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Document 32013R1289
Regulation (EU) No 1289/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
GU L 347 del 20.12.2013, p. 74–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogato da 32018R1806
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/74 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1289/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il meccanismo di reciprocità da attuare se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2) applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro deve essere adattato alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle basi giuridiche derivate. Inoltre, detto meccanismo deve essere adattato per prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro. |
(2) |
Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica che un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire insieme, dando così una risposta dell'Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e sottopone i suoi cittadini a un trattamento diverso. |
(3) |
La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della propria politica esterna. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 ("meccanismo di sospensione") in una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione. |
(5) |
Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale ed improvviso indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato. |
(6) |
Ai fini del meccanismo di sospensione un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo nell'ordine del 3 %. o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato. |
(7) |
È necessario evitare e contrastare eventuali abusi derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un paese terzo qualora rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato membro interessato. |
(8) |
Il presente regolamento dovrebbe fornire una base giuridica per l'obbligo o per l'esenzione dall'obbligo del visto dei titolari di documenti di viaggio rilasciati da determinate entità riconosciute dallo Stato membro interessato quali soggetti di diritto internazionale che non sono organizzazioni internazionali intergovernative. |
(9) |
Poiché le norme applicabili ai rifugiati e agli apolidi, previste dal regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (3), non si applicano ai rifugiati e agli apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda, è necessario chiarire la situazione con riguardo all'obbligo del visto per determinati rifugiati e apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda. Il presente regolamento dovrebbe lasciare gli Stati membri liberi di decidere in merito all'esenzione dall'obbligo del visto per questa categoria di persone nel rispetto dei loro obblighi internazionali. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali decisioni alla Commissione. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea prima dell'entrata in vigore di detto regolamento che implicano la necessità di derogare alle norme comuni in materia di visti, tenendo al tempo stesso conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. |
(11) |
Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. Il conferimento di tali poteri alla Commissione tiene conto della necessità di procedere a un dibattito politico sulla politica dell'Unione in materia di visti nello spazio Schengen. Rispecchia altresì la necessità di assicurare l'opportuna trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione del meccanismo di reciprocità a tutti i cittadini del paese terzo interessato, in particolare attraverso la corrispondente modifica temporanea dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(12) |
Onde garantire l'applicazione efficiente del meccanismo di sospensione e di talune disposizioni del meccanismo di reciprocità e, in particolare, onde consentire che siano presi adeguatamente in considerazione tutti gli elementi pertinenti e le possibili implicazioni dell'applicazione di tali meccanismi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla determinazione delle categorie di cittadini del paese terzo interessato che dovrebbero essere assoggettate alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di reciprocità, e della corrispondente durata di detta sospensione, nonché competenze di esecuzione del meccanismo di sospensione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame. |
(13) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(14) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(15) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(16) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (11). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(17) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(18) |
E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 539/2001, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 1 bis 1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente in situazioni di emergenza, conformemente al presente articolo. 2. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di sei mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi sei mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II, una o più delle seguenti circostanze che provocano una situazione di emergenza cui non sia in grado di porre rimedio autonomamente, vale a dire un aumento sostanziale ed improvviso del numero di:
Il raffronto effettuato rispetto al periodo di sei mesi precedente l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma si applica unicamente per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di detto paese terzo. La notifica di cui al primo comma precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, così come una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo aver ricevuto tale notifica da parte dello Stato membro interessato. 3. La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati di tale esame. 4. Qualora la Commissione, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 3 e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo, stabilisca che occorre intervenire, essa adotta, entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di sei mesi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto di esecuzione devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. 5. Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4, la Commissione, in cooperazione con lo Stato membro interessato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo. 6. Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 5, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. Articolo 1 ter Entro 10 gennaio 2018. la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria."; |
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 4 bis 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 4 ter 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (13) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."." |
Articolo 2
L'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 539/2001, come modificato dal presente regolamento, e in particolare le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, si applicano altresì a paesi terzi riguardo ai cui cittadini sia stata introdotta l'esenzione dall'obbligo del visto anteriormente a 9 gennaio 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. LEŠKEVIČIUS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(11) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell 1.6.2000, pag. 43).
(12) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).