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Document 32014L0069
Commission Delegated Directive 2014/69/EU of 13 March 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC for industrial monitoring and control instruments Text with EEA relevance
Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 148 del 20.5.2014, p. 72–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/72 |
DIRETTIVA DELEGATA 2014/69/UE DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2014
che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. |
(2) |
Sono ancora tecnicamente impraticabili la sostituzione del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e la sostituzione di tali componenti negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali. |
(3) |
Anche se la sostituzione del piombo nei condensatori a bassa tensione è possibile per altre applicazioni, l'uso dei componenti senza piombo negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali prevede che i fabbricanti riprogettino i loro prodotti o le relative parti e ne riqualifichino la nuova progettazione, al fine di renderli tecnicamente praticabili e dimostrarne l'affidabilità. È pertanto necessario esonerare dal divieto l'uso del piombo nei condensatori a bassa tensione per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali fino al 31 dicembre 2020. Alla luce dei cicli di innovazione di tali strumenti si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione. |
(4) |
Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
ALLEGATO
Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 40:
«40. |
Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali. Scade il 31 dicembre 2020. Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021.» |