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Document 32014D0189

    Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014 , che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE

    GU L 59 del 28.2.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 22/11/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/189(2)/oj

    28.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 59/1


    DECISIONE N. 189/2014/UE DEL CONSIGLIO

    del 20 febbraio 2014

    che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/659/CE del Consiglio (2) ha autorizzato la Francia ad applicare al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione («le quattro regioni ultraperiferiche interessate») e venduto nella Francia continentale un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3), ma non inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcol. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro (hlpa). Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

    (2)

    Il 12 marzo 2013, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che proroga la decisione 2007/659/CE alle stesse condizioni, per sette anni, fino al 31 dicembre 2020. Tale richiesta è stata integrata dalla presentazione d'informazioni supplementari e modificata per quanto riguarda le varie imposte francesi a cui deve applicarsi la decisione proposta, rispettivamente, il 3 luglio e il 2 agosto 2013.

    (3)

    La autorità francesi hanno inoltre comunicato alla Commissione che il 1o gennaio 2012 la Francia ha modificato la legislazione nazionale sulla «cotisation sur les boissons alcooliques», detta anche «vignette sécurité sociale» (VSS), un contributo prelevato dalla Caisse Nationale d’Assurance Maladie sulle bevande alcoliche vendute in Francia per controbilanciare i rischi sanitari associati all’uso eccessivo di questo prodotto e che si aggiunge all’accisa nazionale. In particolare, la base imponibile è passata da 160 EUR per ettolitro a 533 EUR per hlpa ed è stata introdotta una limitazione dell’importo della VSS collegata all’accisa applicabile.

    (4)

    Nell’ambito della loro domanda di proroga della deroga di cui alla decisione 2007/659/CE fino al 31 dicembre 2020, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di includere dal 1o gennaio 2012 la VSS nell’elenco delle imposte per le quali può essere applicata un’aliquota ridotta al rum «tradizionale» prodotto nelle quattro regioni ultraperiferiche francesi interessate.

    (5)

    È più opportuno adottare una nuova decisione relativa a una deroga che copra entrambe le imposte, vale a dire: la differenziazione dell’accisa fissata nella direttiva 92/84/CEE e la VSS, anziché prorogare la deroga concessa dalla decisione 2007/659/CE.

    (6)

    Date le ristrette dimensioni del mercato locale, le distillerie nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un accesso sufficiente al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (71 % del totale). La difficoltà per il rum«tradizionale» di competere sul mercato dell’Unione, oltre alla specifica situazione strutturale, sociale ed economica di queste regioni ultraperiferiche, aggravata dagli speciali vincoli di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è riconducibile a due parametri: costi di produzione maggiori e imposte più elevate per bottiglia, visto che di norma il rum «tradizionale» è commercializzato con un titolo alcolometrico superiore e in bottiglie più grandi.

    (7)

    I costi di produzione della catena di valore canna-zucchero-rum nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate sono più elevati rispetto ad altre regioni del mondo. Questo vale in particolare per i costi salariali, perché la legislazione sociale francese si applica nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate. Queste regioni ultraperiferiche devono inoltre rispettare le norme dell’Unione in materia di ambiente e di sicurezza, che comportano notevoli costi e investimenti non direttamente collegati alla produttività, anche se una parte di questi investimenti è finanziata dai Fondi strutturali dell’Unione. Inoltre, le distillerie nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate sono più piccole di quelle dei gruppi internazionali e, pertanto, i loro costi di produzione unitari sono più elevati. Secondo le autorità francesi, tutti questi costi diretti di produzione supplementari, comprese le spese di assicurazione e il nolo, corrispondono complessivamente al 12 % circa dell’accisa francese normalmente applicabile agli alcolici forti nel 2012.

    (8)

    Nella Francia continentale il rum «tradizionale» viene generalmente commercializzato in bottiglie più grandi (il 60 % del rum è venduto in bottiglie di 1 litro) e con un titolo alcolometrico superiore (da 40° a 59°), mentre il rum concorrente viene generalmente commercializzato in bottiglie di 0,7 litri a 37,5°. A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della VSS e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per litro di rum venduto. Di conseguenza, i costi supplementari cumulativi, vale a dire i maggiori costi di produzione, il nolo e le imposte più elevate (accisa e IVA) corrispondono al 40-50 % dell’accisa francese normalmente applicabile agli alcolici forti nel 2012. Inoltre, la modifica della base per il calcolo della VSS da 160 EUR per ettolitro a 533 EUR per hlpa a decorrere dal 1o gennaio 2012 avrebbe avuto, IVA compresa, un effetto negativo supplementare sul prezzo del rum «tradizionale», che è commercializzato con un titolo alcolometrico superiore, corrispondente al 10 % circa dell’aliquota normale dell’accisa. Per compensare questo effetto negativo supplementare, strettamente connesso alla specifica situazione strutturale, sociale ed economica delle quattro regioni ultraperiferiche interessate, aggravata dagli speciali vincoli di cui all'articolo 349 TFUE, si dovrebbe introdurre anche una riduzione dell’aliquota della VSS a vantaggio del rum «tradizionale» delle quattro regioni ultraperiferiche interessate.

    (9)

    L’agevolazione fiscale da autorizzare per le accise armonizzate e la VSS deve rimanere proporzionata per evitare di compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, mantenendo una concorrenza non distorta nel mercato interno e tutelando le politiche in materia di aiuti di Stato.

    (10)

    Si deve inoltre tener conto dei costi supplementari derivanti dalla prassi decennale che consiste nel vendere il rum «tradizionale» con un titolo alcolometrico superiore, il che comporta l’applicazione di imposte più elevate.

    (11)

    Nel 2012, la Francia ha applicato al rum «tradizionale» un’accisa di 903 EUR/hlpa, che corrisponde al 54,4 % dell’aliquota normale. La Francia ha inoltre applicato una VSS di 361,20 EUR per hlpa, che corrisponde al 67,8 % dell’aliquota normale della VSS. Complessivamente, queste due riduzioni corrispondono a un’agevolazione fiscale di 928,80 EUR per hlpa, pari al 42,8 % rispetto alle aliquote normali aggregate (accisa e VSS).

    (12)

    La decisione 2007/659/CE ha autorizzato la Francia a ridurre l’accisa nazionale applicabile al rum «tradizionale» di un massimo del 50 % dell’accisa nazionale normale sull’alcol. La decisione non comprendeva l’aliquota ridotta della VSS sul rum «tradizionale», che è stata introdotta solo come misura compensativa dell’onere supplementare che ha comportato per il rum la riforma del sistema VSS dal 1o gennaio 2012.

    (13)

    Occorre ovviare a questa situazione applicando anche alla VSS i principi applicati quando è stata concessa una deroga all’articolo 110 TFUE per le accise armonizzate. La misura dovrebbe inoltre limitare, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’agevolazione fiscale che può essere concessa come percentuale massima delle aliquote normali per hlpa delle accise armonizzate sugli alcolici forti e della VSS.

    (14)

    È opportuno concedere una nuova deroga per sette anni, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    (15)

    La Francia dovrebbe presentare una relazione a medio termine per consentire alla Commissione di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga, se l’agevolazione fiscale concessa dalla Francia sia ancora proporzionata e se si possano prendere in considerazione misure alternative a una deroga fiscale che bastino anche a sostenere una catena di valore canna-zucchero-rum competitiva, tenendo conto della loro dimensione internazionale.

    (16)

    La decisione 2007/659/CE non poteva tener conto delle nuove circostanze successive alla riforma del sistema VSS. In via eccezionale, tenuto conto della summenzionata specifica situazione strutturale, sociale ed economica delle quattro regioni ultraperiferiche interessate, è pertanto giustificato applicare il regime di aliquota ridotta della VSS a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    (17)

    La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

    (18)

    È opportuno pertanto abrogare la decisione 2007/659/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 110 TFUE, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcol stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE e ad applicare un’aliquota del prelievo denominato «cotisation sur les boissons alcooliques» (VSS) inferiore all’aliquota integrale che sarebbe applicabile conformemente al diritto nazionale francese.

    Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al rum quale definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcol etilico e dall’alcol metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcol puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 % vol.

    Articolo 3

    1)   Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 da applicare al rum di cui all’articolo 2 sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro.

    2)   Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 della presente decisione possono essere inferiori all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50 % all’aliquota integrale sull’alcol stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE o all’aliquota integrale sull’alcol per la VSS.

    3)   L’agevolazione fiscale cumulativa autorizzata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera il 50 % dell’aliquota integrale sull’alcol stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

    Articolo 4

    Entro il 31 luglio 2017 la Francia presenta una relazione alla Commissione per consentirle di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga e se l’agevolazione fiscale concessa dalla Francia rimanga e sia destinata a rimanere proporzionata e sufficiente per sostenere una catena di valore canna-zucchero-rum competitiva in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per l'articolo 1 e l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, che si applicano dal 1o gennaio 2012.

    Articolo 6

    1)   La decisione 2007/659/CE è abrogata.

    2)   I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi quali riferimenti alla presente decisione.

    Articolo 7

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. HATZIDAKIS


    (1)  Parere del 16 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione (GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12).

    (3)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

    (4)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.).


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