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Document 32014D0659

    Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell' 8 settembre 2014 , che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    GU L 271 del 12.9.2014, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/659/oj

    12.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/54


    DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO

    dell'8 settembre 2014

    che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

    (2)

    Il 30 agosto 2014 il Consiglio europeo ha condannato i crescenti afflussi di combattenti e armi dal territorio della Federazione russa all'Ucraina orientale e l'aggressione delle forze armate russe sul suolo ucraino.

    (3)

    Il Consiglio europeo ha chiesto di avviare lavori preparatori sulle proposte da intraprendere così da rendere possibile l'adozione di importanti ulteriori provvedimenti alla luce dell'evoluzione della situazione sul campo.

    (4)

    In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene appropriato adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

    (5)

    In tale contesto, è appropriato estendere il divieto in relazione a determinati strumenti finanziari. Dovrebbero essere imposte restrizioni aggiuntive per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali in relazione a enti finanziari russi di proprietà dello Stato, ad alcune entità russe nel settore della difesa ed ad alcune entità russe la cui attività principale consiste nella vendita o nel trasporto di petrolio. Tali divieti non riguardano i servizi finanziari non menzionati all'articolo 1. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre 2014.

    (6)

    È inoltre opportuno vietare la vendita, la fornitura o il trasferimento di beni a duplice uso a determinate persone, entità o organismi in Russia.

    (7)

    Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi necessari per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto.

    (8)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014 o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

    a)

    maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencati nell'allegato I;

    b)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità elencata nell'allegato I; oppure

    c)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato I,

    sono vietati.

    2.   L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

    a)

    entità con sede in Russia prevalentemente impegnate e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, di cui all'allegato II, fatta eccezione per le entità attive nei settori spaziale e dell'energia nucleare civile;

    b)

    entità con sede in Russia che sono a controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % che hanno attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e le cui entrate stimate provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi al 12 settembre 2014, di cui all'allegato III;

    c)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità di cui alle lettere a) e b); oppure

    d)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera c) o elencata nell'allegato II o III,

    sono vietati.

    3.   È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 2 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni successivamente al 12 settembre 2014, fatta eccezione per i prestiti o i crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti a importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari fra l'Unione e la Russia non soggette a divieti, o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato I.»

    ;

    2)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 3 bis

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di prodotti e tecnologie a duplice uso, come inclusi all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, a qualsiasi persona, entità o organismo in Russia, come elencati all'allegato IV della presente decisione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti e tecnologie a duplice uso originari o meno di tale territorio.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia, come elencati all'allegato IV.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la fornitura dell'assistenza necessaria alla manutenzione e alla sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.

    4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.»

    ;

    3)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    1.   È vietata la fornitura diretta o indiretta, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi associati necessari per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto in Russia.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione di contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere un impatto grave e rilevante sulla salute e la sicurezza umana o sull'ambiente.»

    4.

    all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) o c) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) o d), o elencate nell'allegato I, II, III o IV.»

    ;

    5.

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli da 1 a 4 bis, tra cui agendo come un sostituto per le entità di cui all'articolo 1.»

    .

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  Decisione 2014/512/PESC, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


    ALLEGATO

    1.

    L'allegato della decisione 2014/512/PESC è rinominato allegato I;

    2.

    Sono aggiunti i seguenti allegati:

    «

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

     

    OPK OBORONPROM

     

    UNITED AIRCRAFT CORPORATION

     

    URALVAGONZAVOD

    ALLEGATO III

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b)

     

    ROSNEFT

     

    TRANSNEFT

     

    GAZPROM NEFT

    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 bis

     

    JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari)

     

    OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari)

     

    OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)

     

    JSC Kalashnikov (armi leggere)

     

    JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi)

     

    PK Technologii Maschinostrojenija (munizioni)

     

    OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro)

     

    OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca)

     

    OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e di munizioni)

    ».

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