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Dokument 32014D0245

    2014/245/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014 , sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 132 del 3.5.2014, str. 65—67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 18/08/2019; abrogato da 32019D1281

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/245/oj

    3.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/65


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2014

    sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/245/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 ottobre 2012 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di esprimere una valutazione tecnica in merito al quadro giuridico e di vigilanza del Brasile rispetto alle agenzie di rating del credito.

    (2)

    Nel parere tecnico espresso il 31 maggio 2013, l'ESMA ha indicato che, secondo le proprie risultanze, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile rispetto alle agenzie di rating del credito è comparabile a quello di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa dirsi equivalente ai requisiti di cui al medesimo regolamento.

    (4)

    In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e normativo del Brasile rispetto alle agenzie di rating del credito è costituito dal regolamento ICVM 521 della Commissione dei valori mobiliari del Brasile («Comissão de Valores Mobiliários» CVM), adottato il 25 aprile 2012 in base alla legge n. 6.385 del 1976. Il quadro normativo impone alle agenzie di rating del credito di rispettare tutte le norme del codice di condotta dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO). Tutte le leggi e i regolamenti pertinenti sono entrati in vigore. In virtù di questo quadro normativo le agenzie di rating del credito devono essere registrate e sono sottoposte alla regolare vigilanza della CVM. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile conferisce alla CVM un vasto insieme di poteri che le consente di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi di legge. La CVM può esaminare ed estrapolare stralci di documenti contabili, libri contabili o documentazione, nonché qualsiasi altro fascicolo e può chiedere informazioni o chiarimenti, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria, fatte salve altre sanzioni. I poteri della CVM prevedono anche l'esecuzione d'ispezioni, con o senza preavviso, in modo da consentire una vigilanza efficace sul rispetto della normativa da parte delle agenzie di rating del credito, e il potere di imporre sanzioni alle agenzie di rating del credito che violano le norme applicabili. La CVM può infliggere una serie di sanzioni alle agenzie di rating del credito e a tutte le persone direttamente coinvolte nel processo di rating, partendo da richiami, sanzioni amministrative pecuniarie e sospensioni, fino alla radiazione dell'agenzia di rating del credito dal registro. Qualora la CVM accerti che sia stato commesso un reato, deve sporgere denuncia presso la procura («Ministério Público»). La CVM, su richiesta, può anche essere chiamata in causa in contenziosi che riguardano i mercati mobiliari per svolgere attività che vanno dalla raccolta di prove all'emissione dei pareri giuridici. Le agenzie di rating del credito devono presentare ogni anno alla CVM un modulo di riferimento, nonché informazioni connesse ad eventi, ad esempio nel caso in cui vi sia stato un cambiamento significativo nella metodologia o si sia deciso di sospendere un rating creditizio o un emittente non abbia tenuto conto di un parere preliminare nel comunicare un'operazione. Dal settembre 2013 tutte le agenzie di rating del credito hanno presentato i moduli di riferimento aggiornati alla CVM che ha ricevuto le informazioni connesse agli eventi. La CVM ha esaminato i documenti e ha chiesto ad una agenzia di rating del credito di chiarire un conflitto di interessi individuato, richiesta cui l'agenzia di rating ha ottemperato. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la CVM prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza adottate nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere. Alla luce di quanto sopra, è opportuno ritenere che le agenzie di rating del credito in Brasile siano soggette a obblighi di autorizzazione o di registrazione equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1060/2009 e che le disposizioni esecutive e di vigilanza del Brasile applicabili alle agenzie di rating del credito siano applicate ed eseguite in modo efficace.

    (5)

    In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, e dell'allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis), e punti 3 bis e 3 ter. Nel verificare il rispetto di tale condizione si dovrebbe prestare debita attenzione all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine alla data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009. Per quanto riguarda il governo societario, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile, come parte della procedura di registrazione, impone alle agenzie di rating del credito di dotarsi di una struttura di governo societario con almeno due amministratori, uno dei quali deve essere indipendente e responsabile del rispetto delle norme. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile, che rende obbligatoria l'osservanza del codice della IOSCO, impone alle agenzie di rating del credito di dotarsi di dispositivi adeguati per la gestione dei conflitti d'interessi. Il codice di condotta di un'agenzia di rating del credito deve prevedere l'adozione di meccanismi intesi a individuare, eliminare, gestire e rendere note situazioni che comportano conflitti d'interessi. Il quadro del Brasile contempla inoltre norme dettagliate in materia di esternalizzazione, conservazione dei documenti e riservatezza. Le agenzie di rating sono tenute ad istituire una funzione di revisione incaricata della revisione delle metodologie di rating, e il quadro del Brasile prevede numerosi obblighi d'informazione per quanto riguarda i rating del credito e le attività di rating, per esempio l'obbligo di comunicare tempestivamente le proprie decisioni di rating, nonché l'obbligo di pubblicare un documento relativo alle performance storiche dei rating e una relazione annuale contenente informazioni sulle attività dell'agenzia di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile dovrebbe pertanto conseguire i medesimi risultati previsti dal regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interessi, le procedure organizzative e le procedure che un'agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Sembra che il quadro del Brasile preveda un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

    (6)

    In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le relative metodologie. Un'interferenza di questo tipo sarebbe in contrasto con il principio di legalità, sancito dalla costituzione brasiliana, secondo il quale le autorità pubbliche possono intervenire soltanto se abilitate dalla legge. Da quanto è possibile rilevare, non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la CVM o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie.

    (7)

    Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile relativo alle agenzie di rating del credito soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile per le agenzie di rating del credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La Commissione, informata dall'ESMA, dovrebbe continuare a seguire l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile per le agenzie di rating del credito e a verificare il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata presa la presente decisione.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza per le agenzie di rating del credito operanti in Brasile è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


    Góra