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Document 32013R1263
Commission Implementing Regulation (EU) No 1263/2013 of 28 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Valašský frgál (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valašský frgál (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valašský frgál (IGP)]
GU L 326 del 6.12.2013, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1263/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valašský frgál (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Valašský frgál» presentata dalla Repubblica ceca è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Valašský frgál» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
REPUBBLICA CECA
Valašský frgál (IGP)