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Document 32014D0147
Council Decision 2014/147/CFSP of 17 March 2014 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo
Decisione 2014/147/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014 , che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Decisione 2014/147/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014 , che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
GU L 79 del 18.3.2014, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/42 |
DECISIONE 2014/147/PESC DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2014
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1). |
(2) |
Il 30 gennaio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2136 (2014) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione prevede un'ulteriore deroga alla misura relativa agli armamenti e materiale connesso e modifica i criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 marzo 2008. |
(3) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(4) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
|
2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:
L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).