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Document 32013R1180

    Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013 , che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

    GU L 313 del 22.11.2013, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1180/oj

    22.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 313/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 1180/2013 DEL CONSIGLIO

    del 19 novembre 2013

    che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1) prevede che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.

    (2)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (3)

    È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con i consigli consultivi regionali interessati.

    (4)

    Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (2) («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).

    (5)

    Alla luce dei pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera dei giorni supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera.

    (6)

    L’utilizzo delle possibilità di pesca, quali stabilite a norma del presente regolamento, dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare le disposizioni relative alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

    (7)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (8)

    Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento siano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2014.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle navi dell’Unione operanti nel Mar Baltico.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (5);

    b)   «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

    c)   «nave dell’Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

    d)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

    e)   «contingente»: la quota TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    f)   «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di ventiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una nave non è presente in porto.

    CAPO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    Articolo 4

    TAC e loro ripartizione

    I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato I.

    Articolo 5

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture e le catture accessorie sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 7

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    1.   Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

    2.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

    3.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 8

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

    Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

    Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Salmo salar

    SAL

    Salmone atlantico

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    sottodivisioni 30-31

    HER/3D30.; HER/3D31.

    Finlandia

    112 977

    TAC analitico

    Svezia

    24 823

    Unione

    137 800

    TAC

    137 800


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    sottodivisioni 22-24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danimarca

    2 769

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    10 900

    Finlandia

    1

    Polonia

    2 570

    Svezia

    3 514

    Unione

    19 754

    TAC

    19 754


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell’Unione)

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danimarca

    2 480

    TAC analitico

    Germania

    658

    Estonia

    12 664

    Finlandia

    24 721

    Lettonia

    3 125

    Lituania

    3 291

    Polonia

    28 085

    Svezia

    37 701

    Unione

    112 725

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    sottodivisione 28.1

    HER/03D.RG

    Estonia

    14 186

    TAC analitico

    Lettonia

    16 534

    Unione

    30 720

    TAC

    30 720


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    sottodivisioni 25-32 (acque dell’Unione)

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

    Danimarca

    15 147

    TAC analitico

    Germania

    6 025

    Estonia

    1 476

    Finlandia

    1 159

    Lettonia

    5 632

    Lituania

    3 710

    Polonia

    17 440

    Svezia

    15 345

    Unione

    65 934

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    sottodivisioni 22-24

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danimarca

    7 436

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    3 636

    Estonia

    165

    Finlandia

    146

    Lettonia

    615

    Lituania

    399

    Polonia

    1 990

    Svezia

    2 650

    Unione

    17 037

    TAC

    17 037


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    sottodivisioni 22-32 (acque dell’Unione)

    PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danimarca

    2 443

    TAC precauzionale

    Germania

    271

    Polonia

    511

    Svezia

    184

    Unione

    3 409

    TAC

    3 409


    Specie

    :

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona

    :

    sottodivisioni 22-31 (acque dell’Unione)

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danimarca

    22 087 (1)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    2 457 (1)

    Estonia

    2 245 (1)

    Finlandia

    27 541 (1)

    Lettonia

    14 049 (1)

    Lituania

    1 651 (1)

    Polonia

    6 700 (1)

    Svezia

    29 857 (1)

    Unione

    106 587 (1)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona

    :

    sottodivisione 32 (acque dell’Unione)

    SAL/3D32.

    Estonia

    1 344 (2)

    TAC precauzionale

    Finlandia

    11 762 (2)

    Unione

    13 106 (2)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    sottodivisioni 22-32 (acque dell’Unione)

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danimarca

    23 672 (3)

    TAC analitico

    Germania

    14 997 (3)

    Estonia

    27 489 (3)

    Finlandia

    12 392 (3)

    Lettonia

    33 200 (3)

    Lituania

    12 010 (3)

    Polonia

    70 456 (3)

    Svezia

    45 763 (3)

    Unione

    239 979

    TAC

    Non pertinente


    (1)  Numero di individui.

    (2)  Numero di individui.

    (3)  Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del contingente (HER/*3BCDC).


    ALLEGATO II

    LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

    1.

    Gli Stati membri assegnano alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:

    a)

    147 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, a eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; nonché

    b)

    146 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, a eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

    2.

    Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettera a) e al punto 1, lettera b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

    3.

    In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.


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