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Document 32014L0038
Commission Directive 2014/38/EU of 10 March 2014 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council as far as noise pollution is concerned Text with EEA relevance
Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 , che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 , che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 70 del 11.3.2014, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/20 |
DIRETTIVA 2014/38/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2014
che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno evitare disposizioni nazionali più rigorose sulla rumorosità del materiale rotabile nuovo e ristrutturato, in quanto ciò influenzerebbe negativamente l’interoperabilità del sistema ferroviario. Pertanto le decisioni 2008/232/CE (2) e 2011/229/UE (3) della Commissione, adottate ai sensi della direttiva 2008/57/CE, fissano i livelli massimi di rumore per il nuovo materiale rotabile ad alta velocità e convenzionale. |
(2) |
Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE stabilisce che l’esercizio del sistema ferroviario deve rispettare la normativa esistente in materia di inquinamento acustico. Questo requisito essenziale è necessario per specificare i parametri di base del rumore come indicato ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell’allegato della decisione 2011/229/UE e ai punti 4.2.6.5.2, 4.2.6.5.3, 4.2.6.5.4 e 4.2.7.6 dell’allegato della decisione 2008/232/CE. |
(3) |
Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE si riferisce a normative esistenti che non sono specificate ulteriormente. Pertanto, al fine di evitare ambiguità e fissare l’obiettivo generale previsto da questa direttiva in riferimento al rumore, è necessario modificare il suddetto punto. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE è sostituito dal seguente:
«1.4.4. |
La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso:
|
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non è istituito un sistema ferroviario nei loro rispettivi territori.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione 2008/232/CE, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132).
(3) Decisione della Commissione 2011/229/UE, del 4 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 99 del 13.4.2011, pag. 1).