Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0337

Regolamento di esecuzione (UE) n. 337/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 99 del 2.4.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/337/oj

2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 337/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo per illuminazione elettrica (denominato «riflettore LED») in alloggiamento rettangolare in alluminio con copertura in vetro, avente dimensioni di circa 23 × 19 × 13 cm.

L'articolo comprende un riflettore in alluminio ed è dotato di una staffa di supporto sul retro per la regolazione dell'angolo di illuminazione.

È munito di chip LED ad alta potenza e di alimentatore con trasformatore.

Ha una potenza di 95 W, un'efficienza luminosa di 100 lm/W e un'apertura del fascio di luce di 120°.

L'articolo è utilizzato all'aperto per illuminare, ad esempio, paesaggi, edifici, cantieri edili, cartelloni, prati o giardini.

 (1) Cfr. l'immagine.

9405 40 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici 9405, 9405 40 e 9405 40 99.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, come ad esempio l'ampia apertura del fascio di luce, l'articolo è destinato ad essere utilizzato per l'illuminazione di grandi superfici. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del prodotto come proiettore alla sottovoce 9405 40 10 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405, gruppo I, terzo paragrafo].

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 40 99 nella categoria «altri apparecchi elettrici per l'illuminazione».

Image

(1)  L'immagine è a scopo puramente informativo.


Top