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Document 32013R1326

Regolamento (UE) n. 1326/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 334 del 13.12.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1326/oj

13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1326/2013 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Fino al 2012, gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini per bambini e oggetti simili di qualsiasi materia erano classificati in capitoli diversi della nomenclatura del sistema armonizzato, a seconda della natura o della materia costitutiva dell'articolo. A tali articoli erano associate aliquote dei dazi doganali diverse. Ciò ha determinato un complesso sistema di classificazione tariffaria.

(2)

Nel 2012 questi oggetti di igiene sono stati classificati sotto un'unica voce 961900 nel sistema armonizzato. Tuttavia, la nuova voce ha mantenuto lo stesso complesso sistema di classificazione tariffaria, con la suddivisione in dodici sottovoci a seconda della materia costitutiva, ciascuna corrispondente a una diversa aliquota dei dazi convenzionali.

(3)

Questo sistema complesso comporta inutili difficoltà e oneri nell'applicazione della nomenclatura combinata. Per motivi di semplificazione legislativa e per evitare inutili difficoltà nell'applicazione della nomenclatura combinata, è quindi opportuno semplificare sia la nomenclatura combinata sia la struttura tariffaria per tali oggetti di igiene, al fine di avere quattro categorie di prodotti (anziché otto), ciascuna associata a una singola aliquota del dazio autonomo.

(4)

È opportuno pertanto che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) sia modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 le voci di cui ai codici NC da 9619 00 a 9619 00 90 nella parte seconda, sezione XX, capitolo 96, sono sostituite dalle seguenti:

"9619 00

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

 

 

9619 00 30

– Di ovatta di materie tessili

 (1)

 

– Di altre materie tessili:

 

 

9619 00 40

– – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili

 (2)

9619 00 50

– – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili

 (3)

 

– Di altre materie:

 

 

 

– – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili:

 

 

9619 00 71

– – – Assorbenti igienici

 (4)

9619 00 75

– – – Tamponi igienici

 (4)

9619 00 79

– – – Altro

 (4)

 

– – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili:

 

 

9619 00 81

– – – Pannolini per bambini piccoli (bebè)

 (4)

9619 00 89

– – – Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)

 (4)


(1)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8%.

Aliquota dei dazi convenzionali:

Di fibre sintetiche o artificiali: 5%,

Di fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali: 3,8%.

(2)  Aliquota del dazio autonomo: 6,3 %.

Aliquota dei dazi convenzionali:

A maglia: 12 %.

Altri: 10,5 %.

(3)  Aliquota del dazio autonomo: 10,5 %.

Aliquota dei dazi convenzionali:

A maglia: 12 %.

Altri: 10,5 %.

(4)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Aliquota dei dazi convenzionali:

Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione.

Di altre materie: 6,5%."


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