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Document 32014R0161

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)]

    GU L 52 del 21.2.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/161/oj

    21.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 52/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 161/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2014

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bayerische Breze»/«Bayerische Brezn»/«Bayerische Brez’n»/«Bayerische Brezel», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bayerische Breze»/«Bayerische Brezn»/«Bayerische Brez’n»/«Bayerische Brezel» deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 262 dell’11.9.2013, pag. 13.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato I, punto I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

    Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria

    GERMANIA

    Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)


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