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Document 32013R1337

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

    GU L 335 del 14.12.2013, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1337/oj

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2013

    che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 (1) della Commissione, in particolare l’articolo 26, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede l’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza sull’etichetta delle carni di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI di detto regolamento, ossia delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina o caprina e di volatili.

    (2)

    È necessario raggiungere un equilibrio tra l’esigenza dei consumatori di essere informati e il costo aggiuntivo per gli operatori e le autorità nazionali, che in definitiva incide sul prezzo finale del prodotto. La valutazione d’impatto e uno studio commissionato dalla Commissione hanno preso in esame varie opzioni ai fini dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza in occasione delle principali fasi della vita degli animali. I risultati indicano che i consumatori chiedono soprattutto informazioni relative al luogo in cui l’animale è stato allevato. È vero che comunicare informazioni obbligatorie sul luogo di nascita dell’animale richiederebbe l’istituzione di nuovi sistemi di tracciabilità a livello di aziende agricole, con i relativi costi, mentre l’etichettatura del luogo di macellazione può essere eseguita a un costo accessibile e fornisce al consumatore informazioni preziose. Sul piano geografico è provato che l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo sarebbe l’informazione di maggior rilievo per i consumatori.

    (3)

    Nel regolamento (UE) n. 1169/2011 il concetto di «paese di origine» di un prodotto alimentare è definito conformemente agli articoli 23-26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Per i prodotti di origine animale tale concetto è collegato al paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, il che, applicato alla carne, significa il paese in cui l’animale è nato, è stato allevato e macellato. Nel caso in cui vari paesi abbiano contribuito alla produzione di taluni alimenti, il concetto si riferisce al paese in cui i prodotti hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Tuttavia, nei casi in cui la carne proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in paesi diversi, tale concetto non sarebbe sufficiente a informare i consumatori circa l’origine della carne. Pertanto, in tutti questi casi è necessario fornire, sull’etichetta, l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo in cui l’animale è stato allevato per un periodo che rappresenti una parte sostanziale del ciclo di allevamento normale per ciascuna specie nonché dello Stato membro o del paese terzo in cui è stato macellato. Il termine «origine» dovrebbe essere riservato alle carni ottenute da animali nati, allevati e macellati, quindi interamente ottenuti, in un unico Stato membro o paese terzo.

    (4)

    Nei casi in cui l’animale sia stato allevato in vari Stati membri o paesi terzi e il periodo di allevamento non possa essere rispettato, dev’essere prevista un’indicazione adeguata del luogo di allevamento in modo che le esigenze dei consumatori siano maggiormente soddisfatte e si evitino inutili complessità sull’etichetta.

    (5)

    Occorre inoltre prevedere regole per le confezioni contenenti carne in pezzi, della stessa specie o di specie diverse, ottenuta da animali allevati e macellati in vari Stati membri, o paesi terzi.

    (6)

    Tale sistema di etichettatura richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l’animale, o il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute.

    (7)

    È opportuno prevedere modalità specifiche per le carni importate da paesi terzi nei quali le informazioni richieste per l’etichettatura non sono disponibili.

    (8)

    Per quanto riguarda la carne macinata e le rifilature, date le caratteristiche dei loro processi di produzione, è opportuno consentire agli operatori di avvalersi di un sistema di indicazioni semplificato.

    (9)

    Tenendo conto dell’interesse commerciale delle informazioni da comunicare a norma del presente regolamento, è necessario che gli operatori del settore alimentare abbiano la possibilità di aggiungere alle indicazioni obbligatorie sull’etichetta altri elementi attinenti alla provenienza della carne.

    (10)

    Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono applicabili a decorrere dal 13 dicembre 2014, e l’articolo 47 prevede l’applicazione delle norme di attuazione ai sensi di detto regolamento a decorrere dal 1o aprile di ogni anno civile, è opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi il 1o aprile 2015.

    (11)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili di cui ai rispettivi codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «operatore del settore alimentare» di cui all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), di «stabilimento» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nonché le definizioni di «carni macinate», «macello» e «laboratorio di sezionamento» di cui all’allegato I, punti 1.13, 1.16 e 1.17 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a)   «rifilature»: piccoli pezzi di carne, di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011, riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;

    b)   «partita»: carni, di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011, ottenute da un’unica specie, con o senza osso, anche tagliate o macinate, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche.

    Articolo 3

    Tracciabilità

    1.   Gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui all’articolo 1, dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano.

    2.   Tale sistema deve essere applicato in modo da garantire:

    a)

    il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;

    b)

    la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative, secondo il caso, alle indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

    Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione, di cui al primo comma, nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.

    L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne in conformità agli articoli 5, 6 o 7 garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni conformemente agli articoli 5, 6 o 7.

    3.   Il sistema di cui al paragrafo 1 registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.

    Articolo 4

    Gruppo di animali

    1.   Le dimensioni del gruppo di animali di cui all’articolo 3 sono definite in base ai seguenti elementi:

    a)

    il numero di carcasse sezionate insieme e che costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento interessato, in caso di sezionamento delle carcasse;

    b)

    il numero di carcasse le cui carni costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento o di macinazione interessato, in caso di ulteriori operazioni di sezionamento o di macinazione.

    2.   Le dimensioni di una partita non possono superare la produzione di un giorno in un unico stabilimento.

    3.   Tranne il caso in cui si applica l’articolo 7, gli stabilimenti in cui le carni vengono tagliate o macinate, all’atto della costituzione delle partite garantiscono che tutte le carcasse di una partita corrispondano agli animali alle cui carni si applicano le stesse indicazioni di etichettatura a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2.

    Articolo 5

    Etichettatura della carne

    1.   L’etichetta delle carni, di cui all’articolo 1, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni:

    a)

    il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:

    i)

    per la specie suina:

    nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi,

    nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg,

    nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento,

    ii)

    per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;

    iii)

    per i volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;

    b)

    il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»;

    c)

    il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

    Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».

    Tuttavia, qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.

    2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni di cui all’articolo 1 sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.

    3.   Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai paragrafi 1 e 2, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta indica:

    a)

    per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi in conformità ai paragrafi 1 o 2;

    b)

    il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

    Articolo 6

    Deroga per carni provenienti da paesi terzi

    In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’articolo 1, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».

    Articolo 7

    Deroghe per carni macinate e rifilature

    In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 6, per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:

    a)

    «Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;

    b)

    «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;

    c)

    «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;

    d)

    «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;

    e)

    «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con:

    i)

    carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione; o

    ii)

    carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.

    Articolo 8

    Informazioni supplementari facoltative sull’etichetta

    Gli operatori del settore alimentare possono integrare le indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 con informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni.

    Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 non devono essere in contrasto con quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 e devono rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

    Articolo 9

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2015. Non si applica alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell’Unione prima del 1o aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


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