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Document 32014R0209
Commission Implementing Regulation (EU) No 209/2014 of 5 March 2014 amending Regulation (EU) No 605/2010 as regards animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction of colostrum and colostrum-based products intended for human consumption into the Union Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 66 del 6.3.2014, p. 11–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
6.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4) e l’articolo 9, paragrafo h4,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 16, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo tale regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte e colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni del suo allegato III. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone inoltre che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedano affinché l’importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo di spedizione figura in un elenco compilato a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e il prodotto soddisfi, tra l’altro, i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di importazione previste dalla normativa dell’Unione che disciplina i controlli all’importazione dei prodotti di origine animale. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (4) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte. Esso fissa inoltre l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 605/2010 prevede diverse condizioni di importazione a seconda della situazione zoosanitaria del paese terzo esportatore in relazione all’afta epizootica e alla peste bovina. I paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione e da peste bovina per il periodo di almeno 12 mesi precedente l’importazione sono elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010 e le importazioni nell’Unione di latte crudo e di prodotti a base di latte, derivati dal latte crudo importato da tali paesi terzi, sono autorizzate senza essere state sottoposte a trattamenti specifici. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto varie richieste da alcuni Stati membri e partner commerciali affinché stabilisca condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 605/2010 non si applica al colostro e ai prodotti a base di colostro. Tuttavia, il colostro presenta gli stessi rischi per la salute animale del latte crudo in relazione all’afta epizootica. Il colostro può quindi essere importato in tutta sicurezza dai paesi da cui è già autorizzata l’importazione di latte crudo, elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010. |
(7) |
Vari prodotti commerciali sono ottenuti da colostro pastorizzato o sterilizzato. Tuttavia, dato che gli effetti della pastorizzazione e della sterilizzazione non sono stati convalidati per il colostro che ha un elevato contenuto cellulare, è opportuno che il colostro pastorizzato o sterilizzato e i prodotti a base di colostro pastorizzato o sterilizzato siano importati solo dai paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione, elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010. |
(8) |
Gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (5) fissano le norme e le condizioni per i controlli da eseguire sulle partite di prodotti di origine animale importate nell’Unione ma destinate a un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione. |
(9) |
Per consentire l’introduzione nell’Unione del colostro e dei prodotti a base di colostro, occorre aggiungere un nuovo modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 e modificare il modello di certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzinaggio nell’Unione, figurante nell’allegato II, parte 3, di tale regolamento, perché comprenda il colostro e i prodotti a base di colostro. |
(10) |
Per includere il colostro e i prodotti a base di colostro nel campo di applicazione del documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 (6) è necessario fornire nel modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti il codice appropriato del sistema armonizzato indicato nell’allegato I, capitolo 4, della decisione 2007/275/CE della Commissione (7). |
(11) |
Per evitare perturbazioni negli scambi è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l’utilizzo del certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell’Unione, rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 605/2010. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010
Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano»; |
2) |
all’articolo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A.»; |
4) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Condizioni di transito e magazzinaggio L’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:
|
5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Trattamenti specifici Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell’Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’articolo 4.»; |
6) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio fino al 6 settembre 2014 l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE, accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010, nella versione precedente l’entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 26 luglio 2014.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(4) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
(5) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
(6) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).
(7) Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (*1) e prodotti a base di colostro (*1), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti
|
2) |
l'allegato II è così modificato:
|
(3) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»”
(*1) Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.
(*2) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(*3) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.
(*4) Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(1) Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.
(2) Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.»