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Document 32013R1282

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1282/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013 , che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (CE) n. 2508/2000 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca

    GU L 332 del 11.12.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1420

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1282/oj

    11.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1282/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2013

    che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (CE) n. 2508/2000 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È stato riscontrato un errore all'articolo 12 della versione in lingua polacca del regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca (2). È pertanto necessaria una rettifica della versione in tale lingua. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.

    (2)

    Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2508/2000. Per eliminare il prima possibile gli errori dell'atto oggetto di rettifica il presente regolamento deve entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Riguarda solamente la versione in lingua polacca.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8.


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