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Document 32014R0323
Commission Implementing Regulation (EU) No 323/2014 of 28 March 2014 amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 323/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 323/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 95 del 29.3.2014, p. 12–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793
29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 323/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2014
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I ("l'elenco") nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(2) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. |
(3) |
La comparsa e la gravità degli incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco. |
(4) |
In particolare per le partite di foglie di betel originarie dell'India e della Thailandia, gli enzimi originari dell'India, le arachidi e i prodotti derivati originari del Sudan e le foglie di vite originarie della Turchia, le fonti d'informazione pertinenti indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite. |
(5) |
Occorre inoltre modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai requisiti di sicurezza pertinenti stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alle paste alimentari secche della Cina va pertanto soppressa. |
(6) |
Gli Stati membri hanno anche informato la Commissione della necessità di specificare che le voci per le importazioni di erbe dal Marocco, dalla Thailandia e del Vietnam, di gombi dal Vietnam e di peperoni dalla Thailandia e dal Vietnam comprendono anche prodotti refrigerati. A fini di chiarezza della normativa dell'Unione è inoltre necessario inserire una precisazione nell'elenco riguardo alle voci relative alle importazioni di arance e fragole dall'Egitto e di piselli e fagioli dal Kenya. |
(7) |
È inoltre necessario apportare modifiche all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009, in particolare per riflettere le disposizioni sul trasporto successivo contenute nell'articolo 8 di detto regolamento nel documento comune di entrata. Sono necessarie anche ulteriori modifiche tecniche nelle note orientative per la compilazione del documento comune di entrata. |
(8) |
Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
ALLEGATO
ALLEGATO I
Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%) |
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Uve secche (Alimenti) |
0806 20 |
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Afghanistan (AF) |
Ocratossina A |
50 |
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Brasile (BR) |
Aflatossine |
10 |
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Fragole (congelate) (Alimenti) |
0811 10 |
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Cina (CN) |
Norovirus ed epatite A |
5 |
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Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") (2) (Alimenti - freschi o refrigerati) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3) |
20 |
||||
Pomeli (Alimenti - freschi) |
ex 0805 40 00 |
31; 39 |
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4) |
20 |
||||
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) |
0902 |
|
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5) |
10 |
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72 |
Repubblica dominicana (DO) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (6) |
10 |
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70 70 |
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10 10 |
Repubblica dominicana (DO) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (6) |
20 |
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|
|
20 |
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(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
20 |
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Egitto (EG) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7) |
10 |
||||
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Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) |
0709 60 10; ex 0709 60 99; |
20 |
Egitto (EG) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8) |
10 |
||||
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
0710 80 51; ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
India (IN) |
Salmonella (9) |
10 |
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|
|
India (IN) |
Aflatossine |
10 |
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|
|
10 |
|||||||
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Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti) |
3507 |
|
India (IN) |
Cloramfenicolo |
50 |
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|
Indonesia (ID) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
40 |
Kenya (KE) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (10) |
10 |
||||
|
|
40 |
|||||||
Menta (Alimenti - erbe fresche o refrigerate) |
ex 1211 90 86 |
30 |
Marocco (MA) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11) |
10 |
||||
Fagioli secchi (Alimenti) |
0713 39 00 |
|
Nigeria (GN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12) |
50 |
||||
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati (Alimenti) |
ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
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|
|
Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
||||
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||||||||
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Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti – freschi o refrigerati) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thailandia (TH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (13) |
10 |
||||
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Thailandia (TH) |
Salmonella (9) |
10 |
||||
|
|
72 |
Thailandia (TH) |
Salmonella (9) |
10 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
72 |
Thailandia (TH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14) |
10 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
10 10 |
Thailandia (TH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14) |
20 |
||||
|
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72 |
|||||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15) |
10 |
||||
Foglie di vite (Alimenti) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (16) |
10 |
||||
Uve secche (Alimenti) |
0806 20 |
|
Uzbekistan (UZ) |
Ocratossina A |
50 |
||||
|
|
72 |
Vietnam (VN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (17) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
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|
40 |
|||||||
|
|
20 |
Vietnam (VN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (17) |
20 |
||||
|
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20 |
ALLEGATO II
DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)
Note orientative per la compilazione del DCE
Generale: |
compilare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero. |
Parte I Salvo indicazioni diverse, questa parte va completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.
Casella I.1. |
Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail. |
Casella I.2. |
Le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) devono fornire informazioni sul numero di riferimento del DCE. L’operatore del settore alimentare e dei mangimi deve indicare il punto di entrata designato al quale la partita deve arrivare. |
Casella I.3. |
Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail. |
Casella I.4. |
Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti al PED a nome dell’importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail. |
Casella I.5. |
Paese di origine: paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta. |
Casella I.6. |
Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita è caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione. |
Casella I.7. |
Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail. |
Casella I.8. |
Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail. |
Casella I.9. |
Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED. |
Casella I.10. |
Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato. |
Casella I.11. |
Fornire i dati completi del mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone. Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale. |
Casella I.12. |
Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi). |
Casella I.13. |
Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso). |
Casella I.14. |
Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto. Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l’imballaggio. È pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio. |
Casella I.15. |
Numero di colli. |
Casella I.16. |
Temperatura: apporre una crocetta in corrispondenza della temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata. |
Casella I.17. |
Tipo di imballaggio: precisare il tipo d’imballaggio del prodotto. |
Casella I.18. |
Merce destinata a: apporre una crocetta nella casella appropriata. “Consumo umano” se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico, “trasformazione ulteriore” se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, “mangimi” se il prodotto è destinato al consumo animale. |
Casella I.19. |
Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container. |
Casella I.20. |
Trasporto verso un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il PED appone una crocetta in questa casella per consentire il trasporto verso un altro punto di controllo. |
Casella I.21. |
Non pertinente. |
Casella I.22. |
Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata a essere importata nell’Unione (articolo 8). |
Casella I.23. |
Non pertinente. |
Casella I.24. |
Apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato. |
Parte II Questa parte va compilata dall'autorità competente.
Casella II.1. |
Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2. |
Casella II.2. |
Casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario. |
Casella II.3. |
Controllo documentale: da compilare per tutte le partite. |
Casella II.4. |
L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli materiali, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso. |
Casella II.5. |
In seguito a un controllo documentale soddisfacente l’autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di un controllo materiale e d’identità. L’autorità competente del PED indica anche se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all’articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli di identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II. 11 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.12 va compilata quando sono disponibili i risultati degli esami di laboratorio. |
Casella II.6. |
Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali. In caso di “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”, indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione. |
Casella II.7. |
Indicare il numero di approvazione, se pertinente, e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”. |
Casella II.8. |
Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED. |
Casella II.9. |
Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED. |
Casella II.10. |
Non pertinente. |
Casella II.11. |
L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo indica in questa casella i risultati dei controlli di identità. |
Casella II.12. |
L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli materiali. |
Casella II.13. |
L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o dell’agente patogeno per cui è stato effettuato un esame di laboratorio. |
Casella II.14. |
Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all’immissione in libera pratica nell’Unione. |
Casella II.15. |
Non pertinente. |
Casella II.16. |
Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli materiali o di identità. Nella casella II.18 deve essere inserito l'indirizzo dello stabilimento di destinazione in caso di “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”. |
Casella II.17. |
Motivi del rifiuto della partita: da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella corrispondente. |
Casella II.18. |
Indicare, il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”. |
Casella II.19. |
Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati. |
Casella II.20. |
Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo. |
Casella II.21. |
Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo. |
Parte III Questa parte va compilata dall'autorità competente.
Casella III.1. |
Dettagli della rispedizione: l’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti. |
Casella III.2. |
Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di “distruzione”, “trasformazione” o “impiego per altri fini” della partita. L’autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso. |
Casella III.3. |
Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di “rispedizione”. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di “distruzione”, “trasformazione” o “impiego per altri fini”. |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".
(2) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare Jielan".
(3) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.
(4) In particolare residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), fentoato, metidatione.
(5) In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezin, Imidacloprid, fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)].
(6) In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.
(7) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.
(8) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.
(9) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(10) In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.
(11) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation).
(12) In particolare residui di diclorvos.
(13) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato.
(14) In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
(15) In particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaoxon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
(16) In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS 2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metossifenozide, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina.
(17) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo.