This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1292
Regulation (EU) No 1292/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 347 del 20.12.2013, p. 174–184
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; abrog. impl. da 32021R0819
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/174 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1292/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva assegna un ruolo di primo piano all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("EIT"), che contribuisce ad alcune iniziative faro. |
(2) |
Durante il periodo 2014-2020 l'EIT dovrebbe contribuire agli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio ("Orizzonte 2020"), integrando il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione. |
(3) |
Al fine di garantire un quadro coerente per i partecipanti a Orizzonte 2020, è opportuno che il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("norme in materia di partecipazione") si applichi all'EIT. |
(4) |
Le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nelle norme in materia di partecipazione. |
(5) |
Le norme riguardanti l'associazione di paesi terzi sono definite in Orizzonte 2020. |
(6) |
È opportuno che l'EIT promuova l'imprenditorialità nell'ambito delle sue attività in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione. In particolare, dovrebbe promuovere una formazione imprenditoriale di eccellenza e sostenere l'avviamento di imprese e spin-off. |
(7) |
È opportuno che l'EIT si impegni direttamente con i rappresentanti nazionali e regionali e con altri le parti interessate della catena dell'innovazione, in modo da produrre effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine di rendere più sistematici tale dialogo e tali scambi, è opportuno istituire un forum denominato "forum delle parti interessate all'EIT" con l'obiettivo di riunire tutte le parti interessate per trattare questioni orizzontali. È altresì opportuno che l'EIT realizzi attività d'informazione e comunicazione rivolte alle pertinenti parti interessate. |
(8) |
È opportuno che l'EIT promuova un coinvolgimento adeguatamente equilibrato dei diversi attori del triangolo della conoscenza che partecipano alle comunità della conoscenza e dell'innovazione ("CCI"), oltre a promuovere una forte partecipazione del settore privato, in particolare delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI"). |
(9) |
È opportuno definire la portata del contributo dell'EIT alle CCI e chiarire l'origine delle risorse finanziarie delle CCI. |
(10) |
La composizione degli organi dell'EIT dovrebbe essere semplificata. Il funzionamento del comitato direttivo dovrebbe essere ottimizzato ed è opportuno chiarire ulteriormente i compiti e ruoli rispettivi del comitato direttivo e del direttore. |
(11) |
È opportuno avviare nuove CCI, compresi i relativi settori prioritari, nonché l'organizzazione e il calendario del processo di selezione, secondo le modalità definite nell'agenda strategica per l'innovazione seguendo una procedura aperta, trasparente e concorrenziale. |
(12) |
Le CCI dovrebbero ampliare le loro attività formative per migliorare la base di competenze all'interno dell'Unione, organizzando corsi di formazione professionale e altri corsi di formazione adeguati. |
(13) |
È necessaria una cooperazione tra la Commissione e l'EIT per quanto riguarda l'organizzazione del monitoraggio e della valutazione delle CCI al fine di garantire la coerenza con il sistema complessivo di monitoraggio e valutazione a livello di Unione. In particolare, dovrebbero esservi principi chiari per il monitoraggio delle CCI e dell'EIT. |
(14) |
È opportuno che le CCI cerchino sinergie con le iniziative unionali, nazionali e regionali pertinenti. |
(15) |
Al fine di garantire una più ampia partecipazione di organizzazioni dei diversi Stati membri alle CCI, le organizzazioni partner dovrebbero essere situate in almeno tre diversi Stati membri. |
(16) |
È opportuno che l'EIT e le CCI sviluppino attività di sensibilizzazione e diffondano le migliori prassi, anche attraverso il sistema di innovazione regionale. |
(17) |
I criteri e le procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI dovrebbero essere adottati dall'EIT prima dell'inizio del processo di selezione delle CCI stesse. |
(18) |
Il programma di lavoro triennale dell'EIT dovrebbe tenere conto del parere della Commissione relativamente agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e delle complementarità esistenti con le politiche e gli strumenti dell'Unione. |
(19) |
L'EIT, operando nel quadro di Orizzonte 2020, farà parte del processo di integrazione delle spese per far fronte ai cambiamenti climatici, come definito da Orizzonte 2020. |
(20) |
La valutazione dell'EIT dovrebbe fornire un contributo tempestivo alla valutazione di Orizzonte 2020 nel 2017 e nel 2023. |
(21) |
La Commissione dovrebbe rafforzare il proprio ruolo di monitoraggio dell'attuazione di aspetti specifici delle attività dell'EIT. |
(22) |
Il presente regolamento prevede una dotazione finanziaria per l'intera durata di Orizzonte 2020 che deve costituire il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio. Il contributo finanziario all'EIT dovrebbe essere fornito da Orizzonte 2020. |
(23) |
Contrariamente alle aspettative iniziali, la Fondazione EIT non riceverà alcun contributo diretto dal bilancio dell'Unione e ad essa non dovrebbe applicarsi pertanto la procedura di discarico dell'Unione. |
(24) |
A fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con un nuovo allegato. |
(25) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 294/2008, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 294/2008 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 Missione e obiettivi La missione dell'EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società europea. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie e la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli nonché integrando tra loro tali settori, anche incoraggiando l'imprenditorialità. Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e gli indicatori di risultato per il periodo 2014-2020 sono definiti da Orizzonte 2020."; |
3) |
l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
|
4) |
l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:
|
5) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
6) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
7) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 7 bis Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI L'EIT, sulla base di indicatori di prestazione stabiliti, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ASI, e in collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI. I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici. Articolo 7 ter Durata, continuazione e fine di una CCI 1. In funzione del risultato del monitoraggio continuo e delle valutazioni periodiche e delle specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni. 2. L'EIT può concludere un accordo quadro di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni. 3. Il comitato direttivo può decidere di prorogare l'accordo quadro di partenariato con una CCI oltre il periodo fissato inizialmente, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato per perseguire gli obiettivi dell'EIT. 4. Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure adeguate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del sostegno finanziario o la rescissione dell'accordo."; |
8) |
all'articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
|
9) |
l'articolo 10 è soppresso; |
10) |
all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 7 prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI."; |
11) |
l'articolo 14 è così modificato:
|
12) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15 Programmazione e relazione 1. L'EIT, una volta istituita, adotta un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull'ASI indicante le principali priorità e le iniziative previste dell'EIT e delle CCI, compresa una stima del fabbisogno e delle fonti di finanziamento. Esso contiene indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività delle CCI e dell'EIT sulla base di un approccio orientato ai risultati. Il programma di lavoro triennale aperto preliminare è trasmesso dall'EIT alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che termina due anni prima dell'entrata in vigore del programma di lavoro triennale in questione (anno N-2). Entro tre mesi dalla presentazione del programma di lavoro, la Commissione formula il proprio parere in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione. L'EIT tiene debitamente conto del parere della Commissione e in caso di disaccordo giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro definitivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Su richiesta, il direttore presenta il programma di lavoro definitivo alla commissione competente del Parlamento europeo. 2. L'EIT adotta una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. L'EIT trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e li informa almeno una volta all'anno sulle attività dell'EIT e sul suo contributo a Orizzonte 2020 e alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione."; |
13) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
14) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
15) |
l'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo 19 Impegni di bilancio 1. La dotazione finanziaria prevista da Orizzonte 2020 per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 2 711,4 milioni di EUR a prezzi correnti. 2. Tale importo costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9). 3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di tale dotazione finanziaria. |
16) |
l'articolo 20 è così modificato:
|
17) |
l'articolo 21 è così modificato:
|
18) |
all'articolo 22, il paragrafo 4 è soppresso; |
19) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 22 bis Scioglimento dell'EIT In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi con le CCI e l'atto istitutivo della Fondazione EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.". |
Articolo 2
L'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. LEŠKEVIČIUS
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 122.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (Cfr. la pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (Cfr. la pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(6) Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4 2008, pag. 1).
ALLEGATO
Statuto dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
SEZIONE 1
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
1. |
Il comitato direttivo si compone di membri nominati e di membri rappresentativi. |
2. |
I membri nominati sono dodici. Sono nominati dalla Commissione che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Essi esercitano un mandato avente una durata di quattro anni, non rinnovabile. Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione una proposta per la nomina di uno o più nuovi membri. Il candidato o i candidati sono scelti sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente, che prevede consultazioni con le parti interessate. La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché l'equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione. La Commissione nomina il membro o i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo. Se un membro nominato non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo. Durante un periodo transitorio, i membri del comitato inizialmente nominati per un periodo di sei anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono diciotto membri nominati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un terzo dei dodici membri nominati nel 2012 è scelto dal comitato direttivo previa approvazione della Commissione per un mandato di due anni, un terzo per un mandato di quattro anni e un terzo per un mandato di sei anni. In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo al fine di salvaguardare l'integrità del comitato stesso. |
3. |
Tre membri rappresentativi sono eletti dalle CCI tra le loro organizzazioni partner. Essi esercitano un mandato avente una durata di due anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino la CCI. Le condizioni e le procedure di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono adottate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione delle CCI. Durante un periodo transitorio, i membri rappresentativi inizialmente eletti per un periodo di tre anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono quattro membri rappresentativi. |
4. |
I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente. |
SEZIONE 2
RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO
Il comitato direttivo adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare:
a) |
adotta il progetto dell'agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT, il programma di lavoro triennale aperto, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore; |
b) |
adotta criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI, sulla base di una proposta del direttore; |
c) |
adotta la procedura di selezione delle CCI; |
d) |
seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione, ove opportuno; |
e) |
garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI; |
f) |
adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché il regolamento finanziario specifico dell'EIT; |
g) |
fissa, con l'accordo della Commissione, onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri; |
h) |
adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo e del direttore; |
i) |
nomina e, se necessario, rimuove il direttore ed esercita l'autorità disciplinare su di esso/essa; |
j) |
nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo; |
k) |
adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse; |
l) |
crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata; |
m) |
istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (1); |
n) |
è abilitato a istituire una fondazione avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT; |
o) |
decide la politica linguistica dell'EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento; |
p) |
promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione. |
SEZIONE 3
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO
1. |
Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta. |
2. |
Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, lettere a), b), c), i) e o), e alla presente sezione, paragrafo 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. |
3. |
I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui alla sezione 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) e p). |
4. |
Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri. |
5. |
Il comitato direttivo è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo si compone di tre membri nominati e del presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I tre membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati del comitato direttivo. Il comitato direttivo può delegare compiti specifici al comitato esecutivo. |
SEZIONE 4
IL DIRETTORE
1. |
Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. Il direttore è nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'EIT. |
2. |
Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiane dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT. |
3. |
In particolare, il direttore:
|
SEZIONE 5
PERSONALE DELL'EIT
1. |
Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT con contratto a termine. Il direttore e il personale dell'EIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. |
2. |
Si possono distaccare esperti presso l'EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità. |
3. |
L'EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con il suo personale. |
4. |
Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'EIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione all'esercizio delle medesime. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).