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Document 32014D0279

2014/279/UE: Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2014 , relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione

GU L 145 del 16.5.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/279/oj

16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione

(2014/279/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 2013/40/UE del Consiglio (2), l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 10 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

Le disposizioni dell'accordo diverse dall'articolo 33, paragrafo 2, connesse alla riammissione, saranno oggetto di una decisione distinta (3) adottata parallelamente alla presente decisione.

(5)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'articolo 33, paragrafo 2, è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 44 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Approvazione del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2013/40/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/278/UE del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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