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Document 32014D0404

    2014/404/UE: Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014 , che abroga la decisione 2010/282/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

    GU L 190 del 28.6.2014, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/404/oj

    28.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/66


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 20 giugno 2014

    che abroga la decisione 2010/282/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

    (2014/404/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/282/UE (1), che in Austria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che il disavanzo pubblico programmato per il 2009 era pari al 3,9 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo pari al 68,2 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 5,5 % del PIL e al 116,4 % del PIL.

    (2)

    Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato all'Austria una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

    (3)

    A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

    (4)

    Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (4).

    (5)

    I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dall'Austria nell'aprile 2014, il programma di stabilità per il periodo 2014-18 e le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

    Dopo un picco al 4,5 % del PIL nel 2010, il disavanzo pubblico dell'Austria è sceso già nel 2011 al 2,5 % e, pertanto, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il miglioramento conseguito rispetto ai risultati di bilancio inizialmente programmati è stato in parte collegato al fatto che le misure di spesa pubblica per la ricapitalizzazione della «bad bank» KA Finanz (pari a circa lo 0,4 % del PIL) sono state registrate nei conti pubblici del 2012, quando i relativi effetti sono stati confermati dai bilanci della banca. In misura più contenuta, il calo del disavanzo è riconducibile a una spesa più moderata rispetto a quella pianificata a tutti i livelli dell'amministrazione e a condizioni economiche più favorevoli, che hanno comportato una crescita delle entrate superiore alle previsioni. Nel 2012, contrariamente alle previsioni sia nazionali che della Commissione, il disavanzo pubblico, al 2,6 % del PIL, ha continuato ad attestarsi al di sotto del 3 % del PIL. Tuttavia, a causa del profilarsi di rischi collegati a eventuali altre operazioni di risanamento del settore finanziario, che avrebbero potuto determinare un disavanzo superiore al 3 % del PIL negli anni successivi, la Commissione non ha raccomandato fin dall'inizio l'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Tali rischi, tuttavia, si sono concretati solo in parte e, per il 2013, l'Austria ha notificato un disavanzo dell'1,5 % del PIL. L'ulteriore riduzione del disavanzo è in ampia misura dovuta all'entità inattesa delle misure una tantum relative alla vendita delle frequenze della telefonia mobile, pari a quasi lo 0,6 % del PIL.

    Il programma di stabilità per il periodo 2014-18, adottato dal governo austriaco il 29 aprile 2014, prevede un incremento del disavanzo pubblico al 2,7 % del PIL nel 2014 e poi una diminuzione all'1,4 % del PIL nel 2015. Le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione prospettano un disavanzo del 2,8 % del PIL nel 2014 e dell'1,5 % del PIL nel 2015. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Inoltre, nell'ambito del regolamento (UE) n. 473/2013 (5), il governo ha annunciato e confermato in una lettera alla Commissione una serie di ulteriori risparmi e di maggiori entrate, il cui ammontare è stato valutato dalla Commissione nella misura dello 0,2 % del PIL, intesa a evitare la programmata deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT).

    L'incremento del disavanzo pubblico nel 2014 è dovuto all'istituzione di una struttura di dismissione (organismo di liquidazione, Abbaueinheit) per liquidare le attività deteriorate di Hypo Alpe Adria. Un gruppo di esperti esterno costituito da consulenti nominati dal governo ha stimato che l'impatto dell'istituzione dell'organismo di liquidazione per Hypo Alpe Adria è pari a un massimo di 4 miliardi di EUR (1,2 % del PIL) che comprende l'effetto di un conferimento di capitale di 750 milioni di EUR, già effettuato nel 2014. La registrazione definitiva dell'impatto a incremento del disavanzo dipenderà da una revisione indipendente della qualità delle attività di Hypo Alpe Adria che si svolgerà alla fine dell'anno per consentire a Eurostat di valutare l'effetto statistico dell'operazione. L'attuale valutazione effettuata dal gruppo di esperti sembra essere caratterizzata da una ragionevole cautela e, pertanto, può essere considerata plausibile, benché non si possa escludere che l'operazione generi un impatto più importante sul disavanzo. Ciò costituisce il principale rischio di peggioramento delle previsioni per il 2014 relative al disavanzo. D'altra parte, anche alla luce delle misure di bilancio discrezionali aggiuntive annunciate dal governo dopo la pubblicazione delle previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione, che dovrebbero comportare un'ulteriore riduzione del disavanzo nominale, i rischi di disavanzo per il 2014 appaiono nel complesso compensati.

    Il saldo strutturale, che è il bilancio pubblico generale corretto per il ciclo economico e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato in media di quasi lo 0,7 % del PIL ogni anno tra il 2011 e il 2013, in linea con le raccomandazioni del Consiglio. Secondo le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione e la sua valutazione del documento programmatico di bilancio aggiornato presentato il 29 aprile 2014 e delle misure aggiuntive annunciate dal governo il 12 maggio 2014, il saldo strutturale dovrebbe registrare un lieve miglioramento nel 2014. In tale contesto, sembra emergere attualmente uno scarto dello 0,5 % del PIL rispetto al richiesto aggiustamento del saldo strutturale verso l'OMT nel 2014, il che lascia intendere che sia necessario rafforzare le misure di bilancio al fine di garantire la piena conformità con il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, in considerazione del rischio emergente di deviazione significativa dal percorso di aggiustamento richiesto.

    Il rapporto debito/PIL è salito dal 69,2 % al 74,5 % tra il 2009 e il 2013. Il debito pubblico lordo dovrebbe salire all'80 % circa del PIL nel 2014, essenzialmente a causa dell'inclusione nel debito pubblico delle passività assunte con il trasferimento delle attività deteriorate di Hypo Alpe Adria all'organismo di liquidazione.

    (6)

    A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l'Austria è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio OMT, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

    (7)

    A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

    (8)

    Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo dell'Austria sia stato corretto e che la decisione 2010/282/UE debba pertanto essere abrogata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Austria è stata corretta.

    Articolo 2

    La decisione 2010/282/UE è abrogata.

    Articolo 3

    La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. A. HARDOUVELIS


    (1)  Decisione 2010/282/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un deficit eccessivo in Austria (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 32).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

    (3)  Regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

    (4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

    (5)  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pagg. 11-23).


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