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Document 32014D0857

    2014/857/UE: Decisione del Consiglio, del 1 °dicembre 2014 , relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE

    GU L 345 del 1.12.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/857/oj

    1.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 345/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 1o dicembre 2014

    relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE

    (2014/857/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie («protocollo n. 36»), allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

    visto il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea («il protocollo Schengen»), allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4,

    vista la notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36, da parte del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito»), con lettera al presidente del Consiglio del 24 luglio 2013,

    vista la notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, da parte del governo del Regno Unito, con lettera al presidente del Consiglio e al presidente della Commissione, che ha effetto il 1o dicembre 2014, che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cinque anni successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, di notificare al Consiglio che, riguardo agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 36.

    (2)

    Con lettera al presidente del Consiglio in data 24 luglio 2013, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando al Consiglio di non accettare le suddette attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, con la conseguenza che i pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cesserebbero di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014.

    (3)

    L'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito di notificare al Consiglio che desidera partecipare ai suddetti atti, ivi compresi gli atti che fanno parte dell'acquis di Schengen, nel qual caso dovrebbero applicarsi le disposizioni pertinenti del protocollo Schengen.

    (4)

    Con lettera al presidente del Consiglio e al presidente della Commissione, che ha effetto il 1o dicembre 2014, il Regno Unito si è avvalso di tale possibilità, notificando al Consiglio che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale a cui già partecipava ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1), della decisione 2004/926/CE del Consiglio (2) e dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo Schengen.

    (5)

    È pertanto necessario individuare gli atti e le disposizioni nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che fanno parte dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito continuerà a partecipare in seguito alla suddetta notifica in tal senso e modificare pertanto la decisione 2000/365/CE e la decisione 2004/926/CE.

    (6)

    La decisione 2000/365/CE e la decisione 2004/926/CE, modificate, continueranno quindi ad applicarsi, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito era stato autorizzato a partecipare e che non sono atti e disposizioni nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 36.

    (7)

    Analogamente, il Regno Unito continuerà a partecipare agli atti e alle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui era stato autorizzato a partecipare i quali, sebbene siano atti e disposizioni nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sono stati modificati da un atto, applicabile al Regno Unito, adottato dopo tale entrata in vigore e che rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo n. 36. È il caso della decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 sul meccanismo di valutazione Schengen (3), modificata dal regolamento (UE) 1053/2013 del Consiglio (4) e degli articoli da 48 a 53 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, così come della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (5) e del relativo protocollo (6), modificati dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). È il caso anche dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), modificato dal protocollo relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo (9) («accordo del 2008 relativo all'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen»).

    (8)

    Come ricordato nella decisione 2000/365/CE, il Regno Unito ha una posizione speciale sulle materie oggetto del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quale espressa nel protocollo Schengen, nonché nel protocollo n. 20 sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del TFUE al Regno Unito e all'Irlanda («protocollo n. 20») e nel protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia («protocollo n. 21»), allegati al trattato sull'Unione europea e al TFUE. In considerazione di tale posizione speciale, il protocollo Schengen prevede la possibilità per il Regno Unito di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

    (9)

    Conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, la partecipazione del Regno Unito ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, come stabilito nella presente decisione, ristabilisce la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis di Schengen dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

    (10)

    Come ricordato nella decisione 2000/365/CE, l'acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente e applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni.

    (11)

    Dovrebbe essere attribuita al Consiglio la competenza di esecuzione di adottare le decisioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2000/365/CE, secondo cui l'acquis sarà applicato alle Isole Normanne e all'isola di Man e secondo cui il pertinente acquis relativo al sistema d'informazione Schengen avrà effetto per il Regno Unito. Ciò in considerazione del ruolo specifico conferito al Consiglio dal protocollo di Schengen per quanto concerne l'ammissione, decisa all'unanimità, di nuovi partecipanti all'acquis di Schengen, ma anche in considerazione dell'alto livello di fiducia reciproca fra gli Stati membri richiesto allorché si valuta che i presupposti per l'attuazione delle disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen siano stati riuniti e allorché si prendono le susseguenti decisioni con le quali tali disposizioni saranno attuate nel Regno Unito. Il Consiglio dovrebbe deliberare con voto unanime dei membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito.

    (12)

    Conformemente all'articolo 2 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e dal Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati (10), il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11) è stato consultato a norma dell'articolo 4 di detto accordo in merito alla preparazione della presente decisione.

    (13)

    A norma dell'articolo 5 dell'accordo del 2008 relativo all'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 3 dello stesso, è stato informato circa la preparazione della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o dicembre 2014, il Regno Unito continua a partecipare alle disposizioni dell'acquis di Schengen come previsto dalla presente decisione, anche conformemente alla decisione 2000/365/CE e alla decisione 2004/926/CE, modificate dalla presente decisione.

    Il presente articolo lascia impregiudicati gli atti e le disposizioni dell'acquis di Schengen adottati dal 1o dicembre 2009 che sono vincolanti per il Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo Schengen e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE.

    Articolo 2

    La decisione 2000/365/CE è così modificata:

    1)

    l'articolo 1 è modificato come segue:

    a)

    la lettera a) è così modificata:

    i)

    al punto i):

    il riferimento all'articolo «27» è sostituito da «27, paragrafo 1»;

    i termini «fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera c)» sono sostituiti da «fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4»;

    ii)

    i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

    «ii)

    le seguenti disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen:

    decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (12);

    decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (terzo pilastro) (13);

    ;

    b)

    alla lettera b), i punti da i) a v) sono soppressi e i punti vi), vii) e viii) sono sostituiti dai seguenti:

    «i)

    accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6;

    ii)

    accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

    iii)

    accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;»

    ;

    c)

    alla lettera c), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

    «SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

    SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti britannici alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio.»

    ;

    d)

    la lettera d) è soppressa;

    2)

    gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi;

    3)

    l'articolo 5 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, nella seconda frase, i termini «… adotta una decisione su tale richiesta.» sono sostituiti dai seguenti: «… adotta una decisione di esecuzione su tale richiesta.»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    alla lettera a):

    il riferimento all'articolo «27» è sostituito da «27, paragrafo 1»;

    i termini «ad eccezione del paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 47» sono sostituiti da «ad eccezione dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4»;

    ii)

    alla lettera b), i punti da i) a v) sono soppressi e i punti vi), vii) e viii) sono sostituiti dai seguenti:

    «i)

    l'accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6;

    ii)

    l'accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

    iii)

    accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;»

    ;

    iii)

    alla lettera c), l'elenco degli atti è sostituito dal seguente:

    «SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope).»

    ;

    iv)

    la lettera d) è soppressa;

    4)

    l'articolo 6 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

    «1.   Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), nonché le altre disposizioni pertinenti relative al sistema d'informazione Schengen, adottate dopo il 1o dicembre 2009 ma non ancora messe in applicazione, hanno effetto, per decisione di esecuzione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri e altri Stati nei cui confronti tali disposizioni hanno già effetto, quando saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione.»

    ;

    b)

    i paragrafi 3, 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi 2, 3 e 4;

    c)

    al paragrafo 4, rinumerato paragrafo 3, i termini «Qualsiasi decisione a norma dei paragrafi 1, 2 e 3» sono sostituiti da «Qualsiasi decisione di esecuzione a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

    5)

    all'articolo 7 è soppresso il paragrafo 1 e il paragrafo 2 diventa un paragrafo unico.

    Articolo 3

    La decisione 2004/926/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «A decorrere dal 1o dicembre 2014, il Regno Unito continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), e lettere b) e c), e l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE, modificata dalla decisione 2014/857/UE del Consiglio (14) nonché le disposizioni degli atti elencati negli allegati I e II della presente decisione, modificata dalla decisione 2014/857/UE.

    ;

    2)

    nell'allegato I:

    a)

    il punto 4 è soppresso;

    b)

    sono aggiunti i seguenti punti:

    «8.

    Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

    9.

    Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

    10.

    Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).»

    .

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2014.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

    (2)  Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

    (3)  Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

    (5)  Convenzione, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

    (6)  Protocollo, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2).

    (7)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

    (8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (9)  Protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3).

    (10)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

    (11)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (12)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

    (13)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29

    (14)  Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).»


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