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Document 32014D0409

    2014/409/UE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014 , relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    GU L 190 del 28.6.2014, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/409/oj

    28.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/78


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 23 giugno 2014

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    (2014/409/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) (l'«accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.

    (3)

    Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e modalità relative alla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

    (4)

    È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    (6)

    La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


    PROGETTO DI

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

    del

    che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

    (2)

    È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2014,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    Dopo il paragrafo 12 è inserito il seguente paragrafo:

    «13.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

    linea di bilancio 04 03 01 03: “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.»

    2.

    Al paragrafo 5, le parole «e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite da «, alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1o gennaio 2014».

    3.

    Ai paragrafi 6 e 7, le parole «paragrafi 8 e 12» sono sostituite da «paragrafi 8, 12 e 13».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (1).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari

    del Comitato misto SEE


    (1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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