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Document 32014D0450

    Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC

    GU L 203 del 11.7.2014, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/450/oj

    11.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/106


    DECISIONE 2014/450/PESC DEL CONSIGLIO

    del 10 luglio 2014

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (1), che ha integrato in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio (2) e le misure da attuare ai sensi della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

    (2)

    Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (3), con cui ha imposto misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan.

    (3)

    A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/423/PESC, nella misura in cui riguardano il Sudan, dovrebbero essere separate e integrate in un unico strumento giuridico.

    (4)

    È opportuno pertanto abrogare la decisione 2011/423/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

    2.   È inoltre vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    c)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alle lettere a) o b).

    Articolo 2

    1.   L'articolo 1 non si applica:

    a)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

    b)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sudan, del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU o dell'UA;

    c)

    alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

    d)

    al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

    e)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

    purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

    2.   L'articolo 1 parimenti non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan dal personale dell'ONU, dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

    3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

    Articolo 3

    Conformemente all'UNSCR 1591 (2005), le misure restrittive di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o il diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell'UNSCR 1591 (2005) («comitato delle sanzioni»).

    L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all'articolo 3.

    2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle UNSCR pertinenti per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.

    4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

    Articolo 5

    1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato.

    2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione o a beneficio di tali persone o entità.

    3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

    a)

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, delle attività finanziarie e delle risorse economiche di altro tipo congelati,

    a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

    e)

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

    4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

    b)

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.

    Articolo 7

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

    2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

    Articolo 8

    1.   L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni.

    2.   L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 9

    Le misure di cui all'articolo 1 sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

    Articolo 10

    La decisione 2011/423/PESC è abrogata.

    Articolo 11

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  Posizione comune del Consiglio 2005/411/PESC, del 30 maggio 2005, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25).

    (2)  Posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55).

    (3)  Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20).

    (4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


    ALLEGATO

    ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

    1.

    Cognome :

    ELHASSAN

    Nome(i) : Gaffar Mohammed

    Pseudonimo : Gaffar Mohmed Elhassan

    Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 24 giugno 1952,

    risiede a: El Waha, Omdurman, Sudan.

    Passaporto/informazioni identificative/status : In pensione dall'esercito sudanese.

    N. di carta di identificazione di ex militare: 4302.

    Designazione/giustificazione : Maggiore generale e comandante per la regione militare occidentale delle forze armate sudanesi (SAF).

    Il gruppo di esperti ha riferito che il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha dichiarato di avere esercitato il comando operativo diretto (essenzialmente comando tattico) di tutti gli elementi delle SAF nel Darfur mentre era al comando della regione militare occidentale. Ha esercitato queste funzioni in qualità di comandante della zona militare occidentale dal novembre 2004 (circa) all'inizio 2006. In base alle informazioni fornite dal gruppo di esperti, Elhassan è responsabile di violazioni del punto 7 dell'UNSCR 1591 (2005) in quanto, in virtù della sua posizione, ha disposto (da Khartoum) e autorizzato (a partire dal 29 marzo 2005) il trasferimento di materiale militare nel Darfur senza la preventiva approvazione del comitato istituito a norma della suddetta risoluzione. Elhassan stesso ha dichiarato al gruppo di esperti che tra il 29 marzo e il dicembre 2005 sono stati introdotti nel Darfur da altre parti del Sudan aeromobili, motori di aeromobili e altro materiale militare. Ad esempio, Elhassan ha informato il gruppo che tra il 18 e il 21 settembre 2005 sono stati trasferiti nel Darfur senza autorizzazione due elicotteri da attacco Mi-24.

    Vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che Elhassan sia stato direttamente responsabile, in qualità di comandante della zona militare occidentale, dell'autorizzazione di attacchi aerei militari nella regione attorno ad Abu Hamra, il 23 e 24 luglio 2005, e nella zona di Jebel Moon del Darfur occidentale, il 19 novembre 2005. In entrambe le operazioni erano coinvolti elicotteri da attacco Mi-24 che, secondo quanto riportato, avrebbero aperto il fuoco in entrambe le occasioni. Il gruppo di esperti ha riferito che Elhassan ha dichiarato di avere egli stesso approvato le richieste di appoggio aereo e di altre operazioni aeree in qualità di comandante della zona militare occidentale. (Cfr. relazione del gruppo di esperti S/2006/65, punti 266-269). Con queste azioni il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha violato le pertinenti disposizioni dell'UNSCR 1591(2005) e risponde quindi ai criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

    Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

    2.

    Cognome :

    ALNSIEM

    Nome(i) : Musa Hilal Abdalla

    Pseudonimi : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

    Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 01/01/1964 o 1959;

    luogo di nascita: Kutum,

    risiede a: Kabkabiya e la città di Kutum, Darfur settentrionale e ha risieduto a Khartoum.

    Passaporto/informazioni identificative/status: : passaporto diplomatico N. D014433,

    rilasciato il 21 febbraio 2013; scade il 21 febbraio 2015.

    Certificato di cittadinanza N.: A0680623.

    Membro dell'Assemblea nazionale del Sudan. Nel 2008 nominato dal presidente del Sudan consulente speciale presso il ministero degli affari federali.

    Designazione/giustificazione : Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale.

    Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

    Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

    3.

    Cognome :

    SHARIF

    Nome(i) : Adam Yacub

    Pseudonimi : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

    Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: intorno al 1976.

    Passaporto/informazioni identificative/status : sarebbe deceduto il 7 giugno 2012.

    Designazione/giustificazione : Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

    I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato, e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

    Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

    4.

    Cognome :

    MAYU

    Nome(i) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

    Pseudonimi : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

    Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 1o gennaio 1967;

    luogo di nascita: regione di Nile, El-Fasher, El-Fasher, Darfur settentrionale;

    cittadinanza: sudanese di nascita;

    risiede a: Tine, sul lato sudanese della frontiera con il Ciad.

    Passaporto/informazioni identificative/status : Numero di identificazione nazionale:192-3238459-9;

    certificato di cittadinanza acquisito alla nascita: N. 302581

    Designazione/giustificazione : Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

    Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato l'UNSCR 1591 (2005) e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

    Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.


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