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Document 32013R1155

    Regolamento delegato (UE) n. 1155/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti

    GU L 306 del 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1155/oj

    16.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/7


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 2013

    che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue né confuse per il consumatore e devono, se del caso, essere basate sui dati scientifici pertinenti.

    (2)

    A norma del paragrafo 3 di tale articolo alla Commissione è attribuito il compito di adottare atti di esecuzione per l’applicazione di tali prescrizioni ai casi in esso individuati.

    (3)

    Il paragrafo 4 di detto articolo prevede la possibilità di completare il paragrafo 3 con l’aggiunta di altri casi specifici nei quali la Commissione ha il compito di attuare tali prescrizioni al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati.

    (4)

    Le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine. Questo può avere effetti negativi su di esse ed è pertanto opportuno che nella loro dieta il glutine sia assente o sia presente in quantità molto modeste.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate in materia di informazioni fornite ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Il regolamento (UE) n 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone l’abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 a decorrere dal 20 luglio 2016.

    (6)

    È opportuno che i consumatori continuino a essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti fornite dagli operatori del settore alimentare dopo l’abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009. È pertanto necessario modificare l’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 in modo da consentire alla Commissione di stabilire condizioni uniformi per le informazioni in merito all’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 36, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

    (2)  Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).

    (3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).


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