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Document 32014D0930

2014/930/UE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2014 , che determina la composizione del Comitato delle regioni

GU L 365 del 19.12.2014, p. 143–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/930/oj

19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/143


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2014

che determina la composizione del Comitato delle regioni

(2014/930/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 300 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle regioni.

(2)

L'articolo 305 TFUE prevede che il Consiglio determini la composizione del Comitato delle regioni. Il numero dei membri non deve essere superiore a 350.

(3)

Il 6 ottobre 2010, il Comitato delle regioni ha adottato un documento dal titolo «Raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio sulla futura composizione del Comitato delle regioni» (1).

(4)

L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

(5)

La presente decisione ha carattere transitorio in quanto adottata per affrontare una questione giuridica specifica, cioè la discrepanza tra il numero totale di membri del Comitato delle regioni risultante dalle diverse conferenze intergovernative e il numero massimo di membri stabilito dall'articolo 305 TFUE.

(6)

La presente decisione è adottata nel contesto delle circostanze specifiche inerenti al Comitato delle regioni e non costituisce un precedente per la composizione delle istituzioni.

(7)

La presente decisione è riveduta dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in tempo utile per il mandato del Comitato che inizia nel 2020 o, in ogni caso, in vista del prossimo allargamento.

(8)

Il riesame è basato sul risultato dell'attuale decisione, ovvero rispettando il numero dei seggi ivi stabiliti per gli Stati membri interessati dal presente cambiamento. A seguito del suddetto riesame, l'ulteriore diminuzione dei seggi non sarà applicabile agli Stati membri interessati dall'attuale decisione.

(9)

Per consentire che il Comitato delle regioni sia composto conformemente all'articolo 24 dell'atto di adesione della Croazia fino alla fine del mandato degli attuali membri, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere rinviata fino a tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I membri del Comitato delle regioni sono distribuiti come segue:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

6

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

5

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

5

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  CdR 137/2010 fin (https://dm.cor.europa.eu/corDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx).


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