Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0031

    Regolamento (UE) n. 31/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014 , che abroga le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE e il regolamento (UE) n. 388/2010 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 10 del 15.1.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/31/oj

    15.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 10/9


    REGOLAMENTO (UE) N. 31/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 14 gennaio 2014

    che abroga le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE e il regolamento (UE) n. 388/2010

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 19 e 21,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole applicabili ai controlli di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o da paesi terzi di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del medesimo regolamento. I cani, i gatti e i furetti figurano nelle parti A e B di tale allegato. Il regolamento (CE) n. 998/2003 è in applicazione dal 3 luglio 2004.

    (2)

    La decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (2), determina il modello di passaporto per i movimenti tra Stati membri di animali da compagnia delle specie cane, gatto e furetto, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003.

    (3)

    Per agevolare la transizione verso il regime disposto dal regolamento (CE) n. 998/2003, è stata adottata la decisione 2004/301/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica la decisione 2004/203/CE (3); lo scopo di tale decisione era permettere di continuare a utilizzare, nel rispetto di determinate condizioni, i certificati e i passaporti per animali da compagnia rilasciati anteriormente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

    (4)

    Inoltre, la decisione 2004/539/CE della Commissione, del 1o luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4), stabilisce che gli Stati membri, fino al 1o ottobre 2004, erano tenuti a consentire l’ingresso sul rispettivo territorio di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003, conformemente alle norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (5), abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003. Le misure adottate per agevolare la transizione verso il regime disposto dal regolamento (CE) n. 998/2003 risultano pertanto obsolete. È dunque opportuno abrogare le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE.

    (6)

    È stato inoltre adottato il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (6), al fine di evitare che movimenti a carattere commerciale di cani, gatti e furetti siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali, quando tali animali sono trasferiti da un altro Stato membro o da un paese terzo figurante nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003.

    (7)

    Le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 388/2010 sono state riesaminate ed inserite nel regolamento (UE) n. 576/2013. Il regolamento (UE) n. 576/2013 si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 388/2010 diventa pertanto obsoleto a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013, e deve quindi essere abrogato con effetto a decorrere da tale data.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE sono abrogate.

    Articolo 2

    Il regolamento (UE) n. 388/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2014.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55.

    (4)  GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 21.

    (5)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

    (6)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.


    Top