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Document 32014R0209

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 66 del 6.3.2014, p. 11–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/209/oj

    6.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 66/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 5 marzo 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4) e l’articolo 9, paragrafo h4,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 16, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo tale regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte e colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni del suo allegato III.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone inoltre che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedano affinché l’importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo di spedizione figura in un elenco compilato a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e il prodotto soddisfi, tra l’altro, i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di importazione previste dalla normativa dell’Unione che disciplina i controlli all’importazione dei prodotti di origine animale.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (4) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte. Esso fissa inoltre l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 605/2010 prevede diverse condizioni di importazione a seconda della situazione zoosanitaria del paese terzo esportatore in relazione all’afta epizootica e alla peste bovina. I paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione e da peste bovina per il periodo di almeno 12 mesi precedente l’importazione sono elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010 e le importazioni nell’Unione di latte crudo e di prodotti a base di latte, derivati dal latte crudo importato da tali paesi terzi, sono autorizzate senza essere state sottoposte a trattamenti specifici.

    (5)

    La Commissione ha ricevuto varie richieste da alcuni Stati membri e partner commerciali affinché stabilisca condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 605/2010 non si applica al colostro e ai prodotti a base di colostro. Tuttavia, il colostro presenta gli stessi rischi per la salute animale del latte crudo in relazione all’afta epizootica. Il colostro può quindi essere importato in tutta sicurezza dai paesi da cui è già autorizzata l’importazione di latte crudo, elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

    (7)

    Vari prodotti commerciali sono ottenuti da colostro pastorizzato o sterilizzato. Tuttavia, dato che gli effetti della pastorizzazione e della sterilizzazione non sono stati convalidati per il colostro che ha un elevato contenuto cellulare, è opportuno che il colostro pastorizzato o sterilizzato e i prodotti a base di colostro pastorizzato o sterilizzato siano importati solo dai paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione, elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

    (8)

    Gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (5) fissano le norme e le condizioni per i controlli da eseguire sulle partite di prodotti di origine animale importate nell’Unione ma destinate a un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione.

    (9)

    Per consentire l’introduzione nell’Unione del colostro e dei prodotti a base di colostro, occorre aggiungere un nuovo modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 e modificare il modello di certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzinaggio nell’Unione, figurante nell’allegato II, parte 3, di tale regolamento, perché comprenda il colostro e i prodotti a base di colostro.

    (10)

    Per includere il colostro e i prodotti a base di colostro nel campo di applicazione del documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 (6) è necessario fornire nel modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti il codice appropriato del sistema armonizzato indicato nell’allegato I, capitolo 4, della decisione 2007/275/CE della Commissione (7).

    (11)

    Per evitare perturbazioni negli scambi è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l’utilizzo del certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell’Unione, rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 605/2010.

    (12)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

    Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 2 luglio 2010

    che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano»;

    2)

    all’articolo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;»

    3)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A

    Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A.»;

    4)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Condizioni di transito e magazzinaggio

    L’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

    a)

    le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

    b)

    le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all’attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2;

    c)

    le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all’allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;

    d)

    l’idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.»;

    5)

    l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Trattamenti specifici

    Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell’Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’articolo 4.»;

    6)

    gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Disposizioni transitorie

    Per un periodo transitorio fino al 6 settembre 2014 l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE, accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010, nella versione precedente l’entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 26 luglio 2014.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (4)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

    (5)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    (6)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

    (7)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

    1)

    l'allegato I è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (*1) e prodotti a base di colostro (*1), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti

    “+”

    :

    il paese terzo è autorizzato

    “0”

    :

    il paese terzo non è autorizzato


    Codice ISO del paese terzo

    Paese terzo o parte del medesimo

    Colonna A

    Colonna B

    Colonna C

    AE

    Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti (1)

    0

    0

    + (2)

    AD

    Andorra

    +

    +

    +

    AL

    Albania

    0

    0

    +

    AR

    Argentina

    0

    0

    +

    AU

    Australia

    +

    +

    +

    BR

    Brasile

    0

    0

    +

    BW

    Botswana

    0

    0

    +

    BY

    Bielorussia

    0

    0

    +

    BZ

    Belize

    0

    0

    +

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    0

    0

    +

    CA

    Canada

    +

    +

    +

    CH

    Svizzera (*2)

    +

    +

    +

    CL

    Cile

    0

    +

    +

    CN

    Cina

    0

    0

    +

    CO

    Colombia

    0

    0

    +

    CR

    Costa Rica

    0

    0

    +

    CU

    Cuba

    0

    0

    +

    DZ

    Algeria

    0

    0

    +

    ET

    Etiopia

    0

    0

    +

    GL

    Groenlandia

    0

    +

    +

    GT

    Guatemala

    0

    0

    +

    HK

    Hong Kong

    0

    0

    +

    HN

    Honduras

    0

    0

    +

    IL

    Israele

    0

    0

    +

    IN

    India

    0

    0

    +

    IS

    Islanda

    +

    +

    +

    KE

    Kenya

    0

    0

    +

    MA

    Marocco

    0

    0

    +

    MG

    Madagascar

    0

    0

    +

    MK (*3)

    ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    0

    +

    +

    MR

    Mauritania

    0

    0

    +

    MU

    Maurizio

    0

    0

    +

    MX

    Messico

    0

    0

    +

    NA

    Namibia

    0

    0

    +

    NI

    Nicaragua

    0

    0

    +

    NZ

    Nuova Zelanda

    +

    +

    +

    PA

    Panama

    0

    0

    +

    PY

    Paraguay

    0

    0

    +

    RS (*4)

    Serbia

    0

    +

    +

    RU

    Russia

    0

    0

    +

    SG

    Singapore

    0

    0

    +

    SV

    El Salvador

    0

    0

    +

    SZ

    Swaziland

    0

    0

    +

    TH

    Thailandia

    0

    0

    +

    TN

    Tunisia

    0

    0

    +

    TR

    Turchia

    0

    0

    +

    UA

    Ucraina

    0

    0

    +

    US

    Stati Uniti

    +

    +

    +

    UY

    Uruguay

    0

    0

    +

    ZA

    Sud Africa

    0

    0

    +

    ZW

    Zimbabwe

    0

    0

    +

    2)

    l'allegato II è così modificato:

    a)

    la parte 1 è sostituita dalla seguente:

    «PARTE 1

    Modelli di certificati sanitari

    “Milk-RM”

    :

    certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano.

    “Milk-RMP”

    :

    certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

    “Milk-HTB”

    :

    certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

    “Milk-HTC”

    :

    certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

    “Colostrum-C/CPB”

    :

    certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano.

    “Milk/ Colostrum-T/S”

    :

    certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea.

    Note esplicative

    a)

    I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.

    b)

    L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

    c)

    Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.

    d)

    L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

    e)

    Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

    f)

    Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “–x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine)–” e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

    g)

    L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

    h)

    Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio (3).

    i)

    Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

    j)

    L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.

    k)

    Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.

    (3)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»"

    b)

    nella parte 2 è aggiunto il seguente modello di certificato:

    Image 1

    Testo di immagine

    Image 2

    Testo di immagine

    Image 3

    Testo di immagine

    c)

    la parte 3 è sostituita dalla seguente:

    «PARTE 3

    Image 4

    Testo di immagine

    Image 5

    Testo di immagine

    Image 6

    Testo di immagine

    (3)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»”


    (*1)  Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.

    (*2)  Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (*3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

    (*4)  Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (1)  Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.

    (2)  Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.»


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