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Document 32014D0255
2014/255/EU: Commission Implementing Decision of 29 April 2014 establishing the Work Programme for the Union Customs Code
2014/255/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2014 , che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione
2014/255/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2014 , che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione
GU L 134 del 7.5.2014, pp. 46–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2016; abrogato e sostituito da 32016D0578
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7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2014
che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione
(2014/255/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,
considerando quanto segue:
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(1) |
l'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici. Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del calendario per i casi in cui i sistemi non siano ancora operativi alla data di applicazione del codice, vale a dire il 1o maggio 2016. |
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(2) |
Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice. |
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(3) |
Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare in stretta collaborazione affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco si basa sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità a quanto stabilito nel piano strategico pluriennale. |
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(4) |
Il programma di lavoro dovrebbe definire e descrivere i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per iniziare le operazioni. È opportuno denominare tali date come «date di inizio previste per l'tilizzazione». La data di inizio di utilizzazione dei sistemi elettronici dovrebbe costituire la data di scadenza prevista del periodo transitorio. |
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(5) |
I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base del loro possibile impatto relativamente alle priorità definite nel codice. Una delle principali priorità a questo proposito consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione dei progetti come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. In quanto tale, il programma di lavoro mira a pianificare e gestire lo sviluppo dei sistemi elettronici in un modo corretto e graduale. |
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(6) |
Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano prese le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo. |
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(7) |
Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente al primo. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce il programma di lavoro a norma dell'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice»).
Il programma di lavoro è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Attuazione
1. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per cooperare e attuare il programma di lavoro.
2. I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente rispetto al programma di lavoro.
3. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
Articolo 3
Aggiornamenti
1. Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantire l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del codice e per tener conto dei reali progressi compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.
2. Per garantire il sincronismo tra il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale il programma di lavoro è aggiornato almeno una volta all'anno.
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).
ALLEGATO
PROGRAMMA DI LAVORO PER IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
I. Introduzione al programma di lavoro
L'obiettivo del programma di lavoro è fornire uno strumento per sostenere l'applicazione del codice relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.
Il programma di lavoro supporta lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e disciplina l'istituzione dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del codice. Esso riguarda la collaborazione necessaria tra la Commissione e gli Stati membri relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici secondo quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del codice.
Il programma di lavoro è inteso come segue:
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1. |
si riferisce allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice; |
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2. |
prende in considerazione le priorità definite all'articolo 280, paragrafo 2, del codice; |
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3. |
elenca i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice e per i quali deve essere previsto un periodo transitorio a decorrere dalla data di applicazione del codice, ma non oltre il 31 dicembre 2020; |
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4. |
specifica per ciascun progetto:
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La descrizione dei sistemi elettronici nel programma di lavoro si basa sui requisiti stabiliti per tali sistemi, che possono essere ricavati dalle descrizioni del codice al momento dell'elaborazione del programma di lavoro.
Al fine di attuare il programma di lavoro la Commissione avvierà i progetti specifici relativi ai sistemi elettronici mediante attività di analisi aziendali in stretta collaborazione con gli Stati membri. In vista dell'ulteriore elaborazione della parte tecnica dei progetti nel settore informatico, la Commissione definirà, in stretta cooperazione con gli Stati membri, specifiche comuni per i sistemi elettronici previsti. Gli Stati membri e la Commissione garantiranno lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi, comprese le attività di verifica e migrazione, in linea con la definizione dell'architettura e delle specifiche di sistema. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno anche con altre parti interessate quali gli operatori economici.
I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la verifica e la migrazione. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dell'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data d'inizio prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico.
Gli Stati membri e la Commissione parteciperanno allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi, compresa l'attuazione di attività di supporto come la formazione e le attività di comunicazione. Le attività saranno effettuate sulla base delle tappe fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. Gli operatori economici adotteranno le misure necessarie per essere in grado di avvalersi dei sistemi una volta che questi ultimi saranno operativi.
II. Programma di lavoro relativo al codice doganale dell'Unione (CDU)
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«Progetti relativi al CDU e sistemi elettronici corrispondenti» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice |
Base giuridica |
Tappa fondamentale |
Data d'inizio prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico (1) |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2015 |
1.1.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2o trimestre 2015 (fase 1) = 3o trimestre 2016 (fase 2) |
1.3.2017 (fase 1) 1.10.2018 (fase 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2016 |
1.3.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 |
1.10.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 226-236 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 |
1.10.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 179, e 263-276 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 |
1.3.2019 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 215, 237-242 e 250-262 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2017 |
1.10.2019 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 215, 237-242 e 250-262 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2017 |
1.10.2019 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 133-152 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2017 |
2.3.2020 |
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Articolo 6, paragrafo1, e articoli 16 e 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2017 |
1.10.2020 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 89-100 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2018 |
2.3.2020 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 46 e 127-132, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro basato sulla tabella di marcia (2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro |
Figura
Grafico
Progetti relativi ai sistemi elettronici nell’ambito del CDU
Data prevista di realizzazione
S1 2017
S2 2017
S1 2018
S2 2018
S1 2019
S2 2019
S1 2020
S2 2020
1. Sistema di esportatori registrati (REX) nell’ambito del CDU
1.1.2017
2. Aggiornamento del sistema di informazione tariffaria vincolante nell’ambito del CDU
Fase 1
1.3.2017
Fase 2
1.10.2018
3. Decisioni doganali nell’ambito del CDU
2.10.2017
4. Accesso diretto degli operatori commerciali ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)
2.10.2017
5. Prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU
2.10.2017
6. Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU
1.3.2018
8. Sorveglianza 3 nell’ambito del CDU
2.10.2018
7. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell’ambito del CDU
1.10.2018
9. Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU
1.3.2019
10. Bollettini di informazione per i regimi speciali (INF) nell’ambito del CDU
1.10.2019
11. Regimi speciali nell’ambito del CDU
1.10.2019
12. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell’ambito del CDU
2.3.2020
13. Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) nell’ambito del CDU
2.10.2020
14. Gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU
2.10.2020
15. Sicurezza e gestione dei rischi nell’ambito del CDU
da definire
16. Classificazione (CLASS) nell’ambito del CDU
da definire
(1) La data prevista per avviare l'utilizzazione dei sistemi elettronici coincide con la data finale del periodo transitorio.
(2) Il calendario di progetti connessi agli sviluppi nel settore della gestione dei rischi deve essere considerato un aggiornamento del programma di lavoro in linea con i lavori della Commissione in corso sulla strategia e sul piano d'azione in seguito alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento e della gestione dei rischi doganali (8761/3/13, REV 3 del 18 giugno 2013).