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Document 32014R0219

    Regolamento (UE) n. 219/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 69 del 8.3.2014, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/219/oj

    8.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 69/99


    REGOLAMENTO (UE) N. 219/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 2014

    che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, punto7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone, fra le altre cose, che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell’allegato I. Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che il veterinario ufficiale effettui compiti ispettivi nei macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che immettono sul mercato carni fresche, tra l’altro in conformità dei requisiti specifici di cui alla sezione IV dell’allegato I del regolamento.

    (2)

    La sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i requisiti specifici per le ispezioni post mortem dei suini domestici.

    (3)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (2) in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione e all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione incrociata.

    (4)

    L’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che la palpazione e l’incisione attualmente utilizzate nelle ispezioni post mortem devono essere omesse nei suini sottoposti a macellazione normale, perché il rischio di contaminazione microbica incrociata è più elevato del rischio associato ad un possibile ridotto rilevamento delle condizioni su cui si concentrano tali tecniche. L’uso di tali tecniche manuali durante l’ispezione post mortem va limitato ai suini sospetti individuati, fra l’altro, mediante riconoscimento visivo delle pertinenti anomalie post mortem.

    (5)

    Alla luce del parere dell’EFSA, è opportuno modificare le norme specifiche per le ispezioni post mortem di suini domestici di cui alla sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004.

    (6)

    Qualora i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell’ispezione ante mortem o del riconoscimento visivo post mortem delle pertinenti anomalie indichino possibili rischi per la salute pubblica o la salute e il benessere degli animali, il veterinario ufficiale deve anche avere la possibilità di decidere quali palpazioni e incisioni vadano effettuate nel corso dell’ispezione post mortem al fine di decidere se le carni sono idonee al consumo umano.

    (7)

    Le prescrizioni di cui al presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 854/2004 comportando un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l’applicazione differita del presente regolamento.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 va quindi modificato di conseguenza.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella sezione IV, capo IV, dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ISPEZIONE POST MORTEM

    1.

    Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:

    a)

    ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e della lingua;

    b)

    ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell’esofago;

    c)

    ispezione visiva del pericardio e del cuore;

    d)

    ispezione visiva del diaframma;

    e)

    ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales);

    f)

    ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);

    g)

    ispezione visiva della milza;

    h)

    ispezione visiva dei reni;

    i)

    ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

    j)

    ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);

    k)

    ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii);

    l)

    ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.

    2.

    Il veterinario ufficiale effettua ulteriori procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, una delle seguenti voci indichi un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali:

    a)

    i controlli e le analisi delle informazioni sulla catena alimentare effettuati conformemente alla sezione I, capo II, parte A;

    b)

    i risultati dell’ispezione ante mortem condotta conformemente alla sezione I, capo II, parte B e al presente capo, parte A;

    c)

    i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte C;

    d)

    i risultati delle ispezioni post mortem effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte D, e al punto 1 della presente parte;

    e)

    ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali.

    3.

    A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

    a)

    incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares);

    b)

    palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tali incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

    c)

    incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

    d)

    palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

    e)

    palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

    f)

    palpazione della milza;

    g)

    incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

    h)

    incisione dei linfonodi sopramammari;

    i)

    palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani e, se necessario, incisione della regione ombelicale e apertura delle articolazioni.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (2)  Gruppi di esperti dell’EFSA sui rischi biologici (BIOHAZ), sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e sulla salute e il benessere degli animali (AHAW); parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l’ispezione delle carni (suine), EFSA Journal 2011; 9(10):2351.


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