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Document 32014R0114

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 114/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 38 del 7.2.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/114/oj

    7.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 38/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 114/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2014

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    L’apparecchio è uno schermo a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD), con diagonale dello schermo di circa 54 cm (21 pollici) e dimensioni (senza supporto) di circa 37 × 47 × 7 cm, con:

    risoluzione di 1 200 × 1 600 pixel,

    formato 3:4,

    pixel pitch di 0,270 mm,

    frequenza di scansione orizzontale compresa tra 31 e 76 kHz,

    frequenza di scansione verticale compresa tra 49 e 61 Hz,

    luminosità massima (regolabile) di 250 cd/m2,

    angolo di visione orizzontale e verticale di 170°,

    contrasto di 550:1,

    tempo di risposta di 30 ms,

    pulsanti di accensione/spegnimento e di comando che consentono tra l’altro di selezionare la modalità di regolazione.

    L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:

    1 connettore DVI-I,

    1 connettore D-Sub mini,

    1 porta USB upstream e 2 porte USB downstream.

    L’apparecchio può ruotare di 90°.

    È dotato di un supporto con un meccanismo che permette di regolarne l’inclinazione e l’orientamento e di una superficie antiriflesso; può inoltre essere fissato alla parete.

    Il prodotto è conforme allo standard DICOM («Digital Imaging and Communications in Medicine»), compresa la parte 14, che permette all’utilizzatore di impostare valori estremamente precisi di gamma, luminosità e temperatura dei colori; inoltre il monitor visualizza immagini a colori e in scala di grigi in modo sufficientemente accurato per poter essere utilizzato nell’ambito della diagnostica medica.

    Il monitor è destinato all’uso con dispositivi medici per visualizzare immagini radiografiche per la diagnostica clinica.

    8528 59 31

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 31.

    Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero la conformità allo standard DICOM, che permette all’utilizzatore di impostare valori estremamente precisi di gamma, luminosità e temperatura dei colori, e al monitor di visualizzare immagini a colori e in scala di grigi in modo sufficientemente accurato per la diagnostica medica, il monitor è destinato all’uso con dispositivi medici per visualizzare immagini radiografiche ai fini della diagnostica clinica. L’apparecchio non deve pertanto essere classificato come monitor del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. La classificazione nella sottovoce 8528 51 00 è pertanto esclusa.

    Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione delle informazioni in maniera sufficiente per poter essere utilizzato a livello pratico con questa macchina, il monitor è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile.

    Il monitor deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 31 come dispositivo di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD).


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