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Document 32014R0024

    Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014 , che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel MarNero

    GU L 9 del 14.1.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/24/oj

    14.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 9/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 24/2014 DEL CONSIGLIO

    del 10 gennaio 2014

    che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel MarNero

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. È opportuno che nell’assegnare nuove possibilità di pesca si tenga conto degli interessi di ciascuno Stato membro in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    I TAC devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

    (5)

    L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

    (6)

    Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (7)

    Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    a)   «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

    b)   «Mar Nero»: sottozona geografica 29 come stabilito nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

    c)   «peschereccio UE»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

    d)   «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere prelevato annualmente da ogni stock;

    e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

    CAPO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    Articolo 4

    TAC e allocazione

    Il TAC per i pescherecci UE, l’allocazione di tali TAC tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.

    Articolo 5

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Il pesce proveniente da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento è conservato a bordo o sbarcato soltanto se:

    a)

    le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

    b)

    le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 7

    Trasmissione dei dati

    Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


    ALLEGATO

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle che seguono sono riportati i contingenti TAC per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

    Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto


    Specie

    :

    Rombo chiodato

    Psetta maxima

    Zona

    :

    Acque UE del Mar Nero

    TUR/F37.4.2.C.

    Bulgaria

    43,2

     

    Romania

    43,2

    Unione

    86,4 (1)

    TAC

    Non pertinente

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    Acque UE del Mar Nero

    SPR/F37.4.2.C

    Bulgaria

    8 032,5

     

    Romania

    3 442,5

    Unione

    11 475

    TAC

    Non pertinente

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2014 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l’imbarco, lo sbarco e la prima vendita.


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