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Document 32014D0401

Decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014 , sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

GU L 188 del 27.6.2014, p. 73–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/401/oj

27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/73


DECISIONE 2014/401/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2014

sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/555/PESC (1) che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN). Il 23 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/297/PESC (2).

(2)

Il funzionamento del SATCEN, quale capacità europea autonoma che fornisce prodotti e servizi risultanti dallo sfruttamento di pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, comprese immagini satellitari e aeree, è essenziale per rafforzare le funzioni di allarme rapido e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

(3)

Il 14 settembre 2012 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ha presentato, a norma dell'articolo 22 dell'azione comune 2001/555/PESC, una relazione al Consiglio sul funzionamento del SATCEN.

(4)

Il 27 novembre 2012 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha preso atto di tale relazione e ha raccomandato al Consiglio di modificare di conseguenza l'azione comune 2001/555/PESC.

(5)

È opportuno, per motivi di chiarezza giuridica, consolidare le precedenti modifiche e le ulteriori modifiche proposte in un'unica nuova decisione e abrogare l'azione comune 2001/555/PESC, compreso il suo articolo 23 sulle disposizioni transitorie per quanto riguarda l'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. Questa disposizione non esclude tuttavia che la Danimarca partecipi alle attività civili del SATCEN, in base alla sua dichiarata disponibilità a contribuire alla copertura delle spese del SATCEN che non hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Continuità e sede

1.   Il centro satellitare dell'Unione europea, istituito dall'azione comune 2001/555/PESC (SATCEN), continua e sviluppa la sua missione conformemente alla presente decisione.

2.   La presente decisione non pregiudica i diritti e gli obblighi esistenti e le norme adottate nell'ambito dell'azione comune 2001/555/PESC. In particolare, essa non pregiudica la validità dei contratti di lavoro esistenti e dei diritti che ne discendono.

3.   Il SATCEN ha sede a Torrejón de Ardoz, Spagna.

Articolo 2

Missione e attività

1.   Il SATCEN sostiene il processo decisionale e le azioni dell'Unione nel settore della PESC e, in particolare, della PSDC, anche per quanto riguarda le missioni e le operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, fornendo, su richiesta del Consiglio o dell'AR, prodotti e servizi risultanti dallo sfruttamento di pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, comprese immagini satellitari e aeree, e servizi connessi, conformemente all'articolo 3.

2.   Nell'ambito della missione del SATCEN, l'AR, previa richiesta e se lo consentono le capacità del SATCEN e fatti salvi i compiti essenziali di cui al paragrafo 1, impartisce altresì a quest'ultimo le opportune istruzioni di fornire prodotti o servizi:

i)

a uno Stato membro, al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), alla Commissione o alle agenzie o agli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18;

ii)

agli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato sull'associazione alle attività del SATCEN;

iii)

se la richiesta riguarda il settore della PESC, in particolare della PSDC, alle organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

3.   Il SATCEN può altresì, a norma dell'articolo 18 e fatti salvi i suoi compiti essenziali di cui al paragrafo 1, cooperare con la Commissione e con agenzie, organismi o Stati membri dell'Unione al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le altre attività dell'Unione che sono rilevanti per il SATCEN e qualora le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle dell'Unione, in particolare nel settore dello spazio e della sicurezza.

4.   Al fine di agevolare l'organizzazione delle attività a Bruxelles, il SATCEN deve avere un ufficio di collegamento a Bruxelles.

5.   A seguito dello scioglimento dell'UEO, il SATCEN espleta i compiti amministrativi previsti all'articolo 23. L'unità responsabile della continuazione di tali attività amministrative residue ha sede a Bruxelles

Articolo 3

Supervisione politica e indirizzo operativo

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita una supervisione politica sulle attività del SATCEN e definisce gli orientamenti politici sulle priorità del SATCEN.

2.   L'AR, conformemente alle sue responsabilità nell'ambito della PESC e, in particolare, nell'ambito della PSDC, dà al SATCEN l'indirizzo operativo, fatte salve le responsabilità rispettive del consiglio di amministrazione e del direttore del SATCEN, come stabilito nella presente decisione. In particolare, sulla base delle linee guida di cui al paragrafo 1, e tenuto conto del livello delle risorse disponibili, l'AR stabilisce le priorità tra le richieste rivolte al SATCEN conformemente a linee guida dei compiti assegnati che saranno soggette a revisione periodica da parte del consiglio di amministrazione.

3.   Nell'espletamento dei compiti dell'AR previsti dal presente articolo, l'AR riferisce secondo le necessità, e almeno ogni sei mesi, al Consiglio, anche relativamente alla valutazione del consiglio di amministrazione sull'attuazione da parte del SATCEN degli orientamenti politici di cui al paragrafo 1 e all'indirizzo operativo di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Prodotti e servizi del SATCEN

1.   I prodotti e i servizi del SATCEN in risposta alle richieste presentate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, punti ii) e iii), sono messi a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18 e della parte richiedente conformemente alle disposizioni di sicurezza applicabili. Tali prodotti e servizi sono messi a disposizione degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni.

2.   Nell'interesse della trasparenza, l'AR mette immediatamente a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18, nonché degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni, tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2.

3.   I prodotti e i servizi del SATCEN derivanti da richieste formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto i), sono messi a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18 e/o degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato, su una decisione della parte richiedente.

4.   Il CPS può dare istruzioni all'AR di mettere a disposizione di qualsiasi Stato terzo od organizzazione designati, caso per caso, i prodotti del SATCEN derivanti da richieste formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Personalità giuridica

Il SATCEN ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi. In particolare, esso può stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Il SATCEN è un organismo senza scopo di lucro. Gli Stati membri adottano le misure atte a conferirgli la necessaria capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1.   Il SATCEN ha un consiglio di amministrazione che ne approva il programma di lavoro annuale e a lungo termine nonché il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione è la sede di discussione delle questioni relative al funzionamento, al personale e alle attrezzature del SATCEN. Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'attuazione, da parte del SATCEN, degli orientamenti politici e dell'indirizzo operativo di cui all'articolo 3. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le decisioni pertinenti relative all'adempimento della missione del SATCEN, comprese le proposte per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20, a condizione che conformemente alla presente decisione non siano riservate al Consiglio o al direttore del SATCEN.

2.   Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'AR o dal suo rappresentante. L'AR riferisce al Consiglio sulle attività del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro e da un rappresentante nominato dalla Commissione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro o dalla Commissione, a seconda dei casi, sono indirizzate all'AR.

4.   Il direttore del SATCEN o il suo rappresentante assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea e il comandante delle operazioni civili dell'Unione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono essere invitati ad assistervi anche i rappresentanti di altri organismi competenti dell'Unione.

5.   Salva diversa disposizione della presente decisione, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

6.   Il consiglio di amministrazione può decidere di creare gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti con la stessa formazione del consiglio di amministrazione per trattare temi o problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi di lavoro o comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.

7.   Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno e anche su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Articolo 7

Direttore

1.   Il consiglio di amministrazione seleziona e nomina il direttore del SATCEN tra i cittadini degli Stati membri previa raccomandazione di una commissione consultiva. Il mandato del direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per due anni.

2.   Tenuto conto della natura tecnica e operativa della missione del SATCEN, i candidati alla carica di direttore devono essere persone di lunga, riconosciuta levatura ed esperienza nel campo delle informazioni e delle immagini geospaziali o nel campo delle relazioni estere e della sicurezza politica. Gli Stati membri sottopongono candidature al consiglio di amministrazione. La commissione consultiva, composta dall'AR (o da un suo rappresentante), che presiede la commissione consultiva, da tre rappresentanti degli Stati membri scelti tra il trio di presidenza e da un rappresentante del SEAE, raccomanda almeno tre candidati al consiglio di amministrazione per la selezione e la nomina del direttore.

3.   Il direttore è il legale rappresentante del SATCEN.

4.   Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del personale del SATCEN.

5.   Previa approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore nomina il vicedirettore del SATCEN. Il vicedirettore è nominato per un periodo di tre anni con una possibile proroga di ulteriori tre anni con l'approvazione del consiglio di amministrazione.

6.   Il direttore assicura l'esecuzione della missione del SATCEN di cui all'articolo 2. Egli mantiene nel SATCEN un elevato livello di conoscenze e di professionalità, nonché garantisce efficienza ed efficacia nell'espletamento delle attività del SATCEN. Il direttore adotta tutte le misure necessarie a tal fine, compresa la formazione del personale e l'esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della sua missione.

Il direttore è inoltre responsabile dei compiti a esso assegnati dalla presente decisione:

a)

preparazione dei lavori del consiglio di amministrazione, in particolare il progetto del programma di lavoro annuale del SATCEN;

b)

amministrazione corrente del SATCEN;

c)

preparazione dello stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio del SATCEN;

d)

aspetti relativi alla sicurezza;

e)

gestione di tutte le questioni relative al personale;

f)

informare il CPS del programma di lavoro annuale;

g)

instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con la Commissione e le agenzie o organismi dell'Unione, a norma dell'articolo 18;

h)

instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con le istituzioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 19;

i)

instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con i paesi terzi, le organizzazioni o le entità, a norma dell'articolo 20;

j)

negoziazione delle disposizioni amministrative secondo la procedura di cui agli articoli 18 e 20.

7.   Nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio del SATCEN, il direttore è autorizzato a stipulare contratti, assumere il personale approvato nel bilancio e sostenere ogni spesa necessaria al funzionamento del SATCEN.

8.   Il direttore prepara una relazione annuale sulle attività del SATCEN entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione e, attraverso l'AR, al Consiglio, il quale la inoltra al Parlamento europeo e alla Commissione.

9.   Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di amministrazione.

Articolo 8

Personale

1.   Il personale del SATCEN, compreso il direttore, è costituito da agenti a contratto assunti su una base quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e gli esperti distaccati.

2.   Il personale a contratto è nominato dal direttore in base al merito e mediante una procedura di concorso equa e trasparente.

3.   La necessità del distacco del personale al SATCEN è definita dal consiglio di amministrazione in consultazione con il direttore del SATCEN. D'intesa con il direttore, esperti degli Stati membri nonché funzionari del SEAE, delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione possono essere distaccati presso il SATCEN per un periodo concordato a posti di lavoro all'interno della struttura organizzativa del SATCEN e/o per compiti o progetti specifici.

4.   Il personale può essere distaccato per un periodo limitato a un posto all'esterno del SATCEN, conformemente allo statuto del personale del SATCEN.

5.   Il consiglio di amministrazione redige, su proposta del direttore, lo statuto del personale del SATCEN che è adottato dal Consiglio.

6.   Le disposizioni relative agli esperti distaccati sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Articolo 9

Programma di lavoro

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore elabora un progetto annuale di programma di lavoro per l'anno successivo, corredato di un progetto di programma di lavoro a lungo termine contenente prospettive indicative per altri due anni e lo presenta al consiglio di amministrazione per approvazione.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a lungo termine.

Articolo 10

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese del SATCEN sono oggetto di previsioni da elaborarsi per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile. Esse sono iscritte nel bilancio del SATCEN, che comprende un elenco del personale.

2.   Nel bilancio del SATCEN le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

3.   Le entrate del SATCEN sono costituite dai contributi degli Stati membri, tranne la Danimarca, determinati sulla base del reddito nazionale lordo, dai pagamenti incassati quale restrizione dei servizi resi e da entrate varie.

4.   I prodotti e i servizi forniti a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e quelli relativi alle missioni e alle operazioni di gestione delle crisi sono oggetto di recupero delle spese conformemente agli orientamenti stabiliti nelle regole finanziarie del SATCEN di cui all'articolo 12, fatta eccezione per gli Stati membri e il SEAE.

5.   In circostanze eccezionali, si può derogare al recupero delle spese nei confronti di parti terze su decisione del CPS.

6.   Nell'ambito di accordi che possono essere autorizzati a norma dell'articolo 18, 19 o 20, il SATCEN può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, contributi finanziari da iscrivere nel suo bilancio, a carico:

a)

del bilancio generale dell'Unione decisi caso per caso, nella piena osservanza delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili;

b)

degli Stati membri, di Stai terzi o di altre parti terze.

7.   Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

Articolo 11

Procedure di bilancio

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno il direttore presenta al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio annuale per il SATCEN, che comprende le spese amministrative e operative nonché le entrate previste, comprese quelle con destinazione specifica, per il successivo esercizio finanziario e le stime indicative a lungo termine delle spese e delle entrate in vista del progetto di programma di lavoro a lungo termine.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale del SATCEN all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

3.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo debitamente conto dell'eventuale urgenza, approva il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

4.   Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e della registrazione e raccolta di tutte le entrate è effettuato da un controllore finanziario indipendente nominato dal consiglio di amministrazione.

5.   Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta al Consiglio e al consiglio di amministrazione i conti dettagliati di tutte le entrate e spese del precedente esercizio finanziario e la relazione sulle attività del SATCEN.

6.   Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio del SATCEN.

Articolo 12

Regole finanziarie

Il consiglio di amministrazione, previa approvazione del Consiglio e su proposta del direttore, elabora regole finanziarie dettagliate che specifichino in particolare la procedura da seguire per stabilire, eseguire e controllare il bilancio del SATCEN.

Articolo 13

Privilegi e immunità

1.   I privilegi e le immunità del direttore e dei membri del personale SATCEN sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2011 sui privilegi e sulle immunità accordati all'Istituto dell'Unione europea per gli studi di sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale. In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore e al personale del SATCEN i privilegi e le immunità ivi previste.

2.   I privilegi e le immunità del SATCEN sono quelli indicati nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 14

Responsabilità giuridica

1.   La responsabilità contrattuale del SATCEN è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto in questione.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal SATCEN.

3.   La responsabilità personale degli agenti nei confronti del SATCEN è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale del SATCEN.

Articolo 15

Protezione delle informazioni classificate UE

1.   Il SATCEN applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

2.   Nelle loro relazioni con il SATCEN e riguardo ai suoi prodotti e servizi, gli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato riguardante l'associazione con le attività del SATCEN deve, in uno scambio di lettere con il SATCEN, confermare che si applicano i principi in materia di sicurezza e le norme minime stabilite dalla decisione 2013/488/UE, nonché quelle predisposte da eventuali fornitori di dati classificati.

Articolo 16

Accesso ai documenti

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta regole sull'accesso del pubblico ai documenti del SATCEN, che tengano conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 17

Posizione della Danimarca

1.   Il membro danese del consiglio di amministrazione partecipa ai lavori di tale organo nel pieno rispetto dell'articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE.

La Danimarca può inviare all'AR richieste che non abbiano implicazioni nel settore della difesa, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, punto i), della presente decisione.

2.   I prodotti e i servizi derivanti dalla missione del SATCEN di cui all'articolo 2 sono messi a disposizione della Danimarca alle stesse condizioni valide per gli altri Stati membri, a eccezione delle richieste che hanno implicazioni nel settore della difesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dei prodotti da esse derivanti.

3.   La Danimarca ha il diritto di comandare personale nel SATCEN, conformemente all'articolo 8.

Articolo 18

Cooperazione in altre attività dell'Unione

1.   Il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con la Commissione e con le agenzie o gli organismi dell'Unione al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le altre attività dell'Unione che sono rilevanti per la missione del SATCEN e qualora le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle dell'Unione, in particolare nel settore dello spazio e della sicurezza.

2.   Nell'ambito di tale cooperazione e previa approvazione del consiglio di amministrazione, il SATCEN può fra l'altro stabilire contatti, scambiare conoscenze specialistiche e consulenza, contribuire ai pertinenti programmi e progetti dell'Unione, ricevere contributi dai pertinenti programmi e progetti dell'Unione e mettere a disposizione prodotti a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, punto i).

3.   Per agevolare tale cooperazione, il SATCEN può stabilire disposizioni amministrative con la Commissione, con le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti o con gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide di autorizzare il direttore a negoziare tali disposizioni amministrative e impartisce direttive a tale proposito al direttore. I negoziati sono condotti in consultazione con il consiglio di amministrazione. Ciascuna disposizione è pattuita dal SATCEN previa approvazione del suo consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Cooperazione con le istituzioni degli Stati membri

Su proposta dell'AR o di uno Stato membro e previa approvazione del consiglio di amministrazione, il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con le istituzioni degli Stati membri nel settore dello spazio e della sicurezza qualora le attività siano rilevanti per la missione del SATCEN e le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle di tali istituzioni.

Articolo 20

Cooperazione con Stati terzi, organizzazioni ed entità

1.   Per svolgere la sua missione il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con Stati terzi, organizzazioni o entità. A tale scopo può stabilire disposizioni amministrative con le autorità competenti di Stati terzi, organizzazioni internazionali o entità.

2.   Il consiglio di amministrazione decide di autorizzare il direttore a negoziare tali disposizioni amministrative e impartisce al riguardo direttive al direttore. I negoziati sono condotti in consultazione con il consiglio di amministrazione. Ciascuna disposizione è pattuita dal SATCEN previa approvazione del Consiglio ed è firmata dal direttore.

3.   I paesi membri della NATO non appartenenti all'UE e altri Stati candidati all'adesione all'Unione hanno diritto a partecipare alle attività del SATCEN su una base caso per caso conformemente all'articolo 4 della presente decisione e alle disposizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 21

Protezione dei dati

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta norme di esecuzione concernenti il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 22

Relazione

L'AR presenta al Consiglio, entro il 31 luglio 2019, una relazione sul funzionamento del SATCEN corredata, se necessario, di raccomandazioni adeguate in vista del suo ulteriore sviluppo.

Articolo 23

Compiti amministrativi a seguito dello scioglimento dell'UEO

1.   A seguito dello scioglimento dell'UEO, il SATCEN, a nome del Belgio, della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e del Regno Unito («i dieci Stati membri»), espleta i seguenti compiti amministrativi restanti dell'UEO:

a)

amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell'UEO;

b)

amministrazione dell'assicurazione sanitaria degli ex agenti dell'UEO in pensione;

c)

amministrazione del piano sociale dell'UEO;

d)

amministrazione di eventuali controversie fra l'UEO e i suoi ex agenti e attuazione delle decisioni della commissione ricorsi dell'UEO o dell'organo giurisdizionale competente;

e)

assistenza ai dieci Stati membri in relazione ai compiti restanti e altri compiti amministrativi dell'UEO, compresa la liquidazione dei beni dell'UEO.

2.   L'amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell'UEO:

a)

ha luogo conformemente al regime pensionistico dell'UEO, in vigore al 30 giugno 2011, che può essere modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7, nell'ambito delle organizzazioni coordinate;

b)

è gestita da un'autorità, un'organizzazione o un ente finanziario specializzati, approvati dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7 su proposta del direttore del SATCEN.

Qualsiasi controversia riguardante tali pensioni e riguardante gli ex agenti dell'UEO è composta conformemente al paragrafo 5.

3.   L'amministrazione dell'assicurazione sanitaria degli ex agenti dell'UEO in pensione si svolge conformemente al regolamento del personale dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011 e successivamente modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7.

4.   L'amministrazione del piano sociale dell'UEO si svolge conformemente al piano sociale adottato dall'UEO il 22 ottobre 2010. È anche conforme a qualsiasi decisione successiva vincolante della competente commissione ricorsi e a qualsiasi decisione presa dall'UEO o dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7 di attuazione di tale decisione.

5.   Qualsiasi controversia riguardante gli ex agenti dell'UEO che derivi dall'esecuzione dei compiti restanti dell'UEO è soggetta alla procedura di risoluzione delle controversie prevista dal regolamento del personale dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011 e successivamente modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7.

Lo status di ex agente dell'UEO è disciplinato dallo statuto del personale dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011, successivamente modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7, e da ogni decisione applicabile, compreso il piano sociale dell'UEO.

6.   L'assistenza ai dieci Stati membri comprende la gestione degli affari correnti e l'amministrazione di qualsiasi questione giuridica o finanziaria conseguente alla chiusura dell'UEO, espletate sotto la supervisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7.

7.   Ogni decisione in relazione ai compiti definiti nel presente articolo, comprese le decisioni del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, è adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti dei dieci Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide in questa configurazione sulle modalità di esercizio della presidenza da parte di uno dei suoi membri. Il direttore del SATCEN o il suo rappresentante assiste, secondo necessità, alle riunioni del consiglio di amministrazione in questa configurazione. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno tre membri. Possono essere convocate riunioni ad hoc del consiglio di amministrazione a livello di esperti per trattare temi o problemi specifici. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con procedura scritta.

8.   Il SATCEN assume il personale necessario per espletare i compiti di cui al paragrafo 1. Se uno dei dieci Stati membri propone di distaccare una persona a tale scopo, quest'ultima è assunta. In caso contrario, o se i distacchi non coprono tutti i posti necessari, il personale necessario è assunto. Si applica lo statuto del personale del SATCEN, fatto salvo il presente articolo.

9.   Tutte le voci di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo nonché le entrate a essa connesse fanno parte di un bilancio separato da quello del SATCEN. Tale bilancio è stilato per ogni esercizio finanziario, corrispondente all'anno civile, ed è adottato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7, che delibera su proposta del direttore del SATCEN, entro il 30 novembre di ogni anno. Tale bilancio chiude in pareggio tra entrate e spese. In detto bilancio figura l'elenco del personale assunto a norma del paragrafo 8. Le entrate sono costituite dai contributi dei dieci Stati membri, fissati secondo le norme applicabili ai loro contributi all'UEO in vigore al 30 giugno 2011 e da entrate varie.

Il consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7 adotta norme finanziarie dettagliate, separate da quelle del SATCEN, che specifichino in particolare la procedura da seguire per stabilire ed eseguire il bilancio di cui al primo comma del presente paragrafo.

10.   Un fondo iniziale di 5,3 milioni di EUR finanziato dai dieci Stati membri costituisce un'ulteriore garanzia della disponibilità di risorse finanziarie ai fini dell'esecuzione dei compiti amministrativi restanti dell'UEO di cui al presente articolo, per quanto riguarda in particolare i diritti pensionistici.

Articolo 24

Abrogazione

L'azione comune 2001/555/PESC è abrogata.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  Azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5).

(2)  Decisione 2011/297/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (GU L 136 del 24.5.2011, pag. 62).

(3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONE DI STATI TERZI ALLE ATTIVITÀ DEL SATCEN

Articolo 1

Finalità

Le presenti disposizioni definiscono l'ambito di applicazione e le norme dettagliate della partecipazione di Stati terzi alle attività del SATCEN.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Gli Stati terzi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della presente decisione hanno diritto a:

a)

presentare richieste nazionali di analisi delle immagini da attuarsi presso il SATCEN;

b)

presentare candidati a un comando di durata limitata presso il SATCEN quali analisti di immagini;

c)

accedere ai prodotti e ai servizi del SATCEN a norma dell'articolo 5 delle presenti disposizioni.

Articolo 3

Richieste

1.   Le richieste di analisi di immagini da attuarsi presso il SATCEN possono essere presentate dagli Stati terzi all'AR a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, punto ii), della presente decisione.

2.   Se la capacità del SATCEN lo consente, l'AR impartisce al SATCEN le opportune istruzioni, a norma dell'articolo 3 della presente decisione.

3.   Gli Stati terzi corredano ogni richiesta, laddove opportuno, di dati complementari e rimborsano il SATCEN, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, della presente decisione e alle norme relative ai costi di recupero delle spese specificate nelle regole finanziarie del SATCEN. Gli Stati terzi precisano se le richieste e/o i prodotti possono essere messi a disposizione di altri Stati terzi e organizzazioni internazionali.

Articolo 4

Distacco di esperti

1.   Gli Stati terzi hanno diritto a presentare candidati al SATCEN a un distacco quali esperti, per un periodo limitato, nella prospettiva di acquisire familiarità con il suo funzionamento.

2.   Le candidature sono prese in considerazione in funzione della disponibilità dei posti.

3.   La durata del distacco si basa su una proposta del direttore del SATCEN e dipende dalle capacità del SATCEN. Si deve tener conto della più ampia rotazione possibile fra i candidati degli Stati terzi interessati.

4.   I candidati devono essere esperti dotati di qualifiche professionali sufficienti. Gli esperti distaccati partecipano, di norma, alle attività operative del SATCEN che utilizzano il trattamento commerciale di immagini.

5.   Gli esperti degli Stati terzi si attengono alla decisione 2013/488/UE e sottoscrivono un impegno in materia di riservatezza con il SATCEN.

6.   Gli Stati terzi provvedono allo stipendio dei loro esperti distaccati e a tutte le spese connesse, quali indennità, oneri sociali, spese di prima sistemazione e di viaggio, nonché a tutte le spese supplementari del bilancio del SATCEN, determinate in base alle norme dettagliate di cui al paragrafo 8.

7.   Le spese di missione inerenti alle attività dell'analista di immagini distaccato presso il SATCEN da Stati terzi sono a carico del bilancio del SATCEN.

8.   Le norme dettagliate del comando sono redatte dal direttore del SATCEN.

Articolo 5

Disponibilità dei prodotti del SATCEN

1.   Quando i prodotti richiesti a norma dell'articolo 2 della presente decisione sono disponibili presso il SEAE, l'AR ne informa gli Stati terzi.

2.   Le richieste e i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione sono messi a disposizione degli Stati terzi quando l'AR lo ritiene pertinente per il dialogo, la consultazione e la cooperazione tra tali Stati e l'Unione in materia di PSDC.

3.   Le richieste e i prodotti del SATCEN presentate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione sono messi a disposizione degli Stati terzi in base alla decisione della parte richiedente.

Articolo 6

Comitato consultivo

1.   È istituito un comitato consultivo presieduto dal direttore del SATCEN o da un suo rappresentante e composto da rappresentanti dei membri del consiglio di amministrazione e rappresentanti di Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui al presente allegato. Il comitato consultivo si riunisce in varie composizioni.

2.   Il comitato consultivo tratta questioni di interesse comune che rientrano nell'ambito d'applicazione delle disposizioni di cui al presente allegato.

3.   Il comitato consultivo è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.   Le disposizioni di cui al presente allegato hanno efficacia nei confronti di ciascuno Stato terzo il primo giorno del mese successivo alla notifica, da parte dell'autorità competente dello Stato terzo all'AR, relativa all'accettazione dei termini di cui alle presenti disposizioni.

2.   Lo Stato terzo notifica all'AR la sua decisione di non avvalersi più delle presenti disposizioni, almeno un mese prima che tale decisione produca i suoi effetti.


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