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Document 32014R0164

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 164/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

    GU L 52 del 21.2.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/164/oj

    21.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 52/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 164/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2014

    che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 183, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

    (2)

    Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

    (3)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

    (4)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Prezzo rappresentativo

    (EUR/100 kg)

    Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

    (EUR/100 kg)

    Origine (1)

    0207 12 10

    Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

    120

    0

    AR

    0207 12 90

    Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

    133,5

    0

    AR

    134,3

    0

    BR

    0207 14 10

    Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

    298,1

    1

    AR

    225,1

    23

    BR

    327,2

    0

    CL

    259,8

    12

    TH

    0207 27 10

    Pezzi disossati di tacchini, congelati

    303,0

    0

    BR

    317,6

    0

    CL

    0408 91 80

    Uova sgusciate essiccate

    458,0

    0

    AR

    1602 32 11

    Preparazioni non cotte di galli o di galline

    253,1

    10

    BR

    315,1

    0

    CL


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


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