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Document 32014L0057

    Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

    GU L 173 del 12.6.2014, p. 179–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/57/oj

    12.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 173/179


    DIRETTIVA 2014/57/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 aprile 2014

    relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Un mercato finanziario integrato ed efficiente e una maggiore fiducia degli investitori richiedono un mercato integro. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari, negli strumenti derivati e negli indici di riferimento (benchmarks).

    (2)

    La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha completato e aggiornato il quadro giuridico dell’Unione a tutela dell’integrità del mercato. Ha altresì imposto agli Stati membri l’obbligo di garantire che le autorità competenti dispongano del potere necessario per identificare gli abusi di mercato e svolgere le relative indagini. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, la direttiva 2003/6/CE impone agli Stati membri anche l’obbligo di provvedere affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva.

    (3)

    La relazione del 25 febbraio 2009 del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière (il «gruppo de Larosière»), raccomandava che un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario deve basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine il gruppo de Larosière riteneva che le autorità di vigilanza dovessero essere dotate dei poteri necessari per intervenire e che dovessero esservi regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, sanzioni che dovrebbero essere attuate efficacemente, al fine di preservare l’integrità del mercato. Il gruppo de Larosière concludeva che i regimi sanzionatori degli Stati membri sono in genere deboli ed eterogenei.

    (4)

    Per funzionare correttamente il quadro legislativo relativo agli abusi di mercato deve essere attuato efficacemente. Da una valutazione dei regimi nazionali delle sanzioni amministrative effettuata a norma della direttiva 2003/6/CE è emerso che non tutte le autorità nazionali competenti disponevano dei poteri necessari per rispondere agli abusi di mercato con le sanzioni appropriate. In particolare, non tutti gli Stati membri prevedevano sanzioni amministrative pecuniarie per l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e il livello delle sanzioni variava considerevolmente da uno Stato membro all’altro. È pertanto necessario un nuovo atto legislativo al fine di garantire norme minime comuni nell’Unione.

    (5)

    L’adozione di sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è finora rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato.

    (6)

    È essenziale rafforzare il rispetto delle norme sugli abusi di mercato istituendo sanzioni penali, che dimostrino una forma più forte di disapprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative. Introducendo sanzioni penali almeno per le forme gravi di abusi di mercato, si stabiliscono confini chiari per i tipi di comportamenti che sono ritenuti particolarmente inaccettabili e si trasmette al pubblico e ai potenziali contravventori il messaggio che tali comportamenti sono considerati molto seriamente dalle autorità competenti.

    (7)

    Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazioni gravi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Approcci differenti degli Stati membri recano pregiudizio all’uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per tali reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell’Unione quale condotta sia da considerare una violazione grave delle norme sugli abusi di mercato. È pertanto opportuno stabilire norme minime con riguardo alla definizione di reati commessi da persone fisiche, sulla responsabilità delle persone giuridiche e sulle relative sanzioni. L’adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e consentirebbe una cooperazione più efficace a livello nazionale e tra Stati membri. Alla luce della crisi finanziaria, è evidente che la manipolazione del mercato può comportare danni significativi per la vita di milioni di persone. Lo scandalo del Libor, relativo a un grave caso di manipolazione di un indice di riferimento (benchmark), ha dimostrato che problemi e carenze importanti si ripercuotono seriamente sulla fiducia nei mercati e possono determinare perdite consistenti per gli investitori, nonché distorsioni dell’economia reale. L’assenza di un regime comune di sanzioni penali nell’Unione offre l’opportunità agli autori di abusi di mercato di approfittare dei regimi meno rigorosi in alcuni Stati membri. L’irrogazione di sanzioni penali per gli abusi di mercato avrà un effetto dissuasivo maggiore sui potenziali contravventori.

    (8)

    L’introduzione, da parte di tutti gli Stati membri, di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abusi di mercato è pertanto essenziale per garantire l’attuazione efficace della politica dell’Unione in materia.

    (9)

    Per armonizzare l’ambito di applicazione della presente direttiva con quello del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e le negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari; operazioni, ordini o condotte nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico; attività relative alle quote di emissioni intraprese nell’ambito della politica climatica dell’Unione; e attività intraprese nell’ambito della politica agricola comune e della politica comune della pesca dell’Unione.

    (10)

    Agli Stati membri dovrebbe essere imposto di considerare come reati almeno i casi gravi di abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, quando sono commessi dolosamente.

    (11)

    Ai fini della presente direttiva, l’abuso di informazioni privilegiate e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate dovrebbero essere considerati gravi in casi come quelli in cui è di livello elevato l’impatto sull’integrità del mercato, il profitto effettivo o potenziale ritratto ovvero la perdita evitata, la misura del danno cagionato al mercato ovvero il valore complessivo degli strumenti finanziari negoziati. Altre circostanze di cui si potrebbe tenere conto sono, per esempio, quelle in cui un reato sia stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale o in cui la persona abbia già commesso in passato reati di questo genere.

    (12)

    Ai fini della presente direttiva, la manipolazione del mercato dovrebbe essere considerata grave in casi come quelli in cui è di livello elevato l’impatto sull’integrità del mercato, il profitto effettivo o potenziale ritratto ovvero la perdita evitata, la misura del danno cagionato al mercato, dell’alterazione del valore dello strumento finanziario o del contratto a pronti su merci ovvero l’ammontare dei fondi utilizzati in origine oppure quando la manipolazione è commessa da soggetti impiegati o che lavorano all’interno del settore finanziario ovvero presso un’autorità di vigilanza o di regolamentazione.

    (13)

    Poiché il tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato ha ripercussioni negative sui mercati finanziari e sulla fiducia degli investitori in tali mercati, è opportuno che anche tali condotte siano punibili come reati.

    (14)

    La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi ordinamenti nazionali, sanzioni penali per l’abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione di mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe creare obblighi concernenti l’applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altra misura repressiva in relazione a casi concreti.

    (15)

    La presente direttiva dovrebbe inoltre richiedere che gli Stati membri prevedano che anche l’induzione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati possano essere punibili.

    (16)

    Affinché le sanzioni previste per i reati di cui alla presente direttiva siano effettive e dissuasive, è opportuno che la presente direttiva preveda un livello minimo per la pena detentiva massima.

    (17)

    La presente direttiva dovrebbe essere applicata tenendo conto del quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative misure applicative.

    (18)

    Per garantire l’attuazione efficace della politica europea intesa ad assicurare l’integrità dei mercati finanziari stabilita nel regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno che gli Stati membri estendano alle persone giuridiche la responsabilità in relazione ai reati previsti nella presente direttiva attraverso l’irrogazione di sanzioni penali o non penali o altre misure che siano effettive, proporzionate e dissuasive, ad esempio quelle previste nel regolamento (UE) n. 596/2014. Tali sanzioni o altre misure possono comprendere la pubblicazione di una decisione finale su una sanzione che includa l’identità della persona giuridica responsabile, tenendo conto dei diritti fondamentali, del principio di proporzionalità e dei rischi per la stabilità dei mercati finanziari e per le indagini in corso. È opportuno che gli Stati membri, se del caso e qualora il diritto nazionale preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche, estendano tale responsabilità penale, conformemente al diritto nazionale, ai reati previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di pubblicare decisioni finali in materia di responsabilità o sanzioni.

    (19)

    Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le autorità preposte all’applicazione della legge, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti preposte alle indagini o al perseguimento dei reati previsti dalla presente direttiva dispongano della capacità di ricorrere a strumenti investigativi efficaci. Tenuto conto, tra l’altro, del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d’indagine.

    (20)

    Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato.

    (21)

    Gli Stati membri possono, ad esempio, stabilire che la manipolazione del mercato commessa con grave colpa o negligenza costituisca reato.

    (22)

    Gli obblighi previsti nella presente direttiva di prevedere negli ordinamenti nazionali pene per le persone fisiche e sanzioni per le persone giuridiche non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di contemplare in tali ordinamenti nazionali sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni previste nel regolamento (UE) n. 596/2014, salvo che gli Stati membri non abbiano deciso, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014, di prevedere per tali violazioni unicamente sanzioni penali nel loro ordinamento nazionale.

    (23)

    L’ambito di applicazione della presente direttiva è determinato in modo tale da integrare e garantire l’effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014. Mentre le condotte illecite commesse con dolo dovrebbero essere punite conformemente alla presente direttiva, almeno nei casi gravi, le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 non richiedono che sia comprovato il dolo o che gli illeciti siano qualificati come gravi. Nell’applicare la normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi dalla presente direttiva e di sanzioni amministrative ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non violi il principio del ne bis in idem.

    (24)

    Fatte salve le norme generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione ed esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso, l’irrogazione delle sanzioni penali dovrebbe essere proporzionata, tenendo conto dei profitti ritratti o delle perdite evitate dalle persone giudicate responsabili, nonché del danno cagionato dal reato a terzi e, ove possibile, di quello cagionato al funzionamento dei mercati o all’economia in generale.

    (25)

    Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire all’interno dell’Unione l’esistenza di sanzioni penali almeno per le condotte più gravi di abuso di mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (26)

    L’aumento delle attività transfrontaliere richiede una cooperazione efficiente ed efficace tra le autorità nazionali competenti per le indagini e il perseguimento dei reati di abuso di mercato. L’organizzazione e le competenze delle autorità nazionali nei diversi Stati membri non dovrebbero costituire un ostacolo per la loro cooperazione.

    (27)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), quali riconosciuti nel TUE. In particolare, dovrebbe essere applicata con il dovuto rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), della libertà di espressione e di informazione (articolo 11), della libertà d’impresa (articolo 16), del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa (articolo 48), dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e del diritto di non essere giudicato o punito due volte in procedimenti penali e per lo stesso reato (articolo 50).

    (28)

    Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali degli indagati o imputati in procedimenti penali. Gli obblighi gravanti su di loro ai sensi della presente direttiva lasciano impregiudicati gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. La presente direttiva non è in alcun modo intesa a limitare la libertà di stampa o la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell’Unione e negli Stati membri, in particolare dall’articolo 11 della Carta e da altre disposizioni pertinenti. Ciò dovrebbe essere messo in rilievo, in particolare, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni su tale comunicazione contenute nella presente direttiva.

    (29)

    Fatto salvo l’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (30)

    A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che intende partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

    (31)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (32)

    Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 10 febbraio 2012 (6),

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili all’abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l’integrità dei mercati finanziari all’interno dell’Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati.

    2.   La presente direttiva si applica:

    a)

    agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;

    b)

    agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF;

    c)

    agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);

    d)

    agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

    La presente direttiva si applica anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative ad aste o a piattaforme d’asta autorizzate come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (7). Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

    3.   La presente direttiva non si applica:

    a)

    alle negoziazioni di azioni proprie nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014;

    b)

    alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n 596/2014 per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento;

    c)

    alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, alle attività nell’ambito della politica climatica dell’Unione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento o alle attività nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.

    4.   L’articolo 5 si applica anche:

    a)

    ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, quando l’operazione, l’ordine di compravendita o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

    b)

    ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, se l’operazione, l’ordine di compravendita, l’offerta o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

    c)

    a condotte attinenti a indici di riferimento (benchmark).

    5.   La presente direttiva si applica a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 4, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione (trading venue).

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    1)   «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

    2)   «contratto a pronti su merci»: un contratto a pronti su merci quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

    3)   «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

    4)   «informazione privilegiata»: l’informazione contemplata dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

    5)   «quota di emissione»: la quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;

    6)   «indice di riferimento (benchmark)»: l’indice di riferimento (benchmark) quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

    7)   «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa dall’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

    8)   «stabilizzazione»: la stabilizzazione quale definita nell’articolo 3, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

    9)   «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

    10)   «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: il sistema multilaterale di negoziazione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

    11)   «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: il sistema organizzato di negoziazione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

    12)   «sede di negoziazione (trading venue)»: la sede di negoziazione (trading venue) quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

    13)   «prodotto energetico all’ingrosso»: il prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

    14)   «emittente»: l’emittente quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

    Articolo 3

    Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.

    2.   Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

    3.   Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:

    a)

    in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

    b)

    in ragione della sua partecipazione al capitale dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

    c)

    in quanto avente accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure

    d)

    in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.

    Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

    4.   È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

    5.   In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

    6.   Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:

    a)

    raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure

    b)

    raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.

    7.   L’utilizzo della raccomandazione o dell’induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l’induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.

    8.   Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.

    Articolo 4

    Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

    2.   Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.

    3.   Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

    4.   Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell’abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l’induzione si basano su informazioni privilegiate.

    5.   Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l’esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.

    Articolo 5

    Manipolazione del mercato

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la manipolazione del mercato di cui al paragrafo 2 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

    2.   Ai fini della presente direttiva, costituiscono manipolazione del mercato le seguenti condotte:

    a)

    conclusione di un’operazione, immissione di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che;

    i)

    fornisce segnali falsi o fuorvianti relativi all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; o

    ii)

    fissa il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale;

    salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l’operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;

    b)

    conclusione di un’operazione, immissione di un ordine di compravendita o il compimento di qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l’uso di artifizi o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato;

    c)

    divulgazione di informazioni, attraverso i media, incluso Internet, o con qualsiasi altro mezzo, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri; o

    d)

    trasmissione di informazioni false o fuorvianti, o comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento (benchmark).

    Articolo 6

    Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all’articolo 5 sia punibile come reato.

    3.   Si applica mutatis mutandis l’articolo 3, paragrafo 8.

    Articolo 7

    Sanzioni penali per le persone fisiche

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all’articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

    Articolo 8

    Responsabilità delle persone giuridiche

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all’interno della persona giuridica, in virtù:

    a)

    del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

    b)

    del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

    c)

    dell’esercizio del controllo all’interno della persona giuridica.

    2.   Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

    3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.

    Articolo 9

    Sanzioni per le persone giuridiche

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell’articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:

    a)

    l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

    b)

    l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività d’impresa;

    c)

    l’assoggettamento a controllo giudiziario;

    d)

    provvedimenti giudiziari di liquidazione;

    e)

    la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

    Articolo 10

    Competenza giurisdizionale

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 6 commesso:

    a)

    in tutto o in parte nel loro territorio; oppure

    b)

    da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l’atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.

    2.   Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 anche quando siano commessi al di fuori del suo territorio e nella ipotesi in cui:

    a)

    l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

    b)

    il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

    Articolo 11

    Formazione

    Fatta salva l’indipendenza dell’autorità giudiziaria e le differenze nella sua organizzazione all’interno dell’Unione, gli Stati membri impongono ai soggetti responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini di provvedere a una formazione adeguata riguardo agli obiettivi della presente direttiva.

    Articolo 12

    Relazione

    Entro il 4 luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di modificarla, anche con riguardo all’interpretazione dei casi gravi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, al livello delle sanzioni introdotte dagli Stati membri e alla effettiva misura in cui gli elementi opzionali di cui alla presente direttiva sono stati adottati.

    La relazione della Commissione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

    Articolo 13

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 luglio 2016 con riserva dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n 596/2014.

    Le disposizioni adottate dagli Stato membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 15

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

    (2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

    (4)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).

    (5)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (abusi di mercato) e che modifica la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (6)  GU C 177 del 20.6.2012, pag. 1.

    (7)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

    (8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa a mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2011/61/UE e la direttiva 2002/92/CE (cfr. pagina 349 della presente Gazzetta ufficiale).

    (9)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).


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