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Document 32014R0136

Regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione, dell' 11 febbraio 2014 , che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 43 del 13.2.2014, p. 12–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/136/oj

13.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/12


REGOLAMENTO (UE) N. 136/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2014

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3), stabiliscono le prescrizioni tecniche comuni per l'omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissano norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

(2)

La direttiva 2007/46/CE, del 5 settembre 2007, istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Essa definisce il formato dei documenti di omologazione e fissa i principi in base ai quali delineare le caratteristiche del motore, compresi i valori della potenza del motore e dei relativi parametri.

(3)

Il numero di omologazione CE rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 692/2008 comprende caratteri alfabetici (fasi Euro 5 ed Euro 6), che indicano i valori limite di emissione e le prescrizioni OBD a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione. Ogni fase, identificata da un carattere alfabetico, contiene una data di attuazione obbligatoria per la certificazione dei nuovi tipi di veicoli e per tutti i veicoli nuovi, nonché l'ultima data di immatricolazione.

(4)

I fabbricanti di veicoli possono richiedere una procedura di omologazione dei veicoli che risponda a prescrizioni più severe prima che tali prescrizioni diventino obbligatorie. La nuova fase Euro 6 consentirà la certificazione di veicoli con livelli di emissione inferiori prima dell'entrata in vigore dei suddetti limiti di emissione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE (4), abroga la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (5) con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2013. Occorre pertanto trasporre le disposizioni della direttiva 80/1269/CEE nel regolamento (CE) n. 715/2007.

(6)

I regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 specificano i carburanti di riferimento che i costruttori di veicoli devono utilizzare per eseguire le prove sulle emissioni conformemente ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009. Le caratteristiche dei carburanti di riferimento riflettono le caratteristiche dei carburanti più comunemente utilizzati sul mercato al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 692/2008. A causa dell'impiego crescente di biocarburanti registrato sul mercato negli ultimi anni, è tuttavia necessario adottare le specifiche dei carburanti di riferimento affinché corrispondano ai carburanti attualmente disponibili sul mercato dell'Unione, o che lo saranno in un futuro prevedibile.

(7)

I carburanti di riferimento di cui ai regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 devono essere allineati al fine di armonizzare le procedure riguardanti i veicoli leggeri e pesanti e di conseguenza ridurre i costi inerenti all'omologazione.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 692/2008 ed il regolamento (UE) n. 582/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1)

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 37, 38, 39 e 40:

«37.   “potenza netta”: la potenza ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, alla velocità o regime corrispondente del motore con i dispositivi ausiliari, sottoposta a prova a norma dell'allegato XX (misurazione della potenza netta del motore, della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti di un gruppo motopropulsore elettrico), e determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento;

38.   “potenza massima netta”: il valore massimo della potenza netta misurato con il motore a pieno carico;

39.   “potenza massima su 30 minuti”: la potenza massima netta di un gruppo motopropulsore elettrico alla tensione CC stabilita al punto 5.3.2. del regolamento UN/ECE n. 85 (6).

40.   “avviamento a freddo”: temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.»

2)

All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per ottenere l'omologazione CE riguardo alle emissioni e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, il costruttore dimostra che i veicoli superano le prove effettuate con le procedure indicate negli allegati da III a VIII, da X a XII, XIV, XVI e XX del presente regolamento. Il costruttore assicura anche la conformità alle specifiche dei carburanti di riferimento indicate nell'allegato IX del presente regolamento.»

3)

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Fatte salve le disposizioni dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, la sezione 3 del numero di omologazione è ricavata conformemente all'allegato I, appendice 6, del presente regolamento.

Un'autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

Nel caso di veicoli omologati per i limiti d'emissione Euro 5 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 715/2007, la conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 13;

b)

il veicolo è stato approvato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di emendamenti 06, n. 85, n. 101, serie di emendamenti 01 e, nel caso dei veicoli con motore ad accensione spontanea, al regolamento n. 24, parte III, serie di emendamenti 03.

Nel caso di cui al quarto comma, si applica altresì l'articolo 14.»

4)

Gli allegati I, III, IV, IX, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

5)

È aggiunto l'allegato XX, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 582/2011

Gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 582/2011 sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1.   A decorrere dal 1 gennaio 2015 i costruttori rilasciano certificati di conformità conformi al presente regolamento.

2.   Ai fini della conformità all'allegato XX del regolamento (CE) n. 692/2008, i certificati rilasciati dopo la dimostrazione della conformità alla direttiva 80/1269/CEE e/o al regolamento UN/ECE n. 85 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino al 31 agosto 2018.

3.   L'allegato IV del presente regolamento si applica a decorrere dalle date specificate nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, riga C, del regolamento (UE) n. 582/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(5)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(6)  GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55.


ALLEGATO I

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti punti 3.3.1.1.1 e 3.3.1.1.2:

«3.3.1.1.1.

Potenza massima netta (n): … kW

(dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.2.

Potenza massima su 30 minuti (n): … kW

(dichiarata dal costruttore)»;

b)

nelle note esplicative, la nota esplicativa (n) è sostituita dalla seguente:

«(n)

determinata in base ai requisiti del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dei casi.»;

2)

alla parte I, lettera A, dell'allegato III, sono inseriti i seguenti punti 3.3.1.1.1 e 3.3.1.1.2:

«3.3.1.1.1.

Potenza massima netta (n): … kW

(dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.2.

Potenza massima su 30 minuti (n): … kW

(dichiarata dal costruttore)»;

3)

l'allegato IV è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

nella tabella, la voce 40 è soppressa.

ii)

la nota esplicativa (7) è soppressa;

b)

alla parte I, l'appendice 1 è modificata come segue:

i)

nella tabella 1, la voce 2 è sostituita dalla seguente:»

«2

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

 

A

a)

Sistemi diagnostici di bordo (OBD - On Board Diagnostics)

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b)

Conformità in servizio

N/D

c)

Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione.

d)

Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.»

ii)

nella tabella 1, la voce 40 è soppressa;

iii)

nella tabella 1, la voce 41A è sostituita dalla seguente:

«41A

Emissioni (Euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE)

n. 595/2009

 

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all'OBD e all'accesso alle informazioni.

Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.»

iv)

nella tabella 2, la voce 2 è sostituita dalla seguente:

«2

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

 

A

a)

Sistemi diagnostici di bordo (OBD - On Board Diagnostics)

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b)

Conformità in servizio

N/D

c)

Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione.

d)

Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.»

v)

nella tabella 2, la voce 40 è soppressa;

vi)

nella tabella 2, la voce 41A è sostituita dalla seguente:

«41A

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE)

n. 595/2009

 

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all’OBD e all'accesso alle informazioni.

Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.»;

c)

alla parte I, l'appendice 2 è modificata come segue:

i)

al punto 4, parte I, l'elemento 2 bis della tabella è sostituito dalla seguente:

«2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

(emissioni EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell'allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell'allegato 4, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 83.

e)

La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all'allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)

Va eseguita una prova in conformità all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni non si applicano.

Misurazione della potenza

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché la velocità corrispondente espressa in giri per minuto.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.»

ii)

al punto 4, parte I, l'elemento 40 della tabella è soppresso;

iii)

al punto 4, parte I, l'elemento 41 bis è inserito nella tabella:

«41 bis

Regolamento (CE) n. 595/2009

Emissioni (EUR 6) di veicoli commerciali pesanti - OBD

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 582/2011, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VI, punto 3.6.1, del regolamento (UE) n. 582/2011.

b)

I valori limite da applicare sono quelli stabiliti nella tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011.

Emissioni di CO2

Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono essere determinati in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con uno scanner esterno collegato all'OBD, come descritto nell'allegato X del regolamento (UE) n. 582/2011.

Prescrizioni volte a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

Il veicolo deve essere munito di un sistema che assicura il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011. Le disposizioni sui metodi alternativi di omologazione di cui al punto 2.1 del suddetto allegato sono altresì applicabili.

Misurazione della potenza

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché la velocità corrispondente espressa in giri per minuto.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.»

iv)

al punto 4, parte II, l'elemento 2 bis della tabella è sostituito dal seguente:

«2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

(emissioni EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell'allegato 4, punto 3.2, del Regolamento UNECE n. 83

e)

La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all'allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)

Va eseguita una prova in conformità all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni non si applicano.

Misurazione della potenza

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il regime corrispondente espresso in numero di giri per minuto.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.»

v)

al punto 4, parte II, l'elemento 40 della tabella è soppresso;

vi)

al punto 4, parte II, l'elemento 41 bis è inserito nella tabella:

«41 bis

Regolamento (CE) n. 595/2009

Emissioni (EUR 6) di veicoli commerciali pesanti - OBD

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 582/2011, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VI, punto 3.6.1, del regolamento (UE) n. 582/2011.

b)

I valori limite da applicare sono quelli stabiliti nella tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011.

Emissioni di CO2

Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono essere determinati in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con uno scanner esterno collegato all'OBD, come descritto nell'allegato X del regolamento (UE) n. 582/2011.

Prescrizioni volte a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

Il veicolo deve essere munito di un sistema che assicura il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011. Le disposizioni sui metodi alternativi di omologazione di cui al punto 2.1 del suddetto allegato sono altresì applicabili.

Misurazione della potenza

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il regime corrispondente.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.»

4)

all'appendice dell'allegato VI, l'elemento 40 della tabella è soppresso;

5)

l'allegato IX è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1 (veicoli completi e completati)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

ii)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M2 (veicoli completi e completati)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

iii)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3 (veicoli completi e completati)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

iv)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1 (veicoli completi e completati)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

v)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2 (veicoli completi e completati)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

vi)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3 (veicoli completi e completati)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

b)

la parte II è così modificata:

i)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1 (veicoli incompleti)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

ii)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M2 (veicoli incompleti)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

iii)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3 (veicoli incompleti)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

iv)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3 (veicoli incompleti)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

v)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2 (veicoli incompleti)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)»;

vi)

alla «PAGINA 2 VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3 (veicoli incompleti)», il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.   Potenza massima

27.1.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.

Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.

Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.

Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)».


ALLEGATO II

Modifiche del regolamento (UE) n. 692/2008

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1)

nell'elenco degli allegati, è aggiunto l'allegato XX:

«ALLEGATO XX Misurazione della potenza netta del motore»;

2)

l'allegato I è così modificato:

a)

il punto 2.4. è sostituito dal seguente:

«2.4.   Applicabilità delle prove

2.4.1.   La figura I.2.4 illustra l'applicabilità delle prove previste per l'omologazione di un veicolo. Le procedure di prova specifiche sono descritte negli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XVI (1) e XX.

Figura I.2.4

Applicabilità delle prescrizioni di prova per le-omologazioni e le estensioni

Categoria del veicolo

Veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi

Veicoli con motore ad accensione spontanea compresi gli ibridi

Veicoli esclusivamente elettrici

Veicoli che funzionano con pile a combustibile a idrogeno

Monocarburante

Bicarburante (2)

Policarburante (2)

Policarburante

Monocarburante

Carburante di riferimento

Benzina

(E5/E10) (6)

GPL

GN/Biometano

Idrogeno

Benzina (E5/E10) (6)

Benzina (E5/E10) (6)

Benzina (E5/E10) (6)

Benzina (E5/E10) (6)

GN/biometano

Diesel

(B5/B7) (6)

Diesel

(B5/B7) (6)

GPL

GN/biometano

Idrogeno

Etanolo

(E85)

H2GN

Biodiesel

Gas inquinanti

(Prova di tipo 1)

 (5)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti) (5)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

Sì (solo B5/B7) (3)  (6)

Massa del particolato e numero di particelle

(Prova di tipo 1)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(entrambi i carburanti)

Sì (solo B5/B7) (3)  (6)

Emissioni al minimo

(Prova di tipo 2)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(solo benzina)

(entrambi i carburanti)

(solo GN/biometano)

Emissioni dal basamento

(Prova di tipo 3)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo GN/biometano)

Emissioni per evaporazione

(Prova di tipo 4)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

Durata

(Prova di tipo 5)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo GN/biometano)

Sì (solo B5/B7) (3)  (6)

Emissioni a bassa temperatura

(Prova di tipo 6)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

 (4)

(entrambi i carburanti)

Conformità in servizio

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

Sì (solo B5/B7) (3)  (6)

Diagnostica di bordo

Emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica e autonomia elettrica

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

Sì (solo B5/B7) (3)  (6)

Opacità del fumo

Sì (solo B5/B7) (3)  (6)

Potenza del motore

b)

dopo la figura I.2.4 è inserito il seguente testo:

«Nota esplicativa:

Le date relative all'applicazione dei carburanti di riferimento E10 e B7 per tutti i veicoli nuovi sono state disposte per ridurre al minimo l'onere delle prove. Se però i dati tecnici per i veicoli certificati con carburanti di riferimento E5 o B5 rivelassero emissioni notevolmente superiori rispetto alle prove effettuate con E10 o B7, la Commissione è tenuta a presentare una proposta per anticipare tali date di introduzione.»;

c)

l'appendice 3 è così modificata:

i)

ai punti 3.2.1.8 e 3.2.1.10, la nota in calce (a) è sostituita dalla seguente:

«(a)

Determinata conformemente ai requisiti dell'allegato XX del presente regolamento.»;

ii)

il punto 3.3.1.1 è sostituito dal seguente:

3.3.1.1.   Massima potenza oraria: … kW

(dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.1.   Potenza massima netta (a): … kW

(dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.2.   Potenza massima su 30 minuti (a): … kW

(dichiarata dal costruttore)»;

iii)

il punto 3.5.3 è sostituito dal seguente:

«3.5.3.   Consumo di energia elettrica per i veicoli elettrici»;

iv)

sono inseriti i seguenti punti 3.5.3.1 e 3.5.3.2:

3.5.3.1.   Consumo di energia elettrica per i veicoli esclusivamente elettrici … Wh/km

3.5.3.2.   Consumo di energia elettrica per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna

3.5.3.2.1.   Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto) … Wh/km

3.5.3.2.2.   Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) … Wh/km

3.5.3.2.3.   Consumo di energia elettrica (ponderato, ciclo misto) … Wh/km»;

v)

i punti da 3.5.4 a 3.5.4.3 sono soppressi;

d)

all'appendice 4, l'«Addendum della scheda di omologazione CE n. …» è così modificato:

i)

è inserito il seguente punto 1.11.3:

1.11.3.   Coppia massima netta: … Nm, a … min–1»;

ii)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Misurazione della potenza

Potenza massima netta dei motori a combustione interna, potenza netta e potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici

4.1.   Potenza netta dei motori a combustione interna

4.1.1.   Regime del motore (giri/min) …

4.1.2.   Flusso di carburante misurato (g/h) …

4.1.3.   Coppia misurata (Nm) …

4.1.4.   Potenza misurata (kW) …

4.1.5.   Pressione barometrica (kPa) …

4.1.6.   Pressione del vapore acqueo (kPa) …

4.1.7.   Temperatura dell'aria nel collettore di aspirazione (K) …

4.1.8.   Fattore di correzione della potenza se applicato …

4.1.9.   Potenza corretta (kW) …

4.1.10.   Potenza ausiliaria (kW) …

4.1.11.   Potenza netta (kW) …

4.1.12.   Coppia netta (Nm) …

4.1.13.   Consumo di carburante specifico corretto (g/kWh) …

4.2.   Gruppo/i motopropulsore/i elettrico/i:

4.2.1.   Dati dichiarati

4.2.2.   Potenza massima netta: … kW a … min–1

4.2.3.   Coppia massima netta: … Nm a … min–1

4.2.4.   Coppia massima netta a velocità zero: … Nm

4.2.5.   Potenza massima su 30 minuti: … kW

4.2.6.   Caratteristiche essenziali del gruppo motopropulsore elettrico

4.2.7.   Tensione CC di prova: … V

4.2.8.   Principio di funzionamento: …

4.2.9.   Sistema di raffreddamento:

4.2.10.   Motore: liquido/aria (7);

4.2.11.   Variatore: liquido/aria (7);

iii)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   Osservazioni: …»;

e)

all'appendice 6, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Carattere

Norma relativa alle emissioni

Norma OBD

Categoria e classe di veicolo

Motore

Data di applicazione: nuovi tipi

Data di applicazione: nuovi veicoli

Ultima data di immatricolazione

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 per specifiche esigenze sociali (tranne M1G)

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G per specifiche esigenze sociali

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 classe II

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 per specifiche esigenze sociali (tranne M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 classe II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 per specifiche esigenze sociali (tranne M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 classe II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 classe I

CI

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 classe II

CI

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 classe III, N2

CI

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 classe I

CI

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 classe II

CI

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 classe III, N2

CI

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

M, N1 classe I

CI

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 classe II

CI

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 classe III, N2

CI

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 classe II

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-1

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.8.2018

ZB

Euro 6c

Euro 6-1

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZC

Euro 6c

Euro 6-1

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2018

 

ZE

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZF

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

n.a.

n.a.

Tutti i veicoli

a batteria interamente elettrica

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

n.a.

n.a.

Tutti i veicoli

celle a combustibile interamente elettriche

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

n.a

n.a.

Tutti i veicoli che usano certificati conformemente al punto 2.1.1 dell'allegato I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

 

Norma emissioni “Euro 5a”= non comprende il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante.

Norma emissioni “Euro 5b”= prescrizioni complete in materia di emissioni Euro 5, compreso il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle per i veicoli con motore ad accensione spontanea e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante.

Norma emissioni “Euro 6a”= non comprende il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante.

Norma emissioni “Euro 6b”= prescrizioni in materia di emissioni Euro 6, compreso il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle (valori preliminari per i veicoli con motore ad accensione comandata) e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante.

Norma emissioni “Euro 6c”= prescrizioni complete di emissioni Euro 6, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni Euro 6b e norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata e l'uso dei carburanti di riferimento E10 e B7 (se del caso).

Norma OBD “Euro 5”= prescrizioni di base OBD Euro 5, esclusi IUPR (rapporto di efficienza in uso), monitoraggio di NOx per i veicoli a benzina e valori limite più severi per il PM per i veicoli diesel.

Norma OBD “Euro 5+”= comprende IUPR (rapporto di efficienza in uso) meno severo, monitoraggio di NOx per i veicoli a benzina e valori limite più severi per il PM per i veicoli diesel.

Norma OBD “Euro 6-”= valori limite OBD meno severi.

Norma OBD “Euro 6- plus IUPR”= comprende valori limite meno severi per l'OBD e IUPR (rapporto di efficienza in uso) meno severo.

Norma OBD “Euro 6-1”= prescrizioni complete OBD Euro 6, ma con valori limite OBD preliminari come definiti al punto 2.3.4 dell'allegato XI e parzialmente meno severi per IUPR.

Norma OBD “Euro 6-2”= prescrizioni complete OBD Euro 6, ma con valori limite OBD definitivi come definiti al punto 2.3.4 dell'allegato XI.»;

3)

l'allegato III è così modificato:

a)

il punto 3.4. è sostituito dal seguente:

3.4.   I rapporti relativi agli idrocarburi di cui al punto 8.2 si intendono come segue:

per la benzina (E5) (C1H1,89O0,016)

d = 0,631 g/l

per la benzina (E10) (C1H1,93O0,033)

d = 0,645 g/l

per il carburante diesel (B5) (C1H1,86O0,005)

d = 0,622 g/l

per il carburante diesel (B7) (C1H1,86O0,007)

d = 0,623 g/l

per il GPL (C1H2,525)

d = 0,649 g/l

per il GN/biometano (CH4)

d = 0,714 g/l

per l'etanolo (E85) (C1H2,74O0,385)

d = 0,932 g/l

per l'etanolo (E75) (C1H2,61O0,329)

d = 0,886 g/l

per la miscela H2GN

Formula

g/l

in cui A è la quantità di GN/biometano nella miscela H2GN, espressa in % vol.»;

b)

al punto 3.8 la tabella è sostituita dalla seguente:

«Carburante

X

Benzina (E5)

13,4

Benzina (E10)

13,4

Diesel (B5)

13,5

Diesel (B7)

13,5

GPL

11,9

GN/biometano

9,5

Etanolo (E85)

12,5

Etanolo (E75)

12,7»

4)

all'allegato IV, appendice 1, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

2.2.   I rapporti atomici specificati al punto 5.3.7.3 si intendono come segue:

Hcv= rapporto atomico idrogeno/carbonio

per la benzina (E5): 1,89

per la benzina (E10): 1,93

per il GPL: 2,53

per il GN/biometano: 4,0

per l'etanolo (E85): 2,74

per l'etanolo (E75): 2,61

Ocv= rapporto atomico ossigeno/carbonio

per la benzina (E5): 0,016

per la benzina (E10): 0,033

per il GPL: 0,0

per il GN/biometano: 0,0

per l'etanolo (E85): 0,39

per l'etanolo (E75): 0,329»;

5)

l'allegato IX è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

al punto 1, la seguente tabella è inserita tra la tabella «Tipo: benzina (E5)» e la tabella «Tipo: etanolo (E85)»:

«Tipo: benzina (E10)

Parametro

Unità

Limiti (8)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano “ricerca”, RON (9)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Numero di ottano “motore”, MON (9)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Massa volumica a 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Tensione di vapore (DVPE)

kPa

56,0

60,0

EN 13016-1

Contenuto di acqua

 

Max 0,05

Aspetto a – 7 °C: trasparente e chiaro

EN 12937

Distillazione:

 

 

 

 

evaporato a 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

170

195

EN ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

 

olefinici

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromatici

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzenici

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

saturi

% v/v

Indicare

EN 22854

Rapporto carbonio/idrogeno

 

Indicare

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

Indicare

 

Periodo di induzione (10)

minuti

480

EN ISO 7536

Contenuto di ossigeno (11)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Gomma lavata con solvente

(contenuto di gomme)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Contenuto di zolfo (12)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosività su rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Contenuto di piombo

mg/l

5

EN 237

Contenuto di fosforo (13)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (11)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(2)

Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.

ii)

al punto 2 è aggiunta la seguente tabella:

«Tipo: diesel (B7)

Parametro

Unità

Limiti (14)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Indice di cetano

 

46,0

 

EN ISO 4264

Numero di cetano (15)

 

52,0

56,0

EN ISO 5165

Massa volumica a 15 °C

kg/m3

833,0

837,0

EN ISO 12185

Distillazione:

 

 

 

 

punto 50 %

°C

245,0

EN ISO 3405

punto 95 %

°C

345,0

360,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

370,0

EN ISO 3405

Punto di infiammabilità

°C

55

EN ISO 2719

Punto di nebbia

°C

–10

EN 23015

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,30

3,30

EN ISO 3104

Idrocarburi policiclici aromatici

% m/m

2,0

4,0

EN 12916

Contenuto di zolfo

mg/ kg

10,0

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosività su rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Residuo carbonioso Conradson (10 % DR)

% m/m

0,20

EN ISO 10370

Contenuto di ceneri

% m/m

0,010

EN ISO 6245

Contaminazione totale

mg/ kg

24

EN 12662

Contenuto di acqua

mg/ kg

200

EN ISO 12937

Numero di acidità

mg KOH/g

0,10

EN ISO 6618

Untuosità (indice di usura HFRR a 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Stabilità all'ossidazione a 110 °C (16)

h

20,0

 

EN 15751

FAME (17)

% v/v

6,0

7,0

EN 14078

b)

alla parte B, la seguente tabella è inserita tra la tabella «Tipo: benzina (E5)» e la tabella «Tipo: etanolo (E75)»:

«Tipo: benzina (E10)

Parametro

Unità

Limiti (18)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano “ricerca”, RON (19)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Numero di ottano “motore”, MON (19)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Massa volumica a 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Tensione di vapore (DVPE)

kPa

56,0

95,0

EN 13016-1

Contenuto di acqua

 

Max 0,05

Aspetto a – 7 °C: trasparente e chiaro

EN 12937

Distillazione:

 

 

 

 

evaporato a 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

170

195

EN ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

 

olefinici

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromatici

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzenici

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

saturi

% v/v

Indicare

EN 22854

Rapporto carbonio/idrogeno

 

Indicare

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

Indicare

 

Periodo di induzione (20)

minuti

480

EN ISO 7536

Contenuto di ossigeno (21)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Gomma lavata con solvente

(tenore di gomme)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Contenuto di zolfo (22)

mg/ kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosività su rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Contenuto di fosforo (23)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (21)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(2)

Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.

6)

l'allegato XI è così modificato:

a)

al punto 2.3.3 la tabella «Valori limite definitivi per l'OBD - Euro 6» è sostituita dalla seguente:

Valori limite definitivi per l'OBD - Euro 6

 

 

Massa di riferimento

(RM) (kg)

Massa del monossido di carbonio

Massa degli idrocarburi non metanici

Massa degli ossidi di azoto

Massa del particulato (24)

Numero di particelle (24)

 

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

Tutte

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III.

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Tutte

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)

b)

al punto 2.3.4 la tabella «Valori limite preliminari per l'OBD - Euro 6» è sostituita dalla seguente:

«Valori limite preliminari per l'OBD - Euro 6

 

 

Massa di riferimento

(RM) (kg)

Massa del monossido di carbonio

Massa degli idrocarburi non metanici

Massa degli ossidi di azoto

Massa del particulato (25)

 

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

M

Tutte

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1

I

MR ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

 

III.

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Tutte

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)

c)

il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

2.5.   Il punto 3.3.3.1 dell'allegato 11 del regolamento UN/ECE n. 83 deve intendersi come segue:

Il sistema OBD deve controllare la riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle emissioni di NMHC e NOx. I costruttori possono controllare il catalizzatore frontale (“front catalyst”) da solo o in combinazione con il più vicino catalizzatore (o catalizzatori) a valle. Si considera che vi sia un malfunzionamento del catalizzatore o della combinazione di catalizzatori controllati quando le emissioni superano i valori limite di NMHC o di NOx di cui al punto 2.3 del presente allegato. In deroga a quanto indicato, l'obbligo di controllare la riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle emissioni di NOx si applica unicamente a decorrere dalle date indicate nell'articolo 17.»;

7)

l'allegato XII è così modificato:

a)

il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

2.2.2.   Per il GPL e il GN il carburante da utilizzare è quello scelto dal costruttore per la misurazione della potenza netta conformemente all'allegato XX del presente regolamento. Il carburante scelto è indicato nella scheda informativa che figura nell'allegato I, appendice 3, del presente regolamento.»;

b)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

2.3.   Il punto 5.2.4 del regolamento UN/ECE n. 101 si intende come segue:

1)

massa volumica: misurata nel carburante di prova in conformità alla norma ISO 3675 oppure con metodo equivalente. Per la benzina, il carburante diesel, il biodiesel e l'etanolo (E85 ed E75) si utilizza la massa volumica misurata a 15 °C; per il GPL e il gas naturale/biometano si usa la seguente massa volumica di riferimento:

 

0,538 kg/litro per il GPL,

 

0,654 kg/m3 per il GN (valore medio dei carburanti di riferimento G20 e G23 a 15 °C)

2)

rapporto idrogeno-carbonio-ossigeno: si utilizzano i seguenti valori fissi:

 

(C1H1,89O0,016) per la benzina (E5),

 

(C1H1,93O0,033) per la benzina (E10),

 

(C1H1,86O0,005) per il diesel (B5),

 

(C1H1,86O0,007) per il diesel (B7),

 

C1H2,525 per il GPL (gas di petrolio liquefatto),

 

CH4 per il GN (gas naturale) e il biometano,

 

(C1H2,74O0,385) per l'etanolo (E85),

 

(C1H2,61O0,329) per l'etanolo (E75).»;

c)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

3.3.   Nell'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 101, il punto 1.4.3 è sostituito dal testo seguente:

1.4.3.

Il consumo di carburante, espresso in litri per 100 km [nel caso della benzina (E5/E10), del GPL, dell'etanolo (E85) e del carburante diesel (B5/B7)], in m3 per 100 km (nel caso del GN/biometano e delle miscele H2GN) oppure in kg per 100 km (nel caso dell'idrogeno), si calcola con le seguenti formule:

a)

per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a benzina (E5):

Formula

b)

per veicoli muniti di motore ad accensione comandata alimentati a benzina (E10):

Formula

c)

per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a GPL:

Formula

Se la composizione del carburante utilizzato per la prova è diversa dalla composizione assunta per il calcolo del consumo normalizzato, su richiesta del costruttore si può applicare un fattore di correzione cf nel modo seguente:

Formula

Il fattore di correzione cf si determina nel modo seguente:

Formula

dove:

neffettivo= rapporto H/C effettivo del carburante utilizzato

d)

per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a GN/biometano:

Formula

e)

per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati ad etanolo (E85):

Formula

f)

per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburante diesel (B5):

Formula

g)

per veicoli muniti di motore ad accensione spontanea alimentati a carburante diesel (B7):

Formula

h)

per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a H2GN:

Formula

i)

per i veicoli alimentati a idrogeno gassoso:

Formula

In base a un precedente accordo con l'autorità di omologazione e per i veicoli alimentati a idrogeno gassoso o liquido, il costruttore può scegliere, in alternativa al metodo di cui sopra, la formula

Formula

o un metodo secondo protocolli standard quali SAE J2572.

In queste formule:

FC= consumo di carburante, in litri/100 km (nel caso della benzina, dell'etanolo, del GPL, del carburante diesel o biodiesel), in m3/100 km (nel caso del gas naturale e delle miscele H2GN) o in kg/100 km (nel caso dell'idrogeno)

HC= emissione misurata di idrocarburi, in g/km

CO= emissione misurata di monossido di carbonio, in g/km

CO2= emissione misurata di biossido di carbonio, in g/km

H2O= emissione misurata di H2O, in g/km

H2= emissione misurata di H2, in g/km

A= quantità di GN/biometano nella miscela H2GN, espressa in % vol.

D= massa volumica del carburante di prova

Nel caso dei carburanti gassosi, D è la massa volumica a 15 °C.

d= distanza teorica coperta da un veicolo in una prova di tipo 1 in km

p1= pressione nel serbatoio di carburante gassoso prima del ciclo di funzionamento in Pa

p2= pressione nel serbatoio di carburante gassoso dopo il ciclo di funzionamento in Pa

T1= temperatura nel serbatoio di carburante gassoso prima del ciclo di funzionamento in K

T2= temperatura nel serbatoio di carburante gassoso dopo il ciclo di funzionamento in K

Z1= fattore di compressibilità del carburante gassoso a p1 e T1

Z2= fattore di compressibilità del carburante gassoso a p2 e T2

V= volume interno del serbatoio di carburante gassoso in m3

Il fattore di compressibilità è ottenuto dalla seguente tabella:

T(k)

p(bar)\

33

53

73

93

113

133

153

173

193

213

233

248

263

278

293

308

323

338

353

5

0,8589

0,9651

0,9888

0,9970

1,0004

1,0019

1,0026

1,0029

1,0030

1,0028

1,0035

1,0034

1,0033

1,0032

1,0031

1,0030

1,0029

1,0028

1,0027

100

1,0508

0,9221

0,9911

1,0422

1,0659

1,0757

1,0788

1,0785

1,0765

1,0705

1,0712

1,0687

1,0663

1,0640

1,0617

1,0595

1,0574

1,0554

1,0535

200

1,8854

1,4158

1,2779

1,2334

1,2131

1,1990

1,1868

1,1757

1,1653

1,1468

1,1475

1,1413

1,1355

1,1300

1,1249

1,1201

1,1156

1,1113

1,1073

300

2,6477

1,8906

1,6038

1,4696

1,3951

1,3471

1,3123

1,2851

1,2628

1,2276

1,2282

1,2173

1,2073

1,1982

1,1897

1,1819

1,1747

1,1680

1,1617

400

3,3652

2,3384

1,9225

1,7107

1,5860

1,5039

1,4453

1,4006

1,3651

1,3111

1,3118

1,2956

1,2811

1,2679

1,2558

1,2448

1,2347

1,2253

1,2166

500

4,0509

2,7646

2,2292

1,9472

1,7764

1,6623

1,5804

1,5183

1,4693

1,3962

1,3968

1,3752

1,3559

1,3385

1,3227

1,3083

1,2952

1,2830

1,2718

600

4,7119

3,1739

2,5247

2,1771

1,9633

1,8190

1,7150

1,6361

1,5739

1,4817

1,4823

1,4552

1,4311

1,4094

1,3899

1,3721

1,3559

1,3410

1,3272

700

5,3519

3,5697

2,8104

2,4003

2,1458

1,9730

1,8479

1,7528

1,6779

1,5669

1,5675

1,5350

1,5062

1,4803

1,4570

1,4358

1,4165

1,3988

1,3826

800

5,9730

3,9541

3,0877

2,6172

2,3239

2,1238

1,9785

1,8679

1,7807

1,6515

1,6521

1,6143

1,5808

1,5508

1,5237

1,4992

1,4769

1,4565

1,4377

900

6,5759

4,3287

3,3577

2,8286

2,4978

2,2714

2,1067

1,9811

1,8820

1,7352

1,7358

1,6929

1,6548

1,6207

1,5900

1,5623

1,5370

1,5138

1,4926

Nel caso in cui i necessari valori di input di p e T non siano indicati nella tabella, il fattore di compressibilità è ottenuto per interpolazione lineare tra i fattori di compressibilità indicati nella tabella, scegliendo quelli più vicini al valore desiderato.»


(1)  In futuro saranno definite procedure di prova specifiche per i veicoli a idrogeno e i veicoli policarburante a biodiesel.

(2)  Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prove previste per entrambi i tipi.

(3)  Questa disposizione è temporanea, ulteriori requisiti per il biodiesel saranno proposti in seguito.

(4)  Prova con benzina solo prima delle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007. Successivamente a tali date, la prova è effettuata su entrambi i carburanti. Deve essere impiegato un carburante di riferimento per prove E75 specificato nell'allegato IX, sezione B.

(5)  Quando il veicolo funziona a idrogeno, sono determinate solo le emissioni di NOx.

(6)  Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea possono essere sottoposti a prova con carburanti E5 o E10 e B5 o B7 rispettivamente. Tuttavia:

entro sedici mesi dalle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007, le nuove omologazioni sono eseguite soltanto con carburanti E10 e B7;

entro tre anni dalle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, tutti i nuovi veicoli sono omologati soltanto con carburanti E10 e B7.»;

(7)  Cancellare se non pertinente.»

(8)  I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(2)

Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.

(9)  Ai sensi della norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.

(10)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(11)  L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.

(12)  Deve essere indicato l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 1.

(13)  Non è ammessa l'aggiunta intenzionale di composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo al carburante di riferimento.»

(14)  I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova», e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(15)  Il campo di variazione del numero di cetano non è conforme al requisito di un campo di variazione minimo di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere a una misurazione unica.

(16)  Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.

(17)  Il contenuto di FAME deve essere conforme alle specifiche della norma EN 14214.»

(18)  I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il costruttore del carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o un valore medio se sono indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(2)

Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.

(19)  Ai sensi della norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.

(20)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(21)  L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.

(22)  Deve essere indicato l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 6.

(23)  Non è ammessa l'aggiunta intenzionale di composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo al carburante di riferimento.»

(24)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.’;

(25)  I limiti relativi alla massa del particolato per i motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.»;


ALLEGATO III

«ALLEGATO XX

MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA DEL MOTORE, DELLA POTENZA NETTA E DELLA POTENZA MASSIMA SU 30 MINUTI DI UN GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato elenca le prescrizioni relative alla misurazione della potenza netta del motore, della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti di un gruppo motopropulsore elettrico.

2.   PRESCRIZIONI GENERALI

2.1.   Le prescrizioni generali per effettuare le prove e interpretarne i risultati sono quelle fissate dal regolamento UN/ECE n. 85 (1), punto 5, con le eccezioni precisate nel presente allegato.

2.2.   Carburante di prova

I punti 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1 e 5.2.3.4 del regolamento UN/ECE n. 85 vanno intesi come segue:

Si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia, si deve utilizzare il carburante di riferimento appropriato di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

2.3.   Fattori di correzione della potenza

In deroga al punto 5.1 dell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 85, quando un turbocompressore è munito di un sistema che, su richiesta del costruttore, permette di compensare condizioni ambientali quali la temperatura e l'altitudine, i fattori di correzione αa o αd sono regolati sul valore di 1.


(1)  GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55


ALLEGATO IV

Modifiche del regolamento (UE) n. 582/2011

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

nell'appendice 1, il punto 2.1.2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2)

rapporto idrogeno-carbonio-ossigeno: si utilizzano i seguenti valori fissi:

(C1H1,93O0,033) per la benzina (E10),

(C1H1,86O0,007) per il diesel (B7),

C1H2,525 per il GPL (gas di petrolio liquefatto),

CH4 per il GN (gas naturale) e il biometano,

(C1H2,74O0,385) per l'etanolo (E85),

C1H2,92O0,046 per l'etanolo destinato a specifici motori con accensione spontanea (ED95).».

b)

nell'appendice 1, il punto 2.1.3, paragrafo a), è sostituito dal seguente:

«a)

per veicoli muniti di motore ad accensione comandata alimentati a benzina (E10):

Formula»;

c)

nell'appendice 1, il punto 2.1.3, paragrafo e), è sostituito dal seguente:

«e)

per veicoli muniti di motore ad accensione spontanea alimentati a carburante diesel (B7):

Formula».

2)

L'allegato IX è così modificato:

a)

Nella sezione «Dati tecnici dei carburanti usati nelle prove dei motori ad accensione spontanea», la tabella intitolata «Tipo: diesel (B7)» è sostituita dalla seguente tabella:

«Tipo: diesel (B7)

Parametro

Unità

Limiti (1)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Indice di cetano

 

46,0

 

EN ISO 4264

Numero di cetano (2)

 

52,0

56,0

EN ISO 5165

Massa volumica a 15 °C

kg/m3

833,0

837,0

EN ISO 12185

Distillazione:

 

 

 

 

punto 50 %

°C

245,0

EN ISO 3405

punto 95 %

°C

345,0

360,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

370,0

EN ISO 3405

Punto di infiammabilità

°C

55

EN ISO 2719

Punto di nebbia

°C

–10

EN 23015

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,30

3,30

EN ISO 3104

Idrocarburi policiclici aromatici

% m/m

2,0

4,0

EN 12916

Contenuto di zolfo

mg/ kg

10,0

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosività su rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Residuo carbonioso Conradson (10 % DR)

% m/m

0,20

EN ISO 10370

Contenuto di ceneri

% m/m

0,010

EN ISO 6245

Contaminazione totale

mg/ kg

24

EN 12662

Contenuto di acqua

mg/ kg

200

EN ISO 12937

Numero di acidità

mg KOH/g

0,10

EN ISO 6618

Untuosità (indice di usura HFRR a 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Stabilità all'ossidazione a 110 °C (3)

h

20,0

 

EN 15751

FAME (4)

% v/v

6,0

7,0

EN 14078

b)

Nella sezione «Dati tecnici dei carburanti usati nelle prove dei motori ad accensione spontanea», la tabella intitolata «Tipo: benzina (E10)» è sostituita dalla seguente tabella:

«Tipo: Benzina (E10)

Parametro

Unità

Limiti (5)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano “ricerca”, RON (6)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Numero di ottano “motore”, MON (6)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Massa volumica a 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Tensione di vapore (DVPE)

kPa

56,0

60,0

EN 13016-1

Contenuto di acqua

 

Max 0,05

Aspetto a – 7 °C: trasparente e chiaro

EN 12937

Distillazione:

 

 

 

 

evaporato a 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

170

195

EN ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

 

olefinici

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromatici

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzenici

% v/v

1,00

EN 22854 EN 238

saturi

% v/v

Indicare

EN 22854

Rapporto carbonio/idrogeno

 

Indicare

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

Indicare

 

Periodo di induzione (7)

minuti

480

EN ISO 7536

Contenuto di ossigeno (8)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Gomma lavata con solvente (tenore di gomme)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Contenuto di zolfo (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosività su rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Contenuto di fosforo (10)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (8)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(2)

Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.


(1)  I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(2)  Il campo di variazione del numero di cetano non è conforme al requisito di un campo di variazione minimo di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere a una misurazione unica.

(3)  Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.

(4)  Il contenuto di FAME deve essere conforme alle specifiche della norma EN 14214.»;

(5)  I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(2)

Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.

(6)  Ai sensi della norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.

(7)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(8)  L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.

(9)  Deve essere indicato l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 6.

(10)  Non è ammessa l'aggiunta intenzionale di composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo al carburante di riferimento.»


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