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Document 32014D0039

2014/39/UE: Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2014 , che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

GU L 23 del 28.1.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/39(1)/oj

28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

(2014/39/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),

visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),

vista la notifica, da parte della Grecia, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(2)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(3)

Il 21 novembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3).

(4)

Con lettera del 14 ottobre 2013, protocollata dalla Commissione il 15 ottobre 2013, la Grecia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(5)

La Commissione osserva che né la decisione 2010/405/UE né il regolamento (UE) n. 1259/2010 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione della Grecia rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata.

(6)

È pertanto opportuno confermare la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(7)

La Commissione dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per la Grecia ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010.

(8)

È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Grecia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata

1.   È confermata la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia conformemente alla presente decisione.

Articolo 2

Informazioni che devono essere fornite dalla Grecia

Entro il 29 ottobre 2014 la Grecia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:

a)

ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010; e

b)

alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per la Grecia

1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all’articolo 5 di detto regolamento conclusi a partire dal 29 luglio 2015.

Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 29 luglio 2015 sono efficaci per la Grecia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per la Grecia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 29 luglio 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Grecia

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Grecia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Grecia a partire dal 29 luglio 2015.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

(2)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.

(3)  GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18.


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