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Document 32014R0242
Commission Implementing Regulation (EU) No 242/2014 of 7 March 2014 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Lammefjordskartofler (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 242/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lammefjordskartofler (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 242/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lammefjordskartofler (IGP)]
GU L 74 del 14.3.2014, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lammefjordskartofler (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lammefjordskartofler» presentata dalla Danimarca è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lammefjordskartofler» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 286 del 2.1.2013, pag. 3.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DANIMARCA
Lammefjordskartofler (IGP)