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Document 32014D0359

    2014/359/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2014 , concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 175 del 14.6.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; abrogato da 32019D1698

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/359/oj

    14.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 175/45


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 giugno 2014

    concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/359/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

    (2)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

    (3)

    Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

    (4)

    L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

    (5)

    Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (6)

    Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento e altri rischi legati alla concezione del prodotto, come l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da punti elevati, l'intrappolamento o l'impigliamento sopra o sotto la superficie dell'acqua, l'improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento, il colpo di freddo, nonché i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree.

    (7)

    In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero; il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/390/UE (3), che dichiara che le norme europee EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i riferimenti di tali norme nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (8)

    Da allora il CEN ha rivisto le seguenti norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua: EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013.

    (9)

    Le norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 soddisfano il mandato M/372 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:

    a)

    EN 15649-1:2009+A2:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova»,

    b)

    EN 15649-6:2009+A1:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D».

    Articolo 2

    I riferimenti delle norme EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (2)  GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39.

    (3)  GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22.


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