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Document 32014R0220

    Regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

    GU L 69 del 8.3.2014, p. 101–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/220/oj

    8.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 69/101


    REGOLAMENTO (UE) N. 220/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 2014

    che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), in particolare l'articolo 17,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati e nel regolamento (CE) n. 479/2009, con riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 1995») istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (2).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010») (3) contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione e permette in tal modo di ottenere risultati comparabili fra Stati membri.

    (3)

    Il SEC 2010 costituisce una revisione del SEC 1995 e richiede quindi l'introduzione di nuovi riferimenti nel regolamento (CE) n. 479/2009.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 479/2009.

    (5)

    Al fine di evitare ogni confusione per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 2010, i provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o settembre 2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:

    1.

    tutti i riferimenti a «SEC 1995» sono sostituiti da «SEC 2010»;

    2.

    all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito “SEC 2010”). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 2010.»;

    3.

    all'articolo 1, il paragrafo 3 è così modificato:

    a)

    il codice «EDP B.9» è sostituito da «B.9»;

    b)

    il codice «EDP D.41» è sostituito da «D.41»;

    4.

    all'articolo 1, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 2010.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.


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