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Document 32014D0901

    Decisione 2014/901/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    GU L 358 del 13.12.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/901/oj

    13.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 358/28


    DECISIONE 2014/901/PESC DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2014

    che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

    (2)

    Il 20 ottobre 2014 il Consiglio ha convenuto di imporre un divieto di esportazione in Siria di carboturbo e relativi additivi, dal momento che sono utilizzati dalla forza aerea del regime di Assad per compiere attacchi aerei indiscriminati contro la popolazione civile.

    (3)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali misure.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 2013/255/PESC è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 7 bis

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e additivi specificatamente formulati per carboturbo da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

    2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l'assicurazione, la riassicurazione o servizi d'intermediazione, nell'ambito della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione di carboturbo e relativi additivi di cui al paragrafo 1.

    3.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e relativi additivi o la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazione, riassicurazione o servizi di intermediazione, necessario per l'utilizzo da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto, a scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno della Siria.

    4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al carboturbo e relativi additivi utilizzati esclusivamente da aerei civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati.

    5.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GIANNINI


    (1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


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