This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0808
2014/808/EU: Commission Implementing Decision of 17 November 2014 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in the Netherlands (notified under document C(2014) 8752) Text with EEA relevance
2014/808/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 novembre 2014 , relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2014) 8752] Testo rilevante ai fini del SEE
2014/808/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 novembre 2014 , relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2014) 8752] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 332 del 19.11.2014, p. 44–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2014; abrogato da 32014D0833
19.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2014
relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi
[notificata con il numero C(2014) 8752]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/808/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
(5) |
I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda, situata nel loro territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza. A scopo precauzionale, nonché per valutare la situazione e ridurre al minimo i rischi di una possibile ulteriore diffusione a partire dal focolaio confermato, le autorità dei Paesi Bassi hanno vietato i movimenti di pollame vivo e di taluni prodotti a base di pollame sull'intero territorio. |
(6) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio. |
(7) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi vengano rapidamente definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato. |
(8) |
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
(9) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 22 dicembre 2014.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
||||||||||||||||||||||||||||||
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Area comprendente |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
PARTE B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Area comprendente: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|