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Document 32014R0115
Commission Implementing Regulation (EU) No 115/2014 of 4 February 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 115/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 115/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 38 del 7.2.2014, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 115/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso il suo parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Apparecchio di comando elettrico per una tensione non superiore a 1 000 V munito di un display a cristalli liquidi (LCD) e schermo tattile. La diagonale dello schermo del display misura 30,5 cm (12 pollici), lo schermo ha una risoluzione di 800 × 600 pixel, in un alloggiamento di circa 30 × 23 × 6 cm. L’apparecchio comprende una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione presentata con un sistema operativo. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
È inoltre dotato di numerosi driver incorporati per il collegamento a diversi tipi di dispositivi di automazione ed è in grado di eseguire e visualizzare programmi di computer per ambiente desktop, quali programmi di elaborazione testi e fogli di calcolo. L’apparecchio è presentato per essere usato per il comando elettrico delle macchine in processi industriali in applicazioni che utilizzano controllori di automazione programmabili o controllori logici programmabili. |
8537 10 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 10. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la presenza di driver incorporati per diversi tipi di dispositivi di automazione e un bus di espansione per il controllo delle unità ingresso/uscita (I/O), l’apparecchio è destinato ad essere utilizzato per il comando di macchine nei processi industriali. La classificazione alla voce 8471 come macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione è quindi esclusa. Dato che l’apparecchio include una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, esso deve essere classificato con il codice NC 8537 10 10, come armadio di comando numerico che incorpora una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione per una tensione non superiore a 1 000 V. |