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Document 32014R0329
Commission Implementing Regulation (EU) No 329/2014 of 31 March 2014 amending for the 211th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaeda network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2014 della Commissione, del 31 marzo 2014 , recante duecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2014 della Commissione, del 31 marzo 2014 , recante duecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 98 del 1.4.2014, pp. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 329/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2014
recante duecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 14 febbraio 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 14 marzo 2014 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di aggiungere una persona fisica all'elenco. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
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1) |
la voce «Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; c) partita IVA: BE 454419759. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue: «Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.»; |
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2) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»: «Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14 marzo 2014.»; |
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3) |
la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»: «Yacine Ahmed Nacer [alias a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano]. Indirizzo: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria. Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) a quanto risulta, risiede in Algeria dal 2009; b) il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane e il nome della madre è Hafsi Mabrouka. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.» |