EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0496

Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014 , sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC

GU L 219 del 25.7.2014, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021D0698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/496/oj

25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/53


DECISIONE 2014/496/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2014

sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto, in particolare, della sua dimensione strategica, della sua copertura regionale e globale e del suo uso multiplo, il sistema globale di navigazione via satellite europeo («GNSS») costituisce un'infrastruttura sensibile, il cui dispiegamento e il cui utilizzo possono incidere sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2)

Quando la situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione e quando il funzionamento del GNSS potrebbe incidere sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, o in caso di minaccia per il funzionamento del sistema, il Consiglio dovrebbe decidere le misure che è necessario adottare.

(3)

Per tale motivo, il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/552/PESC (1).

(4)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i compiti e le responsabilità precedentemente a carico del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante dovrebbero essere ora assolti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

(5)

I progressi nello sviluppo, l'inizio del dispiegamento e il prossimo avvio dell'utilizzo del sistema creato nell'ambito del programma Galileo richiedono un adeguamento della procedura prevista nell'azione comune 2004/552/PESC.

(6)

Le informazioni e le conoscenze intese a determinare se un fatto collegato al sistema costituisca una minaccia per l'Unione, gli Stati membri o il GNSS in quanto tale, dovrebbero essere fornite al Consiglio e all'AR dall'Agenzia del sistema globale di navigazione via satellite europeo («GSA»), dagli Stati membri e dalla Commissione. Inoltre, tali informazioni possono anche essere fornite da paesi terzi.

(7)

I rispettivi ruoli del Consiglio, dell'AR, della GSA come operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo («GSMC») e degli Stati membri dovrebbero essere chiariti nell'ambito della catena di responsabilità operative che devono essere istituite per reagire a una minaccia all'Unione, agli Stati membri o al GNSS.

(8)

A tale proposito, i riferimenti di base alle minacce sono contenuti nella dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema che contiene le principali minacce di carattere generale che devono essere trattate dal GNSS nel suo complesso, e nel piano di sicurezza del sistema che comprende il registro dei rischi per la sicurezza istituito nel processo di accreditamento di sicurezza. Questi risultati serviranno come riferimenti per individuare le minacce che devono essere specificamente affrontate dalla presente decisione e per completare le procedure operative per l'attuazione della presente decisione.

(9)

In casi urgenti può rendersi necessario adottare decisioni entro pochissime ore dalla ricezione delle informazioni relative alla minaccia.

(10)

Nel caso in cui le circostanze non consentano al Consiglio di adottare una decisione intesa a evitare una minaccia o ad attenuare i gravi danni agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l'AR dovrebbe essere autorizzato ad adottare le misure provvisorie necessarie.

(11)

Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) hanno modificato la governanza dei GNSS europei. In particolare, l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede che la GSA debba garantire il funzionamento del GSMC.

(12)

Il regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) assegna al direttore esecutivo della GSA la responsabilità di provvedere affinché la GSA, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC, sostituita dalla presente decisione. Inoltre, la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) definisce le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, le agenzie dell'Unione, gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato («PRS») offerto dal sistema globale di navigazione via satellite istituito dal programma Galileo. In particolare, l'articolo 6 della decisione 1104/2011/UE definisce il GSMC come interfaccia operativa tra le autorità competenti del PRS, il Consiglio e l'AR e i centri di controllo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le competenze esercitate dal Consiglio e dall'AR per evitare una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo, in particolare in conseguenza di una situazione internazionale che rende necessaria un'azione da parte dell'Unione o in caso di minaccia per il funzionamento del sistema stesso o dei suoi servizi.

Articolo 2

Qualora si profili una siffatta minaccia, gli Stati membri, la Commissione o la GSA, a seconda dei casi, informano immediatamente il Consiglio e l'AR di tutti gli elementi a loro disposizione che essi ritengano pertinenti.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'AR, decide sulle istruzioni alla GSA.

2.   La GSA e la Commissione forniscono consulenza al Consiglio circa la probabile incidenza di ordine generale sul GNSS delle istruzioni che intende impartire.

3.   Il comitato politico e di sicurezza («CPS») fornisce, se del caso, un parere al Consiglio sulle istruzioni proposte.

Articolo 4

1.   Qualora l'urgenza della situazione richieda l'adozione di un'azione immediata prima che il Consiglio abbia preso una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, l'AR è autorizzato a impartire alla GSA le istruzioni provvisorie necessarie. L'AR può incaricare il segretario generale esecutivo o uno dei vice segretari generali del Servizio europeo per l'azione esterna di impartire tali istruzioni alla GSA. L'AR informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi del presente paragrafo.

2.   Il Consiglio conferma, modifica o revoca le istruzioni provvisorie dell'AR il più presto possibile.

3.   L'AR riesamina costantemente le sue istruzioni provvisorie, le modifica come opportuno o le revoca se non è più necessaria un'azione immediata. In ogni caso, le istruzioni provvisorie cessano di produrre effetti quattro settimane dopo essere state impartite, o previa decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2.

Articolo 5

Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, l'AR prepara, con il sostegno di esperti degli Stati membri, le necessarie procedure operative per l'attuazione pratica delle disposizioni di cui alla presente decisione e le presenta per approvazione al CPS. Procedure operative complete sono presentate al CPS per approvazione entro un anno dall'adozione della presente decisione. Le procedure operative sono riesaminate e aggiornate da parte del CPS almeno ogni due anni.

Articolo 6

1.   Conformemente a precedenti accordi internazionali conclusi dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri, compresi quelli che danno accesso al PRS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 1104/2011/UE, l'AR ha il potere di concludere accordi amministrativi con Stati terzi riguardanti la cooperazione nell'ambito della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

2.   Se tali accordi richiedono l'accesso a informazioni classificate dell'Unione, il rilascio o lo scambio di informazioni classificate è approvato conformemente alle norme di sicurezza applicabili.

Articolo 7

Il Consiglio riesamina e, se necessario, modifica le regole e le procedure previste dalla presente decisione entro tre anni dalla data della sua adozione, o su richiesta di uno Stato membro, o in seguito a qualsiasi misura adottata a norma dell'articolo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano, se del caso, le misure necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione nei loro rispettivi settori di competenza, ai sensi fra l'altro dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1285/2013. A tal fine, gli Stati membri designano punti di contatto a fini di assistenza nella gestione operativa di una minaccia. Tali punti di contatto possono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 9

L'azione comune 2004/552/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (GU L 246 del 20/07/2004, pag. 30).

(2)  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20/12/2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72).

(5)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).


Top