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Document 32014D0926

    2014/926/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014 , che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l'anno 2014

    GU L 363 del 18.12.2014, p. 181–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/926/oj

    18.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 363/181


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2014

    che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l'anno 2014

    (2014/926/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che si applica a titolo provvisorio tra le parti a decorrere dal 1o agosto 2013 per quanto riguarda la Colombia e dal 1o marzo 2013 per quanto riguarda il Perù.

    (2)

    In virtù del suddetto meccanismo e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato uno specifico volume limite per le importazioni di banane fresche (voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea) dalla Colombia o dal Perù, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane dalla Colombia o dal Perù oppure può decidere che tale sospensione non è appropriata.

    (3)

    La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (4)

    Nel novembre 2014 è emerso che le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Perù avevano superato la soglia stabilita dal suddetto accordo commerciale.

    (5)

    In tale contesto, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha esaminato l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione europea, prendendo in considerazione, fra l'altro, l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti nonché la stabilità complessiva del mercato dell'Unione.

    (6)

    Le importazioni di banane fresche dal Perù hanno rappresentato solo l'1,9 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2014 (dati Eurostat).

    (7)

    Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi esportatori tradizionali, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, nel corso degli ultimi tre anni, hanno seguito le stesse tendenze e presentato gli stessi valori unitari.

    (8)

    Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nell'ottobre 2014 (0,98 EUR/kg) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi dei mesi precedenti.

    (9)

    Non vi è inoltre alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù abbiano superato lo specifico volume limite annuale delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.

    (10)

    Infine, non vi è alcuna minaccia di grave deterioramento né alcun grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

    (11)

    Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non sarebbe appropriata. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le importazioni di banane dal Perù,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù che rientrano nella voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata nel corso dell'anno 2014.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.


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