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Document 32013R1302R(01)
Corrigendum to Regulation (EU) No 1302/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment and functioning of such groupings (OJ L 347, 20.12.2013)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013)
GU L 330 del 3.12.2016, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 330 del 3.12.2016, p. 5–6
(GA, HU)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1302/corrigendum/2016-12-03/oj
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/5 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )
Pagina 308, articolo 1, punto 3) che modifica l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006:
anziché:
«f) |
gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.» |
leggasi:
«f) |
gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alle lettere d) ed e) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.» |
Pagina 313, all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:
«18. |
il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto come un allegato.» |