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Document 32014D0136

    Decisione n. 136/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014 , che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley

    GU L 84 del 20.3.2014, p. 99–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/136(1)/oj

    20.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 84/99


    DECISIONE N. 136/2014/UE DEL CONSIGLIO

    del 20 febbraio 2014

    che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 203,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione europea partecipa al sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi («sistema di certificazione KP»). In quanto partecipante, essa deve garantire che un certificato corredi ciascuna spedizione di diamanti grezzi importati nel territorio dell’Unione o esportati da esso.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (2) istituisce un sistema di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione dell’Unione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

    (3)

    La Groenlandia non fa parte del territorio dell’Unione, ma è inclusa nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A norma dell’articolo 198 TFUE, lo scopo dell’associazione dei paesi e territori d’oltremare con l’Unione è promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme.

    (4)

    La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto di consentire la partecipazione di quest’ultima al sistema di certificazione KP per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l’Unione. Tale cooperazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l’Unione e la Groenlandia nell’industria dei diamanti, e in particolare consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato UE rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.

    (5)

    Il commercio di diamanti grezzi in Groenlandia dovrebbe pertanto avvenire nel rispetto delle norme dell’Unione che danno attuazione al sistema di certificazione KP per il commercio internazionale di diamanti grezzi. Di conseguenza, l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 sarà esteso dal regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al territorio della Groenlandia ai fini del sistema di certificazione.

    (6)

    In particolare, è opportuno che la Groenlandia esporti diamanti grezzi verso altri partecipanti al sistema di certificazione KP solo dopo che essi siano stati certificati da un’autorità dell’Unione indicata all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002. È inoltre opportuno che anche le importazioni di diamanti grezzi in Groenlandia siano verificate dalle autorità dell’Unione.

    (7)

    Al fine di consentire il commercio internazionale di diamanti grezzi in Groenlandia, conformemente alle norme per gli scambi all’interno dell’Unione, è opportuno che la Groenlandia si impegni a recepire le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 nella propria legislazione nazionale, così da consentire l’applicazione della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali per la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione e di controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. A tal fine, la presente decisione stabilisce le norme e le procedure per l’applicazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley («sistema di certificazione KP») per i diamanti grezzi importati in Groenlandia o esportati da essa, verso l’Unione o verso altri partecipanti al sistema di certificazione KP.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)   «partecipante»: «partecipante» quale definito all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2368/2002,

    b)   «autorità dell’Unione»: «autorità comunitaria» quale definita all’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2368/2002,

    c)   «certificato dell’Unione»: «certificato comunitario» quale definito all’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002.

    Articolo 3

    Regole generali

    1.   La Groenlandia garantisce il recepimento del regolamento (CE) n. 2368/2002 nella legislazione applicabile alla Groenlandia per quanto riguarda le condizioni e le formalità per l’importazione e l’esportazione di diamanti grezzi, il transito attraverso l’Unione e verso un partecipante diverso dall’Unione, la partecipazione dell’Unione, compresa la Groenlandia, al sistema di certificazione KP, gli obblighi riguardanti la dovuta diligenza, le norme antielusione, lo scambio di informazioni, e l’osservanza di tali disposizioni.

    2.   La Groenlandia designa le autorità responsabili per l’attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2368/2002 nel proprio territorio e comunica alla Commissione la designazione e i dati di contatto di dette autorità.

    Articolo 4

    Importazione nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

    1.   I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:

    a)

    sono corredati dell’attestazione di cui al paragrafo 2;

    b)

    sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

    c)

    l’attestazione di cui al paragrafo 2 identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;

    d)

    i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.

    2.   Per consentire l’importazione nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia l’autorità competente per la Groenlandia indicata nell’elenco di cui all’allegato II («l’Autorità della Groenlandia») rilascia, su richiesta, un’attestazione conforme ai requisiti di cui all’allegato I.

    3.   L’autorità della Groenlandia rilascia l’attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.

    4.   L’accettazione di una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 (4) del Consiglio di diamanti grezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla verifica effettuata da una delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 dell’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine, i contenitori di diamanti grezzi estratti in Groenlandia al momento dell’importazione nell’Unione sono immediatamente sottoposti a verifica da parte di un’autorità competente dell’Unione.

    5.   Se un’autorità dell’Unione stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, lo conferma nell’originale dell’attestazione e ne fornisce una copia autenticata non falsificabile all’importatore. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione dell’attestazione.

    6.   Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi siano sottoposti all’autorità competente dell’Unione. L’esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

    7.   In caso di dubbi relativi all’autenticità o all’esattezza di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2, e nei casi in cui siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali contattano l’autorità della Groenlandia.

    8.   L’autorità dell’Unione conserva per almeno tre anni gli originali delle attestazioni di cui al paragrafo 2 che sono state sottoposte a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l’accesso alle attestazioni originali, soprattutto al fine di rispondere a domande sollevate nel quadro del sistema di certificazione KP.

    Articolo 5

    Eventuali importazioni successive nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

    Fatto salvo l’articolo 4, i diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:

    a)

    sono stati precedentemente riesportati legalmente dall’Unione alla Groenlandia;

    b)

    sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5;

    c)

    sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

    d)

    l’attestazione di cui alla lettera b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;

    e)

    i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.

    Articolo 6

    Altre importazioni nell’Unione di diamanti grezzi dalla Groenlandia

    Fatti salvi gli articoli 4 e 5, i diamanti grezzi provenienti dalla Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:

    a)

    sono stati precedentemente esportati legalmente dall’Unione alla Groenlandia;

    b)

    sono corredati del documento di cui all’articolo 9, lettera b);

    c)

    sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

    d)

    il documento di cui alla lettera b) dell’articolo 9 identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

    Articolo 7

    Esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia agli altri partecipanti

    1.   I diamanti grezzi possono essere esportati dalla Groenlandia a un partecipante diverso dall’Unione solo se:

    a)

    sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, o agli articoli 5 o 6;

    b)

    all’atto dell’importazione nell’Unione, sono stati sottoposti alla verifica di un’autorità dell’Unione;

    c)

    sono corredati di un corrispondente certificato dell’UErilasciato e convalidato da un’autorità dell’Unione;

    d)

    sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

    2.   L’autorità dell’Unione, a cui sono sottoposti per verifica i diamanti grezzi importati dalla Groenlandia verso l’Unione, rilascia all’esportatore un certificato dell’UE conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

    3.   Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi siano sottoposti all’autorità competente dell’Unione.

    4.   L’esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

    Articolo 8

    Riesportazione dall’Unione in Groenlandia di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

    I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere riesportati in Groenlandia dall’Unione se:

    a)

    sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, o agli articoli 5 o 6;

    b)

    sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5;

    c)

    sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

    d)

    il documento di cui al punto b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;

    e)

    i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.

    Articolo 9

    Altre importazioni in Groenlandia di diamanti grezzi da altri partecipanti

    Fatto salvo l’articolo 8, i diamanti grezzi possono essere importati in Groenlandia dall’Unione se:

    a)

    sono stati prima legalmente importati nell’Unione da un partecipante diverso dall’Unione, in conformità del capitolo II del regolamento (CE) n. 2368/2002;

    b)

    sono corredati di una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2368/2002;

    c)

    sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

    d)

    il documento di cui al punto b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

    Articolo 10

    Relazioni

    1.   L’autorità della Groenlandia trasmette mensilmente alla Commissione una relazione concernente tutte le attestazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.

    2.   Nella relazione per ciascuna attestazione sono riportati almeno:

    a)

    il numero di serie unico dell’attestazione,

    b)

    il nome dell’autorità che l’ha rilasciata di cui all’allegato II,

    c)

    la data del rilascio,

    d)

    la data di scadenza della validità,

    e)

    il paese d’origine,

    f)

    il codice o i codici del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («codici SA»),

    g)

    il peso in carati,

    h)

    il valore (stimato).

    Articolo 11

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal giorno in cui la Groenlandia notifica alla Commissione di aver attuato nell’ordinamento giuridico nazionale le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 per consentire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione KP.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. HATZIDAKIS


    (1)  Parere del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).

    (3)  Regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (cfr. pag. 69 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Attestazione di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10

    L’attestazione di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10 deve presentare almeno le seguenti caratteristiche:

    a)

    il numero di serie unico,

    b)

    la data del rilascio,

    c)

    la data di scadenza della validità,

    d)

    il nome, la firma e il timbro dell’autorità che l’ha rilasciata di cui all’allegato II,

    e)

    il paese d’origine (Groenlandia),

    f)

    il codice o i codici del Sistema armonizzato,

    g)

    il peso in carati,

    h)

    il valore (stimato),

    i)

    l’identificazione dell’esportatore e del destinatario.


    ALLEGATO II

    Autorità competente per la Groenlandia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 4 e 10

    Ufficio per i minerali e il petrolio

    Imaneq 1 A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Groenlandia

    Tel. (+ 299) 34 68 00 — fax (+ 299) 32 43 02 — e-mail: bmp@nanoq.gl


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