sisal con titolo superiore a 20 000 decitex.

    Il tubo sostiene una piattaforma in legno ricoperta di tessuto. La piattaforma è di dimensioni tali da consentire a un gatto di sdraiarvisi.

    Sulla parte inferiore della piattaforma è fissato un cilindro in legno ricoperto di tessuto all'interno e all'esterno. Il cilindro presenta una larghezza tale da consentire a un gatto di strisciarvi all'interno.

    Il tessuto utilizzato è in felpa (peluche di poliestere).

    La superficie totale del tessuto è superiore a quella del sisal.

    (Si veda la fotografia) (1)

    6307 90 98

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), dalla nota 7f) della sezione XI e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

    Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo inteso ad attirare i gatti e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendervisi.

    La classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403].

    La classificazione come giocattolo, alla voce 9503, è anch'essa esclusa perché l'articolo è riconoscibile come esclusivamente destinato agli animali e non è quindi compreso nella voce di cui sopra, conformemente alla nota 5 del capitolo 95.

    Il materiale tessile (tessuto di felpa e corda di sisal) è essenziale per consentire al prodotto di essere utilizzato come previsto in quanto attira i gatti che possono, ad esempio, utilizzarlo per affilarsi gli artigli, sedervisi sopra, dormirci e giocarci. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno o il cartone) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b).

    Non è possibile determinare se sia il sisal o il tessuto ad attirare maggiormente i gatti. Poiché la quantità di tessuto è superiore e consente al gatto di praticare molteplici attività, si ritiene che sia il tessuto a conferire all'articolo il carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b) [si veda anche la nota esplicativa del SA relativa alla RGI 3 b) (VIII)].

    Ai sensi della nota 7f) della sezione XI, il tessuto è assemblato mediante cucitura e, di conseguenza, si tratta di un manufatto tessile confezionato in tessuto.

    L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98, come «altri manufatti tessili confezionati».

    Image

    (1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


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