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Document 32014D0247

    2014/247/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014 , sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 132 del 3.5.2014, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogato da 32019D1280

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/247/oj

    3.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/71


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2014

    sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/247/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 ottobre 2012 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di esprimere una valutazione tecnica in merito al quadro giuridico e di vigilanza del Messico rispetto alle agenzie di rating del credito.

    (2)

    Nel parere tecnico espresso il 31 maggio 2013, l'ESMA ha indicato che, secondo le proprie risultanze, il quadro giuridico e di vigilanza del Messico rispetto alle agenzie di rating del credito è comparabile a quello di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa dirsi equivalente ai requisiti di cui al medesimo regolamento.

    (4)

    In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Dal luglio 1993 le agenzie di rating del credito sono soggette alla regolamentazione e alla vigilanza della Commissione nazionale per le attività bancarie e mobiliari («Comisión Nacional Bancaria y de Valores» CNBV) del Messico. Dal dicembre 1999 le agenzie di rating sono tenute a ottenere l'autorizzazione preventiva della CNBV al fine di operare e di prestare servizi di rating del credito. Il 17 febbraio 2013 è entrata in vigore la modifica del regolamento sulle agenzie di credito attualmente applicabile («Disposiciones Aplicables a las Institutiones Calificadoras de Valores»), pubblicata nella gazzetta ufficiale della CNBV. Quest'ultima è abilitata a esaminare eventuali azioni o questioni che costituiscono o potrebbero costituire una violazione della legge. La CNBV ha il potere di chiedere qualsiasi tipo d'informazione e documentazione, di effettuare ispezioni in loco e di convocare chiunque possa contribuire alle indagini. Le agenzie di rating del credito possono essere oggetto d'interdizione, sospensione o revoca della licenza in via permanente o temporanea. La CNBV è anche abilitata a imporre sanzioni amministrative e ha effettuato annualmente revisioni della conformità delle agenzie di rating del credito registrate, sulla base delle quali ha presentato osservazioni e inflitto sanzioni. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la CNBV prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza adottate nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere. Alla luce di quanto sopra, è opportuno ritenere che le agenzie di rating del credito in Messico siano soggette a obblighi di autorizzazione o di registrazione equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1060/2009 e che le disposizioni esecutive e di vigilanza del Messico applicabili alle agenzie di rating del credito siano applicate ed eseguite in modo efficace.

    (5)

    In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, e dell'allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis), e punti 3 bis e 3 ter. Nel verificare il rispetto di tale condizione si dovrebbe prestare debita attenzione all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine alla data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro in materia di governo societario del Messico impone alle agenzie di rating del credito di dotarsi di un consiglio di amministrazione composto da un massimo di 21 membri, di cui almeno il 25 % deve soddisfare i requisiti di indipendenza. Gli amministratori indipendenti devono fra l'altro essere competenti in materia di sviluppo della politica e delle metodologie di rating del credito, di efficacia del sistema di controllo interno e di sorveglianza delle procedure di governance e di messa in conformità. I conflitti d'interessi devono essere individuati ed eliminati e, se del caso, il responsabile della conformità deve essere informato di qualsiasi potenziale conflitto di interessi in grado di influenzare i rating. Quando un'agenzia di rating del credito individua conflitti d'interessi che potrebbero influenzare i rating, deve astenersi dal prestare i suoi servizi. Il quadro del Messico contempla una serie corposa di requisiti organizzativi per quanto riguarda la conservazione dei documenti e la riservatezza, e dispone che le agenzie di rating del credito rimangano integralmente responsabili di tutte le attività esternalizzate. Anche le entità che prestano servizi esternalizzati alle agenzie di rating del credito sono soggette alla vigilanza della CNBV. Le agenzie di rating sono tenute ad istituire una funzione di revisione ufficiale per riesaminare le metodologie e i modelli di rating e il quadro del Messico contempla un vasto insieme di obblighi di informazione in ordine ai rating creditizi e alle attività di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico dovrebbe pertanto conseguire i medesimi risultati previsti dal regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interessi, le procedure organizzative e le procedure che un'agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro del Messico prevede quindi un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

    (6)

    In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. La costituzione messicana stabilisce che le autorità amministrative sono autorizzate ad agire soltanto in presenza di disposizioni o competenze esplicite nella normativa vigente. Da quanto è possibile rilevare, non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la CNBV o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie.

    (7)

    Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza del Messico relativo alle agenzie di rating del credito soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La Commissione, informata dall'ESMA, dovrebbe continuare a seguire l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito e a verificare il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata presa la presente decisione.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza per le agenzie di rating del credito operanti in Messico è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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