EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0295

2014/295/UE: Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il preambolo, l’articolo 1 e i titoli I, II e VII

GU L 161 del 29.5.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/295/oj

Related international agreement

29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il preambolo, l’articolo 1 e i titoli I, II e VII

(2014/295/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, e l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l’Unione e l’Ucraina destinato a sostituire l’accordo di partenariato e di cooperazione (1).

(2)

Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti e del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («l’accordo») si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo nel 2012.

(3)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione e approvare l’atto finale accluso alla presente decisione. È opportuno applicare in parte l’accordo a titolo provvisorio conformemente all’articolo 486 dello stesso, che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo prima della sua entrata in vigore, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(4)

L’applicazione provvisoria di parti dell’accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.

(5)

L’accordo non dovrebbe essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

(6)

A causa degli sviluppi politici e al fine di dare attuazione alle decisioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2014, si prevede che la firma dell’accordo sia subordinata all’atto finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («l’accordo»), per quanto riguarda il preambolo, l’articolo 1 e i titoli I, II e VII, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo e in conformità dell’atto finale.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L’atto finale accluso alla presente decisione è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e l’atto finale a nome dell’Unione.

Articolo 4

A norma dell’articolo 486 dell’accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e l’Ucraina, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo (2), ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse materie di competenza dell’Unione per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

titolo I,

titolo II, articoli 4, 5 e 6,

titolo VII (fatta eccezione per l’articolo 479, paragrafo 1), nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo in conformità al presente articolo.

Articolo 5

L’accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3).

(2)  La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


Top