This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0220
Commission Regulation (EU) No 220/2014 of 7 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 479/2009 as regards references to the European system of national and regional accounts in the European Union
Regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
Regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
GU L 69 del 8.3.2014, p. 101–101
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/101 |
REGOLAMENTO (UE) N. 220/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), in particolare l'articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati e nel regolamento (CE) n. 479/2009, con riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 1995») istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010») (3) contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione e permette in tal modo di ottenere risultati comparabili fra Stati membri. |
(3) |
Il SEC 2010 costituisce una revisione del SEC 1995 e richiede quindi l'introduzione di nuovi riferimenti nel regolamento (CE) n. 479/2009. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 479/2009. |
(5) |
Al fine di evitare ogni confusione per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 2010, i provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o settembre 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:
1. |
tutti i riferimenti a «SEC 1995» sono sostituiti da «SEC 2010»; |
2. |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito “SEC 2010”). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 2010.»; |
3. |
all'articolo 1, il paragrafo 3 è così modificato:
|
4. |
all'articolo 1, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 2010.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(2) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
(3) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.