Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1350

    Regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca

    GU L 351 del 21.12.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1350/oj

    21.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 351/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1350/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'11 dicembre 2013

    che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alcuni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca («atti legislativi») conferiscono alla Commissione il potere di attuare talune disposizioni di tali atti legislativi. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare tali poteri di attuazione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    (2)

    La Commissione si è impegnata a riesaminare gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 290 TFUE.

    (3)

    Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali degli atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali ed economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.

    (4)

    Per quanto concerne la direttiva 96/16/CE del Consiglio (2), al fine di tener conto dell'esperienza acquisita e degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elenco dei prodotti lattiero-caseari oggetto delle indagini e alle definizioni uniformi applicabili alla trasmissione dei risultati per i vari prodotti.

    (5)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di tener conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I e II di detto regolamento.

    (6)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche tecniche degli allegati di detto regolamento.

    (7)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di tener conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati di detto regolamento.

    (8)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), al fine di tener conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, IV e V di detto regolamento.

    (9)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e degli impegni internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III e IV di tale regolamento, relativamente agli elenchi delle zone statistiche di pesca, o relative suddivisioni, e delle specie.

    (10)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e degli impegni internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III e IV di detto regolamento relativamente agli elenchi delle specie e delle zone statistiche di pesca e alle descrizioni di tali zone, nonché alle misure, ai codici e alle definizioni applicati all'attività di pesca, alle attrezzature di pesca, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca.

    (11)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e degli impegni internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II e III di tale regolamento relativamente agli elenchi delle specie e delle zone statistiche di pesca, nonché alle descrizioni di dette zone di pesca e al livello autorizzato di aggregazione dei dati.

    (12)

    Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici ed economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adeguamento delle tabelle di trasmissione di cui all'allegato di tale regolamento.

    (13)

    Nell'adozione degli atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe anche assicurare che gli atti delegati previsti negli atti legislativi non impongano un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    (14)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (15)

    Il comitato permanente di statistica agraria (CPSA), istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (12), presta consulenza alla Commissione e la assiste nell'esercizio delle competenze di esecuzione conformemente agli atti legislativi. Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare il coordinamento e il partenariato in una chiara forma piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A questo fine è opportuno modificare gli atti legislativi procedendo alla sostituzione del riferimento al CPSA con un riferimento al comitato dell'SSE. La Commissione dovrebbe continuare a consultare esperti in materia di statistiche dell'agricoltura e della pesca prima di interpellare il comitato dell'SSE.

    (16)

    Gli obiettivi del presente regolamento consistono nell'allineare l'attuale conferimento delle competenze alla Commissione negli atti legislativi con il TFUE e con il nuovo quadro giuridico derivante dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011, nonché, se del caso, nel riesaminare la portata di tali competenze. Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (17)

    Per ragioni di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure previste negli atti legislativi che sono state avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    (18)

    Poiché le modifiche apportate alla direttiva 96/16/CE sono di natura tecnica e riguardano esclusivamente la procedura di comitato, non è necessario che tali modifiche siano recepite dagli Stati membri,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli atti legislativi elencati nell'allegato sono modificati conformemente a quanto in esso specificato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste negli atti legislativi elencati nell'allegato, ove esse siano state avviate ma non siano state completate entro 10 gennaio 2014.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 11 dicembre 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

    (2)  Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27).

    (3)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag.1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (9)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (10)  Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1).

    (11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (12)  Decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un comitato permanente di statistica agraria (GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


    ALLEGATO

    1)

    La direttiva 96/16/CE è così modificata:

    a)

    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   effettuano annualmente la rilevazione della produzione di latte e del suo impiego presso le aziende agricole ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    b)

    all'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

    «2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis riguardo alla modifica dell'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini e di adottare definizioni uniformi applicabili alla trasmissione dei risultati per i vari prodotti.

    Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici; essi non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi del rapporto costi-benefici di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    c)

    all'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'attuazione della presente direttiva sono esaminate una volta all'anno con gli Stati membri. Questi ultimi notificano alla Commissione annualmente le informazioni metodologiche relative alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, utilizzando un formulario standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»

    d)

    all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tavole per la trasmissione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

    e)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 6 bis

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    f)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2)

    il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

    a)

    all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di modificare la metodologia dei CEA di cui all'allegato I. Tali atti delegati si limitano a specificare e a migliorare il contenuto dell'allegato I per garantire un'interpretazione armonizzata o ad assicurare la comparabilità internazionale.

    Tali atti delegati sono adottati solo a condizione che non modifichino i concetti base dell'allegato I, che non richiedano risorse supplementari per i produttori all'interno del sistema statistico europeo per la loro esecuzione e che non comportino un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    b)

    all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di modificare l'elenco di variabili per la trasmissione dei dati di cui all'allegato II.

    Tali atti delegati non impongono un significativo onere ulteriore sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.»;

    c)

    l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    3)

    il regolamento (CE) n. 1921/2006 è così modificato:

    a)

    all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni agli Stati membri.»;

    b)

    all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Qualora l'inclusione nelle statistiche di un particolare comparto del settore della pesca di uno Stato membro comporti difficoltà per le autorità nazionali sproporzionate rispetto all'importanza di tale comparto, la Commissione adotta atti di esecuzione che accordano allo Stato membro in questione una deroga consentendogli di escludere i dati statistici riguardanti tale comparto dai dati statistici nazionali trasmessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

    c)

    l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Modifiche tecniche degli allegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alle modifiche tecniche degli allegati. Tali atti delegati non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    d)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 10 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    e)

    l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4)

    il regolamento (CE) n. 762/2008 è così modificato:

    a)

    all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni agli Stati membri.»;

    b)

    all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Qualora l’inclusione nelle statistiche di un particolare comparto delle attività di acquacoltura di uno Stato membro provocasse alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all’importanza del comparto, la Commissione adotta atti di esecuzione che accordano allo Stato membro in questione una deroga consentendogli di escludere i dati statistici relativi a tale comparto di attività dai dati nazionali trasmessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

    c)

    all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Disposizioni tecniche

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle modifiche tecniche dell'allegato I, al fine di adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali e riguardo alle modifiche degli allegati da II a VI.

    Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni specificate e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato nel quale le statistiche devono essere presentate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

    d)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 9 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    e)

    l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    5)

    il regolamento (CE) n. 1165/2008 è così modificato:

    a)

    l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 18

    Modifiche degli allegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 riguardo alle modifiche degli allegati I, II, IV e V.

    Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    b)

    l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    6)

    il regolamento (CE) n. 216/2009 è così modificato:

    a)

    all'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ai fini della modifica degli allegati I, II, III e IV relativamente agli elenchi delle zone statistiche di pesca, o relative suddivisioni, e delle specie.

    Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni intraprese nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    b)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    c)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   Entro il 14 novembre 1996 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi con cui sono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di dette relazioni, che sottopone all'esame degli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.

    3.   La Commissione esamina le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento una volta all'anno di concerto con gli Stati membri.»;

    7)

    il regolamento (CE) n. 217/2009 è così modificato:

    a)

    all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo alla modifica degli allegati I, II, III e IV relativamente all'elenco delle specie e delle zone statistiche di pesca e alle descrizioni di tali zone, nonché alle misure, alle definizioni e ai codici relativi all'attività di pesca, alle attrezzature, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca.

    Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    b)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    c)

    all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La Commissione esamina le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento una volta all'anno di concerto con gli Stati membri.»;

    8)

    il regolamento (CE) n. 218/2009 è così modificato:

    a)

    all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 per modificare gli allegati I, II e III relativamente agli elenchi delle specie e delle zone statistiche di pesca, nonché alla descrizione di queste ultime e al livello autorizzato di aggregazione dei dati.

    Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    b)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    c)

    all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La Commissione esamina le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento una volta all'anno di concerto con gli Stati membri.»;

    9)

    il regolamento (CE) n. 543/2009 è così modificato:

    a)

    all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di modificare le tabelle di trasmissione di cui all'allegato.

    Tali atti delegati non modificano la frequenza delle relazioni e le scadenze o non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

    La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    b)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 8 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    c)

    gli articoli 9 e 10 sono soppressi;

    d)

    all'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;

    e)

    all'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.».


    (1)  Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio.»;

    (2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

    (4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (5)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

    (7)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

    (9)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (10)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (11)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (12)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    (13)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;


    Top