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Document 32014D0445

Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE

GU L 132 del 3.5.2014, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/oj

3.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


DECISIONE N. 445/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei e assegna all'Unione, tra l'altro, il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. A tale riguardo, se necessario, l'Unione appoggia e integra l'azione degli Stati membri intesa a migliorare la conoscenza e a diffondere la cultura e la storia dei popoli europei.

(2)

La comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, adottata dal Consiglio con sua risoluzione del 16 novembre 2007 (3) e dal Parlamento europeo con sua risoluzione del 10 aprile 2008 (4), stabilisce gli obiettivi per le attività future dell'Unione in ambito culturale. Tali attività devono promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale, la cultura quale catalizzatore della creatività nell'ambito della strategia per la crescita e l'occupazione, nonché la cultura come elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

(3)

La Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali dell'Unesco, entrata in vigore il 18 marzo 2007, e della quale l'Unione è parte, mira a proteggere e promuovere la diversità culturale, stimolare l'interculturalità e promuovere la consapevolezza del valore della diversità culturale ai livelli locale, nazionale e internazionale.

(4)

La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ha istituito un'azione a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019.

(5)

Le valutazioni delle Capitali europee della cultura e la consultazione pubblica sul futuro dell'azione dopo il 2019 hanno dimostrato che la manifestazione è diventata progressivamente una delle iniziative culturali più ambiziose e apprezzate in Europa. È opportuno, pertanto, istituire una nuova azione per coprire gli anni 2020-2033.

(6)

Agli obiettivi iniziali delle Capitali europee della cultura, che erano la valorizzazione della ricchezza e della diversità delle culture europee e delle loro caratteristiche comuni nonché la promozione di una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei, le città cui è stato attribuito il titolo di Capitale europea della cultura («titolo») hanno progressivamente aggiunto una nuova dimensione utilizzando l'effetto incentivante del titolo per stimolare un loro sviluppo più generale conformemente alle loro rispettive strategie e priorità.

(7)

Pertanto, gli obiettivi dell'azione stabiliti dalla presente decisione dovrebbero essere pienamente in linea con quelli del programma Europa creativa, istituito con regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che mira a salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, a promuovere il patrimonio culturale europeo e a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe altresì aiutare nel rafforzare il sentimento di appartenenza a un'area culturale comune e nello stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca.

(8)

Per realizzare tali obiettivi è importante che le città cui è stato attribuito il titolo cerchino di sviluppare legami tra, da una parte, i loro settori culturali e creativi, e, dall'altra, settori come l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, lo sviluppo urbano o il turismo culturale. In particolare l'esperienza passata ha mostrato il potenziale delle Capitali europee della cultura quale catalizzatore per lo sviluppo locale e il turismo culturale come evidenziato nella comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 intitolata «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo», accolta con favore dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2010 e approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 27 settembre 2011 (7).

(9)

È altresì importante che le città cui è stato attribuito il titolo cerchino di promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità e si adoperino al massimo per assicurare il coinvolgimento più ampio possibile di tutte le componenti della società civile nella preparazione ed attuazione del programma culturale, con una particolare attenzione per i giovani e i gruppi emarginati e svantaggiati.

(10)

Le valutazioni e la consultazione pubblica hanno altresì dimostrato in maniera convincente che le Capitali europee della cultura possono offrire notevoli vantaggi se il progetto è attentamente pianificato. Pur restando innanzitutto un'iniziativa culturale, la manifestazione può anche portare importanti ripercussioni positive a livello sociale ed economico, in particolare se inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine per la città interessata, basata sulla cultura.

(11)

L'azione delle Capitali europee della cultura ha anche comportato, tuttavia, notevoli difficoltà. L'organizzazione di un programma culturale della durata di un anno è un compito impegnativo e alcune città cui è stato attribuito il titolo sono riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità offerte dal titolo. È quindi opportuno consolidare tale azione per aiutare tutte le città a sfruttare pienamente il titolo.

(12)

È opportuno che il titolo continui a essere riservato alle città, indipendentemente dalla loro dimensione, ma queste ultime dovrebbero avere, quanto prima, la possibilità di coinvolgere l'area circostante per raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione.

(13)

L'attribuzione del titolo dovrebbe continuare a basarsi su un programma culturale creato appositamente, caratterizzato da una forte dimensione europea. Tale programma culturale dovrebbe rientrare in una strategia a più lungo termine con un impatto sostenibile sullo sviluppo economico, culturale e sociale a livello locale.

(14)

Il processo di selezione in due fasi, realizzato da una giuria di esperti indipendenti sulla base di un elenco cronologico di Stati membri, ha dato prova di equità e trasparenza. Esso ha consentito alle città di migliorare le loro candidature tra la fase di preselezione e quella della selezione grazie ai pareri espressi dagli esperti di tale giuria e ha garantito una ripartizione equa del titolo in tutti gli Stati membri. Inoltre, per salvaguardare la continuità dell'azione delle Capitali europee della cultura ed evitare la perdita di esperienza e conoscenze che si verificherebbe in caso di sostituzione simultanea di tutti gli esperti, la sostituzione degli esperti dovrebbe essere scaglionata.

(15)

La competenza nazionale dovrebbe continuare a essere garantita agli Stati membri, fornendo loro la possibilità di nominare fino a due esperti nella giuria incaricata della procedura di selezione e di monitoraggio.

(16)

È opportuno che i criteri di selezione siano formulati in modo più preciso per orientare meglio le città candidate riguardo agli obiettivi e ai requisiti che devono soddisfare al fine di ottenere il titolo. Tali criteri di selezione dovrebbero, inoltre, essere più semplici da quantificare per aiutare la giuria nella selezione e nel monitoraggio delle città. A tal riguardo è opportuno attribuire un'attenzione particolare ai piani per le attività legate al titolo inseriti in una strategia di politica culturale a lungo termine delle città candidate, che possano produrre un impatto culturale, economico e sociale sostenibile.

(17)

È opportuno che le città candidate esplorino la possibilità, se del caso, di chiedere di utilizzare il sostegno finanziario dei programmi e dei fondi dell'Unione.

(18)

La fase di preparazione che intercorre fra la nomina di una città e l'anno della manifestazione è di importanza fondamentale per il successo dell'azione «Capitali europee della cultura». Le parti coinvolte concordano ampiamente sulla grande utilità per le città interessate delle misure di accompagnamento introdotte dalla decisione n. 1622/2006/CE. È opportuno rafforzare ulteriormente tali misure, in particolare aumentando la frequenza delle riunioni di monitoraggio e delle visite alle città da parte degli esperti della giuria e consolidando ancora di più lo scambio di esperienze tra città cui è stato attribuito il titolo passate, presenti e future, come pure fra città candidate. Le città nominate potrebbero altresì sviluppare ulteriori collegamenti con le altre città detentrici del titolo.

(19)

Il premio Melina Mercouri, istituito con decisione n. 1622/2006/CE, ha acquisito un forte valore simbolico, che va ben oltre la somma effettiva versata dalla Commissione. Per assicurarsi che le città nominate rispettino i propri impegni, le condizioni per il versamento della somma relativa a tale premio in denaro devono tuttavia essere più rigorose e precise.

(20)

È importante che le città interessate pongano in risalto in tutto il materiale di comunicazione che l'azione istituita dalla presente decisione è un'azione dell'Unione.

(21)

Le valutazioni delle precedenti Capitali europee della cultura realizzate dalla Commissione, che si basano sui dati raccolti a livello locale, non sono state in grado di fornire dati primari sull'impatto del titolo. Le città stesse devono pertanto essere i soggetti principali nel processo di valutazione.

(22)

L'esperienza passata ha dimostrato che la partecipazione dei paesi candidati può aiutare ad avvicinarli all'Unione mettendo in evidenza gli aspetti comuni delle culture europee. È quindi opportuno aprire nuovamente l'azione istituita dalla presente decisione alla partecipazione dei paesi candidati e potenziali candidati dopo il 2019.

(23)

Tuttavia, nel periodo coperto dalla presente decisone, segnatamente dal 2020 al 2033, per motivi di equità nei confronti delle città degli Stati membri, le città dei paesi candidati e potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso per l'ottenimento del titolo. Ancora, per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese candidato o potenziale candidato dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta durante tale periodo.

(24)

La decisione n. 2006/1622/CE dovrebbe essere abrogata. Le disposizioni di tale decisione dovrebbero, tuttavia, continuare a essere applicate per tutte le città che sono state già nominate o in procinto di essere nominate per gli anni che vanno fino al 2019.

(25)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, soprattutto data la necessità di criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per la selezione e il monitoraggio, come pure di un forte coordinamento tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituita un'azione dell'Unione dal titolo «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 («azione»).

Articolo 2

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti:

a)

tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a un'area culturale comune;

b)

promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città conformemente alle loro rispettive strategie e priorità.

2.   Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti:

a)

migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale;

b)

ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura;

c)

rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori;

d)

aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.

Articolo 3

Accesso all'azione

1.   La partecipazione al concorso per il titolo è aperta unicamente alle città; esse possono associare i territori circostanti.

2.   Il numero delle città cui è stato attribuito il titolo in un determinato anno («anno del titolo») non può essere superiore a tre.

Ogni anno il titolo è attribuito a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato («calendario») e, negli anni pertinenti, a una città dei paesi candidati e potenziali candidati o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5.

3.   Le città degli Stati membri possono essere nominate per l'attribuzione del titolo per un anno conformemente all'ordine degli Stati membri risultante dal calendario.

4.   Le città dei paesi candidati e potenziali candidati che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare la candidatura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa o a successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato ogni tre anni conformemente al calendario.

Le città dei paesi candidati e potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033.

Ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.

5.   Qualora un paese aderisca all'Unione dopo il 4 maggio 2014 ma prima del 1o gennaio 2027, può ospitare la manifestazione, a norma delle disposizioni e delle procedure applicabili agli Stati membri, sette anni dopo la propria adesione. Il calendario è aggiornato di conseguenza. Qualora un paese aderisca all'Unione il 1o gennaio 2027 o successivamente, non può partecipare alla presente azione in qualità di Stato membro.

Tuttavia, negli anni in cui, a norma del calendario, vi siano già tre città cui è stato attribuito il titolo, alle città dei paesi di cui al primo comma può essere attribuito il titolo solamente nel successivo anno disponibile nel calendario, secondo l'ordine di adesione di tali paesi.

Una città di un paese di cui al primo comma, la quale abbia precedentemente partecipato a un concorso per paesi candidati e potenziali candidati, non può partecipare a nessun successivo concorso per gli Stati membri. Qualora una città di un paese aderente sia stata nominata per detenere il titolo nel periodo dal 2020 al 2033 in conformità del paragrafo 4, tale paese non potrà, dopo la sua adesione, organizzare un concorso in qualità di Stato membro durante tale periodo.

Qualora più di un paese aderisca all'Unione alla stessa data e non si riesca a giungere a un accordo circa l'ordine di partecipazione all'azione tra questi paesi, il Consiglio procede a un sorteggio.

Articolo 4

Candidatura

1.   La Commissione predispone un formulario comune di candidatura che riflette i criteri di cui all'articolo 5 e che è utilizzato da tutte le città candidate.

Qualora una città candidata associ il territorio circostante, la candidatura viene presentata con il nome di tale città.

2.   Ogni candidatura deve basarsi su un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea.

Il presente programma culturale copre l'anno della manifestazione ed è specificamente ideato per il titolo, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Criteri

I criteri per la valutazione delle candidature («criteri») sono suddivisi nelle categorie «contributo alla strategia a lungo termine», «dimensione europea», «contenuto culturale e artistico», «capacità di realizzazione», «portata» e «gestione», nel modo seguente:

1)

per quanto riguarda la categoria «contributo alla strategia a lungo termine» vengono presi in considerazione i seguenti fattori:

a)

l'esistenza di una strategia culturale per la città candidata al momento della candidatura, che comprenda l'azione e i piani di sostegno alle attività culturali oltre l'anno del titolo;

b)

i piani per rafforzare le capacità dei settori culturali e creativi, ivi incluso lo sviluppo di legami a lungo termine tra i settori culturale, economico e sociale della città candidata;

c)

l'impatto a lungo termine, incluso lo sviluppo urbano, che si prevede il titolo possa avere a livello culturale, sociale ed economico sulla città candidata;

d)

i piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città candidata e per la diffusione dei risultati della valutazione;

2)

per quanto riguarda la categoria «dimensione europea», sono valutati i seguenti fattori:

a)

la portata e la qualità delle attività destinate a promuovere la diversità culturale dell'Europa, il dialogo interculturale e una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei;

b)

la portata e la qualità delle attività destinate a valorizzare gli aspetti comuni delle culture, del patrimonio e della storia dell'Europa, come pure l'integrazione europea e i temi europei attuali;

c)

la portata e la qualità delle attività cui partecipano gli artisti europei, la cooperazione con operatori o città di paesi diversi, incluso, se del caso, con altre città cui è stato attribuito il titolo, e i partenariati transnazionali;

d)

la strategia che sarà adottata per suscitare l'interesse di un vasto pubblico europeo ed internazionale;

3)

per quanto riguarda la categoria «contenuto culturale e artistico», vengono valutati i seguenti fattori:

a)

l'esistenza di una visione artistica e di una strategia chiare e coerenti per il programma culturale;

b)

la partecipazione di artisti e organizzazioni culturali locali all'ideazione e all'attuazione del programma culturale;

c)

l'ampiezza e la diversità delle attività proposte e la loro qualità artistica complessiva;

d)

la capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove, innovative e sperimentali;

4)

per quanto riguarda la categoria «capacità di realizzazione», le città candidate devono dimostrare che:

a)

la candidatura gode di un ampio e forte sostegno politico e di un impegno sostenibile da parte delle autorità locali, regionali e nazionali;

b)

la città dispone o disporrà di infrastrutture adeguate e sostenibili a lungo termine per detenere il titolo;

5)

per quanto riguarda la categoria «portata», sono valutati i seguenti fattori:

a)

il coinvolgimento della popolazione locale e della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione dell'azione;

b)

la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini di assistere o partecipare ad attività culturali, soprattutto giovani, volontari e gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze, con un'attenzione particolare alle persone disabili e agli anziani, per quanto attiene alla loro accessibilità a tali attività;

c)

la strategia generale di sviluppo del pubblico e in particolare il legame con il settore dell'istruzione e la partecipazione delle scuole.

6)

per quanto riguarda la categoria «gestione», sono valutati i seguenti fattori:

a)

la sostenibilità della strategia di raccolta di fondi e del bilancio proposto che include, se del caso, i piani per chiedere il sostegno finanziario dei programmi e dei fondi dell'Unione, e che copre la fase preparatoria, l'anno del titolo, la valutazione e la continuazione delle attività legate al titolo, e il piano di emergenza;

b)

la struttura di governance e di attuazione prevista per l'esecuzione dell'azione che contempli, fra l'altro, la predisposizione di un'adeguata collaborazione tra le autorità locali e l'organismo di attuazione, inclusa la direzione artistica;

c)

le procedure di nomina dei direttori generali ed artistici e i loro campi di azione;

d)

la strategia di marketing e comunicazione deve essere globale e deve porre in rilievo il fatto che l'azione è un'azione dell'Unione;

e)

la possibilità che l'organismo di attuazione disponga di personale con capacità ed esperienza adeguate per pianificare, gestire e realizzare il programma culturale dell'anno del titolo.

Articolo 6

Giuria di esperti

1.   È istituita una giuria di esperti indipendenti («giuria»), incaricata delle procedure di selezione e monitoraggio.

2.   La giuria è costituita da dieci esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione («esperti europei») in conformità del paragrafo 3.

3.   Dopo l'organizzazione di un invito generale a manifestare interesse, la Commissione propone un gruppo di potenziali esperti europei.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a selezionare ciascuno tre esperti del gruppo e li nominano conformemente alle rispettive procedure.

Il Comitato delle regioni seleziona un esperto del gruppo e nomina tale esperto conformemente alle proprie procedure.

Nel selezionare gli esperti europei, ciascuna di tali istituzioni od organi dell'Unione si adopera per garantire, nella composizione complessiva della giuria, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l'equilibrio di genere.

4.   Oltre agli esperti europei, per la selezione e il monitoraggio della città di uno Stato membro, lo Stato membro interessato è autorizzato a nominare fino a due esperti nella giuria, conformemente alle proprie procedure e di concerto con la Commissione.

5.   Tutti gli esperti:

a)

sono cittadini dell'Unione;

b)

sono indipendenti;

c)

hanno esperienza e competenze rilevanti nei settori:

i)

della cultura;

ii)

dello sviluppo culturale delle città; o

iii)

nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura o di un evento culturale internazionale di simile portata e dimensioni;

d)

sono in grado di dedicare un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno alla giuria.

6.   La giuria nomina il suo presidente.

7.   Gli esperti europei sono nominati per un periodo di tre anni.

Fatto salvo il primo comma, per quanto concerne la prima costituzione della giuria, il Parlamento europeo nomina i suoi esperti per tre anni, la Commissione per due anni e il Consiglio e il Comitato delle regioni per un anno.

8.   Tutti gli esperti dichiarano qualsiasi conflitto di interessi in atto o potenziale rispetto a una determinata città candidata. Qualora un esperto rilasci una tale dichiarazione o venga alla luce un conflitto di interessi di questo tipo, l'esperto interessato si dimette e l'istituzione o l'organo dell'Unione o lo Stato membro pertinenti sostituiscono l'esperto per il periodo restante del mandato conformemente alla procedura pertinente.

Articolo 7

Presentazione delle candidature negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città del suo territorio conformemente al calendario.

2.   Gli Stati membri interessati pubblicano un invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo.

In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare una città per detenere il titolo nel 2020, pubblicano tale invito quanto prima dopo il 4 maggio 2014.

Ogni invito a presentare candidature contiene il formulario di candidatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione da parte delle città candidate è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione.

3.   Gli Stati membri interessati comunicano le candidature alla Commissione.

Articolo 8

Preselezione negli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di preselezione con le città candidate al più tardi cinque anni prima dell'anno del titolo.

In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare le città per detenere il titolo per l'anno 2020 possono prorogare il termine per un anno al massimo.

2.   La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le candidature fornendo, tra l'altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate.

3.   La giuria presenta la relazione di preselezione agli Stati membri interessati e alla Commissione.

4.   Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente la preselezione in base alla relazione della giuria.

Articolo 9

Selezione negli Stati membri

1.   Le città candidate preselezionate completano e rivedono le loro candidature in modo da conformarsi ai criteri e tener conto delle raccomandazioni contenute nella relazione di preselezione e le trasmettono allo Stato membro interessato, che le inoltra quindi alla Commissione.

2.   Entro nove mesi dalla riunione di preselezione ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di selezione con le città candidate preselezionate.

Se necessario lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione, può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole.

3.   La giuria valuta le candidature completate e rivedute.

4.   La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città preselezionate con una raccomandazione sulla designazione di una sola città dello Stato membro interessato.

La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo.

La giuria presenta la relazione di selezione agli Stati membri interessati e alla Commissione.

5.   In deroga al paragrafo 4, se nessuna delle città candidate soddisfa tutti i criteri, la giuria può raccomandare che il titolo non venga attribuito per l'anno in questione.

Articolo 10

Preselezione e selezione nei paesi candidati e potenziali candidati

1.   La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati e potenziali candidati.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo.

Ciascun invito a presentare candidature contiene il formulario di candidatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione.

3.   La preselezione delle città è effettuata dalla giuria almeno cinque anni prima dell'anno del titolo, sulla base delle rispettive candidature. Non è organizzata alcuna riunione con le città candidate.

La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le candidature fornendo, tra l'altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate.

La giuria presenta la relazione di preselezione alla Commissione.

4.   Le città candidate preselezionate completano e rivedono le loro candidature in modo da conformarsi ai criteri e tener conto delle raccomandazioni contenute nella relazione di preselezione e le trasmettono alla Commissione.

Entro nove mesi dalla riunione di preselezione la Commissione convoca la giuria a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate.

Se necessario la Commissione può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole.

5.   La giuria valuta le candidature completate e rivedute.

6.   La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate unitamente ad una raccomandazione sulla nomina di una sola città di un paese candidato o potenziale candidato.

La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo.

La giuria presenta la relazione di selezione alla Commissione.

7.   In deroga al paragrafo 6, se nessuna delle città candidate soddisfa tutti i criteri, la giuria può raccomandare che il titolo non venga attribuito per l'anno in questione.

Articolo 11

Designazione

1.   Ciascuno Stato membro interessato designa una città per detenere il titolo, sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.

In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare le città per detenere il titolo per l'anno 2020 possono prorogare il termine quadriennale per un anno al massimo.

2.   Nel caso di paesi candidati e potenziali candidati la Commissione designa una città per detenere il titolo per gli anni pertinenti, sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.

3.   Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate da una motivazione basata sulle relazioni della giuria.

4.   Qualora una città associ il territorio circostante, si designa la città.

5.   Entro due mesi dalla notifica della designazione, la Commissione pubblica l'elenco delle città designate Capitale europea della cultura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 12

Cooperazione tra le città designate

Le città designate per lo stesso anno si adoperano per stabilire collegamenti tra i rispettivi programmi culturali; tale cooperazione può essere presa in considerazione nell'ambito della procedura di monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Monitoraggio

1.   La giuria segue i preparativi delle città designate per l'anno del titolo fornisce loro appoggio e orientamenti dal momento della nomina fino all'inizio dell'anno del titolo.

2.   A tal fine la Commissione convoca tre riunioni di monitoraggio cui partecipano la giuria e le città nominate come segue:

a)

tre anni prima dell'anno del titolo;

b)

diciotto mesi prima dell'anno del titolo;

c)

due mesi prima dell'anno del titolo.

Lo Stato membro o il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un osservatore per partecipare a queste riunioni.

Sei settimane prima di ciascuna riunione di monitoraggio, le città designate presentano alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

Durante le riunioni di monitoraggio la giuria fa il punto sui preparativi e fornisce consulenze al fine di aiutare le città designate a predisporre un programma culturale di elevata qualità e una strategia efficace. La giuria presta particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di selezione e in qualsiasi precedente relazione di monitoraggio di cui al paragrafo 3.

3.   Dopo ogni riunione di monitoraggio la giuria predispone una relazione di monitoraggio sull'andamento dei preparativi e sulle eventuali misure da adottare.

La giuria trasmette le sue relazioni di monitoraggio alla Commissione, nonché a tutte le città designate e allo Stato membro o ai paesi candidati o potenziali candidati interessati.

4.   Oltre alle riunioni di monitoraggio, la Commissione può organizzare, ove necessario, visite dei membri della giuria alle città designate.

Articolo 14

Premio

1.   La Commissione può assegnare ad una città nominata un premio pecuniario in onore di Melina Mercouri («premio») in funzione delle disponibilità finanziarie previste dal quadro finanziario pluriennale.

Gli aspetti giuridici e finanziari relativi a tale premio rientrano nell'ambito dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.

2.   Il premio in denaro è versato entro la fine del mese di marzo dell'anno del titolo, purché la città designata interessata continui a onorare gli impegni assunti all'atto della candidatura, si conformi ai criteri e tenga conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di selezione e monitoraggio.

Si ritiene che la città nominata abbia onorato gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, in particolare:

a)

se il bilancio è stato mantenuto ad un livello tale da permettere di realizzare un programma culturale di elevata qualità in linea con la candidatura e i criteri;

b)

se l'indipendenza della direzione artistica è stata adeguatamente rispettata;

c)

se la dimensione europea continua ad essere sufficientemente forte nella versione definitiva del programma culturale;

d)

se la strategia di marketing e comunicativa e il materiale di comunicazione utilizzati dalla città nominata riflettono chiaramente il fatto che l'azione è un'azione dell'Unione;

e)

se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città designate.

Articolo 15

Modalità pratiche

La Commissione in particolare:

a)

assicura la coerenza complessiva dell'azione;

b)

assicura il coordinamento fra gli Stati membri e la giuria;

c)

alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei criteri, stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio in stretta collaborazione con la giuria;

d)

fornisce sostegno tecnico alla giuria;

e)

pubblica, sul proprio sito web, tutte le relazioni della giuria;

f)

pubblica tutte le informazioni pertinenti e contribuisce alla visibilità dell'azione a livello europeo ed internazionale;

g)

favorisce lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le passate, presenti e future città cui è stato attribuito il titolo, nonché tra le città candidate, e promuove una più ampia diffusione delle relazioni di valutazione delle città e delle esperienze acquisite.

Articolo 16

Valutazione

1.   Ciascuna città interessata è responsabile della valutazione dei risultati dell'anno in cui è stata Capitale europea della cultura.

La Commissione stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città interessate sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei criteri al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione.

Le città interessate predispongono le proprie relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del titolo.

La Commissione pubblica dette relazioni di valutazione sul proprio sito Internet.

2.   Oltre alle valutazioni effettuate dalle città, la Commissione assicura che venga periodicamente predisposta una valutazione esterna ed indipendente dei risultati dell'azione.

Le valutazioni esterne e indipendenti intendono principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali europee della cultura e per tutte le città europee. Tali valutazioni includono un apprezzamento sull'azione nel suo complesso, in particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, l'impatto provocato e in quale modo possa essere migliorata.

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni basate su tali valutazioni, corredate, se del caso, di opportune proposte:

a)

una relazione iniziale intermedia entro il 31 dicembre 2024;

b)

una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2029;

c)

una relazione ex post entro il 31 dicembre 2034.

Articolo 17

Abrogazione e disposizione transitoria

La decisione n. 1622/2006/CE è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2013 al 2019.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 17 e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 97.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 24 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(4)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.

(5)  Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

(7)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.


ALLEGATO

CALENDARIO

2020

Croazia

Irlanda

 

2021

Romania

Grecia

Paese candidato o potenziale candidato

2022

Lituania

Lussemburgo

 

2023

Ungheria

Regno Unito

 

2024

Estonia

Austria

Paese candidato o potenziale candidato

2025

Slovenia

Germania

 

2026

Slovacchia

Finlandia

 

2027

Lettonia

Portogallo

Paese candidato o potenziale candidato

2028

Repubblica ceca

Francia

 

2029

Polonia

Svezia

 

2030

Cipro

Belgio

Paese candidato o potenziale candidato

2031

Malta

Spagna

 

2032

Bulgaria

Danimarca

 

2033

Paesi Bassi

Italia

Paese candidato o potenziale candidato


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